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Sentenza

Sentenza n. 1972/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - dell’ordinanza n. 1 del 08.02.2022 - AB 01-2022 - emessa dal Comune di Cantagallo, Area Tecnica, in persona del Responsabile dell'area tecnica, notificata il 01.03.2022, avente ad oggetto “ingiunzione di demolizione di opere valutate ripristinabili eseguite a seguito di interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistico edilizie dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio, o dei regolamenti edilizi (Art. 201 comma 1 Legge Regione Toscana 65/2014”, con la quale si ingiungeva alla sig.ra Magrini Laila, responsabile in qualità di comproprietaria dell'immobile suddetto, la demolizione ovvero rimozione delle opere descritte, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, per rendere l'immobile nuovamente conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202200666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione/rimozione delle opere realizzate con CILA, consistenti nel tamponamento di una porta di collegamento che aveva prodotto il frazionamento di un laboratorio artigianale in due unità, una delle quali priva di servizio igienico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza dell’8 febbraio 2022, notificata il 1° marzo 2022, con cui il Comune di Cantagallo le aveva ordinato di rimuovere entro 60 giorni le opere eseguite in base alla CILA del 2 ottobre 2020. Il tamponamento della porta di collegamento aveva separato in due unità autonome un unico laboratorio artigianale; secondo il Comune, una delle unità risultava priva di servizio igienico, in violazione dei requisiti igienico-sanitari. La ricorrente ha dedotto: a) travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, perché il Comune avrebbe erroneamente considerato l’immobile ancora in comproprietà e non avrebbe tenuto conto della divisione tra gli ex coniugi, dell’intestazione catastale distinta dei subalterni 501 e 502 e dell’accertamento giudiziale passato in giudicato; la carenza igienico-sanitaria avrebbe riguardato soltanto il subalterno 502, di proprietà esclusiva dell’ex coniuge; b) violazione dell’art. 136, comma 2, lett. a), l.r. Toscana 65/2014 e dell’art. 6-bis d.P.R. 380/2001, nonché inapplicabilità dell’art. 201, comma 1, l.r. Toscana 65/2014, sostenendo che il semplice tamponamento, privo di effetti strutturali, sui prospetti o sulla destinazione d’uso, era legittimamente realizzabile previa CILA e che l’unità di sua proprietà era dotata di servizio igienico; c) violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990, per non avere l’ordinanza considerato la diversa titolarità delle unità e lo stato dei luoghi. Il proprietario dell’altra porzione è intervenuto ad opponendum eccependo che il ricorso non gli era stato notificato, benché fosse controinteressato, e sostenendo nel merito che la ricorrente aveva realizzato il frazionamento senza il suo consenso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa notificazione al controinteressato. Il TAR ha ritenuto che l’intervento, pur materialmente consistito nel tamponamento di una porta, fosse urbanisticamente un frazionamento che aveva trasformato un immobile unitario in due unità autonome e aveva lasciato quella dell’interveniente priva dell’unico servizio igienico originariamente asservito all’intero laboratorio. L’interveniente aveva quindi un interesse qualificato e contrario alla ricorrente alla conservazione dell’ordinanza; era inoltre agevolmente individuabile dalla ricorrente, che conosceva la situazione proprietaria e gli effetti dei lavori e aveva ricevuto per conoscenza l’esposto presentato al Comune dall’interveniente. La sua mancata indicazione nominativa nell’ordinanza non escludeva la qualità di controinteressato. Il TAR ha escluso che l’intervento in giudizio, svolto oltre il termine utile e al fine di eccepire l’inammissibilità, potesse sanare l’omessa notificazione, distinta dalla nullità della notifica; ha altresì negato la rimessione in termini per errore scusabile, dato che le regole sulla notificazione ai controinteressati sono chiare e univoche. Ha rilevato anche la tardività della memoria conclusionale della ricorrente, depositata il 30 luglio 2026, oltre il termine scaduto il 29 luglio 2026, computato tenendo conto della sospensione feriale. In via ulteriore e senza che ciò fosse necessario per la decisione di inammissibilità, ha ritenuto infondate le censure di merito: la ricorrente era legittima destinataria dell’ordinanza perché proprietaria di una porzione dell’immobile, presentatrice della pratica edilizia ed esecutrice delle opere; il frazionamento da lei realizzato aveva determinato la situazione di carenza igienico-sanitaria. L’ordine non le imponeva di installare un servizio igienico nella proprietà altrui, ma di ripristinare lo stato originario rimuovendo il tamponamento e, conseguentemente, il frazionamento. Spese a carico della ricorrente in favore dell’interveniente, liquidate in € 2.000 oltre oneri accessori; nulla per le spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine di trenta giorni (liberi), da computarsi a ritroso rispetto all'udienza pubblica, soggiace infatti alla sospensione feriale dei termini (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3236) e scadeva pertanto in data 29 luglio 2026.

