Cassazione Penale, Sentenza n. 14182/2026 del 17/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia (10/07/2025) che aveva confermato la condanna pronunciata in abbreviato dal GUP di Vicenza (11/06/2024). Il ricorso articolava più censure, tutte volte a ottenere la cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e)) per presunta insufficienza dei riscontri alle dichiarazioni delle persone offese e contraddittorietà/inverosimiglianza dei racconti (capi 2,3,4,5,6,7,8); omessa applicazione dell'art. 56, comma 3 c.p. (desistenza/restituzione dei beni); contestazione della qualificazione giuridica dei fatti (rapina vs. furto), della sussistenza dell'elemento intimidatorio e della prova delle minacce; censura sulla valutazione delle attenuanti e delle aggravanti (art. 62 n.4, recidiva, continuazione) e sul diniego di accesso alla giustizia riparativa (art. 129-bis c.p.p.). In sostanza, il ricorrente chiedeva rinnovata valutazione probatoria, riconoscimento della desistenza o comunque attenuazione del trattamento sanzionatorio e accesso a misure riparative.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e mera reiterazione delle censure già prospettate in appello, applicando i principi di diritto sul divieto di denunzia cumulativa e perplessa dei vizi della motivazione (art. 606 c.p.p.) e richiamando la possibilità, nel caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, di integrare la motivazione della sentenza di appello con quella di primo grado (motivo 'per relationem'). I giudici hanno ritenuto che le doglianze fossero generiche, non offrivano un confronto critico con la motivazione delle decisioni di merito e miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Quanto ai profili specifici: la Corte ha confermato che la documentazione (referti, immagini di videosorveglianza, annotazioni di P.G.) fornisce riscontri alle dichiarazioni delle persone offese; ha ritenuto non sussistente la desistenza/restituzione integrale idonea a escludere il reato; ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di particolare tenuità (art. 62 n.4) per il carattere plurioffensivo dei fatti; ha giudicato motivata e congrua la valutazione sulla recidiva, sulla mancata continuazione e sulla dosimetria della pena; ha considerato legittimo il diniego di accesso alla giustizia riparativa per mancanza di elementi prognostici positivi e per la gravità e pluralità dei fatti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (decisione del 25/03/2026).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiede specificità nella denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione; la denunzia cumulativa/promiscua dei diversi vizi della motivazione rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile.
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norme richiamate per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità delle censure mosse in Cassazione.
art. 56, comma 3, cod. pen.
Regola la desistenza per il reato contro il patrimonio; la Corte ha ritenuto che la restituzione contestuale o parziale non fosse tale da integrare la desistenza in assenza di pieno e tempestivo ripristino della situazione antecedente.
artt. 628, 624, 614, 624-bis, 56 cod. pen.
Norme incriminatrici richiamate in relazione alla qualificazione dei fatti (rapina, furto, tentato furto, appropriazione indebita ecc.); la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione di rapina ove la violenza/minaccia risultava dagli atti e dai filmati.
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina il valore probatorio delle dichiarazioni delle parti offese; la Corte ha ritenuto le dichiarazioni utilmente corroborate da riscontri oggettivi (referto medico, videosorveglianza, annotazioni di P.G.).
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Attenuante per particolare tenuità del fatto: la Corte ha spiegato che richiede valutazione complessiva (danno, disvalore sociale, eventuale compressione della libertà); è stata esclusa per la pluralità e la pericolosità delle condotte.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito nella comparazione tra aggravanti e attenuanti (esercizio del sindacato di merito non consentito se non arbitrarietà manifesta).
art. 129-bis cod. proc. pen.
Regime dell'accesso alla giustizia riparativa: la Corte ha confermato che il diniego è legittimo se manca un quadro prognostico favorevole e concreti elementi di condotta riparatoria; la richiesta deve essere adeguatamente motivata e tempestiva.
art. 62-bis e art. 81 cpv. cod. pen.
Norme richiamate in relazione al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti/aggravanti e alla continuazione; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: non è ammessa una denunzia cumulativa o promiscua di più vizi della motivazione; l'aspecificità conduce all'inammissibilità.
- Non è possibile chiedere in Cassazione una rivalutazione globale dei fatti o della prova: i rimedi si limitano a vizi di diritto o a motivazioni manifestamente illogiche, contraddittorie o mancanti, puntualmente indicate.
- La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello concordi) può integrarsi per relationem: contestare la motivazione senza confrontarsi con entrambe le decisioni è inefficace.
- Per far valere la desistenza o la estinzione per restituzione è necessario dimostrare la genuinità, completezza e tempestività della restituzione; restituzioni parziali o successive non sono automaticamente risolutive.
- Le censure sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa devono indicare concretamente elementi di contraddizione o di manifesta inattendibilità, non la sola richiesta di riconsiderazione.
- Le critiche alla dosimetria della pena e al bilanciamento aggravanti/attenuanti richiedono la dimostrazione di arbitrarietà o di motivazione illogica; apprezzamenti meramente discrezionali del giudice di merito sono insindacabili.
- La richiesta di accesso a misure di giustizia riparativa deve essere tempestiva e supportata da elementi concreti (condotte riparatorie, prognosi favorevole); l'assenza di tali elementi giustifica il diniego.
- Quando si impugna in Cassazione, è essenziale confrontarsi criticamente con le argomentazioni poste nella decisione impugnata (e, se rilevante, con quelle del primo grado) e non limitarsi a riproporre la stessa linea difensiva già disattesa.
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