Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14182/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia (10/07/2025) che aveva confermato la condanna pronunciata in abbreviato dal GUP di Vicenza (11/06/2024). Il ricorso articolava più censure, tutte volte a ottenere la cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e)) per presunta insufficienza dei riscontri alle dichiarazioni delle persone offese e contraddittorietà/inverosimiglianza dei racconti (capi 2,3,4,5,6,7,8); omessa applicazione dell'art. 56, comma 3 c.p. (desistenza/restituzione dei beni); contestazione della qualificazione giuridica dei fatti (rapina vs. furto), della sussistenza dell'elemento intimidatorio e della prova delle minacce; censura sulla valutazione delle attenuanti e delle aggravanti (art. 62 n.4, recidiva, continuazione) e sul diniego di accesso alla giustizia riparativa (art. 129-bis c.p.p.). In sostanza, il ricorrente chiedeva rinnovata valutazione probatoria, riconoscimento della desistenza o comunque attenuazione del trattamento sanzionatorio e accesso a misure riparative.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e mera reiterazione delle censure già prospettate in appello, applicando i principi di diritto sul divieto di denunzia cumulativa e perplessa dei vizi della motivazione (art. 606 c.p.p.) e richiamando la possibilità, nel caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, di integrare la motivazione della sentenza di appello con quella di primo grado (motivo 'per relationem'). I giudici hanno ritenuto che le doglianze fossero generiche, non offrivano un confronto critico con la motivazione delle decisioni di merito e miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Quanto ai profili specifici: la Corte ha confermato che la documentazione (referti, immagini di videosorveglianza, annotazioni di P.G.) fornisce riscontri alle dichiarazioni delle persone offese; ha ritenuto non sussistente la desistenza/restituzione integrale idonea a escludere il reato; ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di particolare tenuità (art. 62 n.4) per il carattere plurioffensivo dei fatti; ha giudicato motivata e congrua la valutazione sulla recidiva, sulla mancata continuazione e sulla dosimetria della pena; ha considerato legittimo il diniego di accesso alla giustizia riparativa per mancanza di elementi prognostici positivi e per la gravità e pluralità dei fatti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (decisione del 25/03/2026).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiede specificità nella denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione; la denunzia cumulativa/promiscua dei diversi vizi della motivazione rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile.

  • art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norme richiamate per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità delle censure mosse in Cassazione.

  • art. 56, comma 3, cod. pen.

    Regola la desistenza per il reato contro il patrimonio; la Corte ha ritenuto che la restituzione contestuale o parziale non fosse tale da integrare la desistenza in assenza di pieno e tempestivo ripristino della situazione antecedente.

  • artt. 628, 624, 614, 624-bis, 56 cod. pen.

    Norme incriminatrici richiamate in relazione alla qualificazione dei fatti (rapina, furto, tentato furto, appropriazione indebita ecc.); la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione di rapina ove la violenza/minaccia risultava dagli atti e dai filmati.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina il valore probatorio delle dichiarazioni delle parti offese; la Corte ha ritenuto le dichiarazioni utilmente corroborate da riscontri oggettivi (referto medico, videosorveglianza, annotazioni di P.G.).

  • art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Attenuante per particolare tenuità del fatto: la Corte ha spiegato che richiede valutazione complessiva (danno, disvalore sociale, eventuale compressione della libertà); è stata esclusa per la pluralità e la pericolosità delle condotte.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito nella comparazione tra aggravanti e attenuanti (esercizio del sindacato di merito non consentito se non arbitrarietà manifesta).

  • art. 129-bis cod. proc. pen.

    Regime dell'accesso alla giustizia riparativa: la Corte ha confermato che il diniego è legittimo se manca un quadro prognostico favorevole e concreti elementi di condotta riparatoria; la richiesta deve essere adeguatamente motivata e tempestiva.

  • art. 62-bis e art. 81 cpv. cod. pen.

    Norme richiamate in relazione al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti/aggravanti e alla continuazione; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici: non è ammessa una denunzia cumulativa o promiscua di più vizi della motivazione; l'aspecificità conduce all'inammissibilità.
  • Non è possibile chiedere in Cassazione una rivalutazione globale dei fatti o della prova: i rimedi si limitano a vizi di diritto o a motivazioni manifestamente illogiche, contraddittorie o mancanti, puntualmente indicate.
  • La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello concordi) può integrarsi per relationem: contestare la motivazione senza confrontarsi con entrambe le decisioni è inefficace.
  • Per far valere la desistenza o la estinzione per restituzione è necessario dimostrare la genuinità, completezza e tempestività della restituzione; restituzioni parziali o successive non sono automaticamente risolutive.
  • Le censure sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa devono indicare concretamente elementi di contraddizione o di manifesta inattendibilità, non la sola richiesta di riconsiderazione.
  • Le critiche alla dosimetria della pena e al bilanciamento aggravanti/attenuanti richiedono la dimostrazione di arbitrarietà o di motivazione illogica; apprezzamenti meramente discrezionali del giudice di merito sono insindacabili.
  • La richiesta di accesso a misure di giustizia riparativa deve essere tempestiva e supportata da elementi concreti (condotte riparatorie, prognosi favorevole); l'assenza di tali elementi giustifica il diniego.
  • Quando si impugna in Cassazione, è essenziale confrontarsi criticamente con le argomentazioni poste nella decisione impugnata (e, se rilevante, con quelle del primo grado) e non limitarsi a riproporre la stessa linea difensiva già disattesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.