Risoluzione n. 77 del 31/08/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 6851, 6852, 6853 e 6854 per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta previsti dal decreto 5 febbraio 2015 per produttori indipendenti e produttori esecutivi di opere audiovisive. Sono inoltre indicate le modalità di compilazione dell’F24, l’uso esclusivo dei servizi telematici e i controlli automatici con scarto del modello in caso di importi eccedenti o soggetti non presenti negli elenchi ministeriali.
Istituzione dei codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta per produttori indipendenti di opere audiovisive
Istituzione dei codici tributo per i crediti d’imposta audiovisivi
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti ai produttori indipendenti e ai produttori esecutivi di opere audiovisive in attuazione del decreto 5 febbraio 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il documento individua i codici tributo da usare e richiama le regole operative per la compilazione e il controllo dei versamenti.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama:
- l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che estende, dal 1° gennaio 2014, ai produttori indipendenti di opere audiovisive le disposizioni sui crediti d’imposta previste per le attività cinematografiche dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il comma 4 del medesimo articolo 8, che demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni applicative;
- il decreto 5 febbraio 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
Ambito dei crediti d’imposta disciplinati
Il decreto 5 febbraio 2015 è richiamato con riferimento a due ambiti distinti:
- il capo II, relativo al credito d’imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere audiovisive di nazionalità italiana;
- il capo III, relativo al credito d’imposta a favore dei produttori esecutivi per la realizzazione di opere audiovisive di nazionalità diversa da quella italiana, su commissione estera.
Modalità di utilizzo del credito
L’articolo 21, comma 1, del decreto 5 febbraio 2015 stabilisce che i crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’utilizzo deve avvenire presentando il modello F24 tramite i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre:
- l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve superare l’importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- in caso di superamento, l’operazione di versamento è scartata.
Codici tributo istituiti
Per consentire la compensazione tramite F24, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:
- 6851: "Tax credit produzione opere televisive nazionali - DM 5 febbraio 2015";
- 6852: "Tax credit produzione esecutiva opere televisive estere - DM 5 febbraio 2015";
- 6853: "Tax credit produzione opere web nazionali – DM 5 febbraio 2015";
- 6854: "Tax credit produzione esecutiva opere web estere DM 5 febbraio 2015".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione dell’F24:
- i codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario";
- vanno indicati nella colonna "importi a credito compensati" quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nei casi di riversamento dell’agevolazione, vanno indicati nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "anno di riferimento" deve essere compilato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".
Controlli dell’Agenzia delle entrate e cause di scarto
Per ciascun modello F24 ricevuto tramite i servizi telematici, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati sulla base degli elenchi trasmessi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenenti:
- i dati identificativi dei beneficiari;
- l’importo del credito concesso a ciascuno.
Il modello F24 è scartato nei seguenti casi:
- quando l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare del credito disponibile per l’annualità di riferimento;
- quando il soggetto che utilizza il credito in compensazione non risulta presente negli elenchi dei beneficiari.
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