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Risoluzione

Risoluzione n. 80 del 14/09/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che, per l’opzione di trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR, dal 2015 la regola generale è la manifestazione in dichiarazione; tuttavia, se il soggetto non può usare il modello Unico SC (ad esempio perché neo-costituito o trasformato), può ancora presentare la comunicazione con il modello approvato nel 2004 entro il termine della dichiarazione annuale.

Trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR per società trasformate o neo-costituite

Trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR e modalità di esercizio dell’opzione

La risoluzione n. 80/E del 14 settembre 2015 affronta il caso di una società trasformata in società di capitali che intende optare per il regime di trasparenza fiscale previsto dall’art. 116 del TUIR. Il documento chiarisce le modalità operative per l’esercizio dell’opzione dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 2014.

Quesito posto dal contribuente

ALFA S.r.l. – S.t.p., trasformata da società di persone in società di capitali con effetto dal 1° gennaio 2015, intende applicare il regime di trasparenza fiscale per il 2015. La società evidenzia però una difficoltà applicativa: l’opzione, secondo la nuova disciplina, dovrebbe essere manifestata nel quadro OP del modello Unico 2015 SC, mentre per il 2015 la stessa società è tenuta a presentare il modello Unico 2015 SP. Viene quindi chiesto come procedere.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che, in mancanza della possibilità di utilizzare la procedura prevista dalla nuova normativa, l’opzione possa essere esercitata eccezionalmente secondo le modalità previgenti, cioè mediante comunicazione ai sensi del D.M. 23 aprile 2004.

Quadro normativo di riferimento

L’Agenzia ricorda che il regime di trasparenza fiscale disciplinato dagli artt. 115 e 116 del TUIR consente l’imputazione del reddito ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, indipendentemente dalla percezione effettiva del reddito. Tale regime si applica, per l’art. 115, ai soggetti indicati dall’art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, e l’art. 116 lo estende alle società a ristretta base proprietaria.

L’opzione:

  • è irrevocabile per tre esercizi sociali;
  • è vincolante per tutti i soggetti coinvolti;
  • è regolata dall’art. 4, comma 1, del D.M. 23 aprile 2004;
  • è stata oggetto di precedenti chiarimenti nelle risoluzioni n. 361/E del 2007 e n. 185/E del 2009.

Modifica introdotta dal D.Lgs. n. 175 del 2014

L’art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 2014 ha modificato l’art. 115, comma 4, del TUIR, stabilendo che l’opzione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.

La norma si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e, secondo l’Agenzia, non prevede deroghe.

Regola generale dal periodo d’imposta 2015

Dal 2015, quindi, il solo modo ordinario per esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale relativa al periodo d’imposta 2015 è la sua espressione in dichiarazione. In particolare, l’Agenzia richiama le istruzioni del modello Unico 2015 SC e la compilazione del quadro OP, sezione III, destinata alla manifestazione di volontà per l’opzione.

Problemi applicativi per soggetti che non presentano Unico SC

L’Agenzia rileva però che possono sorgere difficoltà nei casi in cui il soggetto intenzionato a esercitare l’opzione non debba presentare, per il 2015, il modello Unico 2015 SC. Le ipotesi considerate sono, ad esempio:

  • primo anno di attività;
  • società trasformate;
  • soggetti tenuti a un modello dichiarativo diverso in base alla forma societaria avuta nell’anno precedente.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

In tali situazioni, l’Agenzia valorizza la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 175 del 2014, dalla quale non emerge la volontà di escludere dall’opzione, nel primo anno di imposta, le società neo-costituite o trasformate. Inoltre, viene evidenziato l’intento di accentrare nella dichiarazione dei redditi o IRAP la comunicazione relativa a più regimi opzionali, tra cui la trasparenza fiscale.

Di conseguenza, i contribuenti interessati possono effettuare la comunicazione dell’opzione ex art. 115, comma 4, del TUIR anche mediante il modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione approvato con provvedimento del 4 agosto 2004, ancora disponibile con il relativo software sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Ulteriore evoluzione annunciata

La risoluzione segnala infine che è in corso di predisposizione un nuovo modello denominato “Comunicazioni per regimi Tonnage tax, Consolidato e Trasparenza”, destinato a essere utilizzato:

  • per comunicazioni diverse dall’opzione, come variazioni del gruppo, interruzione del regime o perdita di efficacia;
  • nei casi in cui non sia possibile utilizzare il modello Unico di dichiarazione, come per società neo-costituite o trasformate.

Esito pratico

La risoluzione conclude che, per le società che nel 2015 non possono utilizzare il modello Unico SC per manifestare l’opzione, resta ammessa la comunicazione con il modello previsto dal provvedimento del 4 agosto 2004, da inviare entro il termine della dichiarazione annuale.

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