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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/257

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/257 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per calcolare il prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. La Commissione li adotta in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero sulla base di dati variabili. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, in relazione ai codici NC e alle origini/p aesi terzi ivi indicati. Il regolamento serve esclusivamente alla determinazione del "prezzo di entrata" ai sensi del regime previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/257 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili a determinati ortofrutticoli freschi. L'atto si inserisce nel sistema del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e si fonda sull'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono determinati sulla base di dati giornalieri variabili e sono destinati a essere utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata delle merci interessate.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina l'applicazione del regime per gli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si precisa che, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia all'allegato per l'individuazione concreta dei valori forfettari all'importazione da applicare ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato riporta i valori espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e per diverse origini, distinguendo tra paesi terzi e il codice ZZ, che corrisponde ad "altre origini".

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca, per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata mediante codice paese terzo, il corrispondente valore forfettario espresso in EUR/100 kg.

Base giuridica e finalità operative

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati i criteri di fissazione dei valori forfettari all'importazione. I considerando precisano che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale in funzione di dati giornalieri variabili, in coerenza con i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: valori per specie e origini

L'allegato contiene i valori forfettari per diverse voci NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10 e 0808 30 90, con valori differenziati per paese di origine (ad esempio IL, MA, SN, TR, EG, TN, CL, CN, ZA) e con il codice ZZ per "altre origini".

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticoli

Testo integrale

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