Risoluzione n. 76 del 28/08/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 76/E del 28 agosto 2015 chiarisce che la cessione di carne di quaglia surgelata rientra tra le operazioni soggette ad IVA al 10%, in quanto ricompresa nel numero 7 della Tabella A, Parte III, del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia valorizza la classificazione doganale della merce nella voce 0208 e le note esplicative che includono le quaglie tra gli animali rilevanti ai fini della disposizione agevolativa.
Aliquota IVA 10% sulla cessione di carni di quaglia congelate
Aliquota IVA applicabile alla cessione di carni di quaglia congelate
La risoluzione affronta il quesito di una società attiva nella trasformazione e commercializzazione di carne di quaglia, con particolare riferimento alle carni di quaglia congelate/surgelate. L’obiettivo è stabilire se tali prodotti debbano scontare l’aliquota IVA ordinaria oppure quella ridotta.
Quesito posto dal contribuente
La società istante rappresenta di commercializzare, tra gli altri prodotti, carni di quaglia congelate e segnala un’incertezza sulla corretta classificazione del bene ai fini IVA. Chiede quindi di conoscere l’aliquota applicabile alla cessione di tali prodotti.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società sostiene che la quaglia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 587 del 1993, è qualificabile come "pollame" e quindi assimilabile agli animali da cortile.
Richiama inoltre un accertamento tecnico della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, secondo cui la carne di quaglia surgelata sarebbe classificata nella voce doganale 0208, in particolare nella sottovoce 0208903000, relativa ad "altre" carni di selvaggina diverse da conigli e lepri.
Sulla base di tale classificazione, la società ritiene che il prodotto non rientri in alcuna voce della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 e che, pertanto, la cessione debba essere assoggettata ad IVA con aliquota ordinaria.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa che, per stabilire l’aliquota IVA applicabile, occorre verificare se il prodotto rientri tra le categorie merceologiche doganali che, secondo la Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, possono fruire dell’aliquota ridotta.
Richiama il numero 7 della Tabella A, Parte III, che assoggetta ad IVA del 10% la cessione di:
- conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana;
- loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate;
- api e bachi da seta;
- pesci freschi, refrigerati, congelati o surgelati destinati all’alimentazione.
L’Agenzia spiega poi che la voce doganale 02.04 del Regolamento CEE n. 950/68, richiamata dalla Tabella A, corrisponde nell’attuale nomenclatura alla voce 0208 del Regolamento CEE n. 2658/87, denominata "Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate".
Tale voce 0208 comprende anche la sottovoce 02089030, relativa a "di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri", nella quale l’Agenzia delle Dogane ha classificato la carne di quaglia surgelata oggetto dell’istanza.
Chiarimento interpretativo decisivo
La risoluzione evidenzia inoltre che, secondo le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione Europea relative al Regolamento CEE n. 2658/87, la voce doganale 0208 comprende esclusivamente le carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, degli animali classificati nella voce 0106, tra i quali sono comprese le quaglie.
Conclusione
L’Agenzia delle Entrate conclude che la cessione di carne di quaglia surgelata rientra tra le operazioni elencate al numero 7 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Di conseguenza, tale cessione sconta l’IVA con aliquota del 10%.
Indicazioni finali
La risoluzione richiama infine le Direzioni regionali a vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nel documento siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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