    Il termine per il deposito delle memorie conclusionali, calcolato a ritroso rispetto all’udienza pubblica, è soggetto alla sospensione feriale; la memoria depositata il 30 luglio 2026 è stata pertanto considerata tardiva.

  • art. 41 c.p.a.

    A quanto sopra si aggiunga che nel caso di specie si è difronte ad un’ipotesi di omessa notificazione del ricorso e non di nullità della stessa; non può pertanto essere attribuita efficacia sanante all’intervento del controinteressato pretermesso, comunque svolto oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione e al dichiarato fine di eccepire l’inammissibilità del gravame.

    La mancata notificazione del ricorso al controinteressato individuabile costituisce omissione e non mera nullità della notifica; l’intervento del controinteressato dopo la scadenza del termine d’impugnazione non sana tale omissione.

  • art. 37 c.p.a.

    Né, d’altra parte, alla ricorrente può essere concessa la rimessione in termini per errore scusabile, atteso che, secondo la giurisprudenza, “nel contesto del processo amministrativo, le disposizioni in materia di notifica del ricorso amministrativo ai controinteressati risultano da tempo chiare e di univoca portata, tali cioè da non potere ingenerare oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, sicché non è concedibile, come nella specie, la rimessione in termini per errore scusabile in caso di mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2024, n. 7467).

    La rimessione in termini per errore scusabile non è concedibile per l’omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato quando le regole applicabili sono chiare e non ingenerano un’obiettiva incertezza.

  • art. 136, comma 2, lett. a), l.r. Toscana 65/2014

    Ed invero, la ricorrente risulta la legittima destinataria dell’ordinanza impugnata, poiché è proprietaria di una porzione dell’immobile oggetto dell’intervento, ha presentato la necessaria pratica edilizia e ha materialmente eseguito le opere finalizzate al frazionamento.

    Nel caso esaminato, la proprietaria di una porzione dell’immobile che ha presentato la pratica edilizia ed eseguito le opere di frazionamento è stata ritenuta legittima destinataria dell’ordine di ripristino.

  • art. 201, comma 1, l.r. Toscana 65/2014

    L’ordinanza, infine, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non le impone di intervenire su un bene in proprietà di un soggetto terzo, per aggiungere il servizio igienico mancante, ma solo di ripristinare l’originario stato dell’immobile, eliminando il tamponamento della porta che essa stessa ha eseguito e, di conseguenza, il frazionamento che ne è derivato.

    L’ordine di ripristino può essere rivolto all’autore dell’intervento per rimuovere le opere da lui realizzate e ripristinare l’assetto originario, anche quando la carenza edilizia o igienico-sanitaria si manifesti nella porzione appartenente a un altro proprietario.

Massime di principio

  • È controinteressato, ai fini della notificazione del ricorso, il soggetto titolare di un interesse sostanziale contrario all’impugnazione che sia nominativamente indicato nell’atto oppure agevolmente individuabile dal ricorrente senza consultare ulteriori documenti o compiere ulteriori ricerche. La conoscenza della situazione proprietaria e degli effetti dell’intervento può rendere il controinteressato agevolmente individuabile anche se l’atto impugnato non lo nomina.
  • L’omessa notificazione del ricorso al controinteressato non è sanata dal suo intervento in giudizio dopo la scadenza del termine per impugnare, quando l’intervento è diretto a eccepire l’inammissibilità del ricorso; l’omissione si distingue dalla nullità della notificazione.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non è concedibile per l’omessa notificazione ad almeno un controinteressato quando le regole processuali sulla notificazione sono chiare e di univoca portata, così da non determinare un’obiettiva incertezza giuridica.
  • Un intervento materialmente consistente nel chiudere una porta di collegamento può integrare, sotto il profilo urbanistico-edilizio, un frazionamento quando trasforma un bene unitario, materiale e funzionale, in due unità autonome; se tale intervento determina la perdita di un requisito igienico-sanitario per una delle unità, l’autore può essere destinatario dell’ordine di ripristino volto a rimuovere l’opera e ricostituire l’assetto originario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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