Ordinanza n. 8027/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 5247 del 19/3/2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 5149 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 5247/2026, relativo all'indicazione della parte tenuta al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente originario)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata, ricorrente nel giudizio originario, definito con sentenza n. 5247 del 19 marzo 2026, ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86 c.p.a. La sentenza aveva accolto il ricorso contro il diniego della domanda di regolarizzazione di un passo carrabile. Nel dispositivo, la parte soccombente tenuta al pagamento delle spese era stata erroneamente indicata come "MAECI", denominazione non riferibile ad alcuna parte del giudizio, anziché come "ASTRAL SpA". L'istante ha chiesto la sostituzione della denominazione erronea con quella corretta.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza. Ha qualificato l'erronea indicazione della parte soccombente come mero errore materiale, non integrante omessa pronuncia né richiedente un ulteriore esercizio del potere giurisdizionale in materia di spese di lite. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 86 c.p.a., l'annotazione nel dispositivo della sentenza n. 5247/2026 della denominazione corretta "ASTRAL SpA" in luogo di "MAECI". Il procedimento di correzione, avente carattere sostanzialmente amministrativo, non comporta una pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
correzione dell'errore materiale
Consente di correggere nel provvedimento giudiziale gli errori materiali, mediante annotazione a cura della segreteria; la correzione dell'erronea indicazione della parte soccombente nel dispositivo rientra in tale procedimento quando non incide sulla decisione sostanziale.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede l'effettuazione delle annotazioni della correzione sul provvedimento interessato.
Massime di principio
- L'erronea indicazione nel dispositivo della denominazione della parte soccombente, quando la decisione sulle spese risulta chiaramente individuabile e l'errore consiste nella mera sostituzione con la denominazione corretta di una parte del giudizio, costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a.
- La correzione dell'erronea denominazione della parte condannata alle spese non integra omessa pronuncia né richiede un ulteriore esercizio del potere giurisdizionale sulla statuizione relativa alle spese, quando non modifica il contenuto sostanziale della decisione.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 86 c.p.a. ha carattere sostanzialmente amministrativo e, conseguentemente, non richiede una pronuncia sulle spese del procedimento di correzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →