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Risoluzione

Risoluzione n. 75 del 28/08/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati residenti in altri Paesi UE, il soggetto in regime di vantaggio deve applicare le regole di territorialità IVA previste dagli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/1972. Nei rapporti B2C l’IVA è dovuta nel Paese del committente e può essere assolta con identificazione nei singoli Stati membri oppure tramite MOSS; nei rapporti B2B l’operazione è fuori campo IVA in Italia e l’imposta è assolta dal committente nel proprio Stato.

IVA sui servizi elettronici B2B e B2C resi da soggetti in regime di vantaggio a clienti UE

Regime di vantaggio e territorialità IVA dei servizi elettronici UE

La risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015 affronta il trattamento IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da un soggetto che opera nel regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011. Il chiarimento riguarda in particolare le prestazioni rese a clienti residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, alla luce delle nuove regole di territorialità entrate in vigore dal 1° gennaio 2015.

Quesito del contribuente

L’istante svolge attività di commercio elettronico diretto e, fino al 31 dicembre 2014, ha emesso fatture senza IVA sia verso clienti italiani sia esteri, in applicazione della normativa nazionale del regime di vantaggio. Con l’entrata in vigore delle nuove regole UE sulla territorialità dei servizi elettronici resi a privati, chiede se nei confronti dei clienti residenti in Inghilterra debba:

  • applicare l’IVA con l’aliquota vigente nel Paese di destinazione;
  • oppure considerare tali operazioni come non soggette a IVA.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama la direttiva 2008/8/CE, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE introducendo nuovi criteri di territorialità per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. Dal 1° gennaio 2015 tali servizi, se resi a privati consumatori comunitari (rapporti B2C), si considerano territorialmente rilevanti nel luogo in cui il committente:

  • è stabilito;
  • ha il domicilio;
  • ha la residenza abituale.

Ne consegue che l’IVA deve essere applicata con l’aliquota del Paese di destinazione della prestazione.

Modalità di assolvimento dell’IVA nei rapporti B2C

Per i prestatori nazionali che rendono tali servizi a consumatori privati UE, la risoluzione evidenzia due possibili modalità di adempimento:

  • identificarsi in ciascuno Stato membro in cui sono effettuate le prestazioni, per assolvere l’IVA ivi dovuta;
  • in alternativa, avvalersi del regime Mini One Stop Shop (MOSS), previsto dall’art. 74-sexies del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Il MOSS consente al soggetto stabilito in Italia di:

  • registrarsi in Italia mediante apposita procedura online;
  • trasmettere dichiarazioni IVA trimestrali con i dati delle prestazioni rese a privati in altri Stati membri;
  • versare l’IVA dovuta;
  • permettere allo Stato membro di identificazione di ripartire l’imposta tra gli Stati di consumo.

Applicazione al regime fiscale di vantaggio

Poiché nel regime di vantaggio non esiste una disciplina espressa per queste operazioni, l’Agenzia ritiene applicabile per analogia la disciplina del regime forfetario introdotto dalla legge n. 190 del 2014. Viene richiamato, in particolare, l’art. 1, comma 58, lettera d), della legge n. 190 del 2014, secondo cui i contribuenti forfetari applicano le regole degli articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/1972 alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi.

La risoluzione osserva che, come nel regime forfetario, anche nel regime di vantaggio:

  • opera una forte semplificazione degli adempimenti;
  • ai fini IVA non è prevista la rivalsa;
  • resta escluso il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633/1972.

Trattamento delle operazioni B2B e B2C

Applicando tali principi al regime di vantaggio, l’Agenzia distingue due ipotesi:

  • rapporti B2B: i servizi elettronici resi a soggetti passivi d’imposta sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente; l’operazione è quindi fuori campo IVA in Italia e l’imposta è assolta dal committente nel proprio Stato;
  • rapporti B2C: i servizi resi a privati consumatori comunitari sono soggetti ad IVA nel Paese in cui il cliente è stabilito, domiciliato o residente; il prestatore deve quindi identificarsi nello Stato membro interessato oppure utilizzare il MOSS.

Superamento dei precedenti chiarimenti

La risoluzione conclude che, alla luce della nuova disciplina e della sua applicazione analogica al regime di vantaggio, devono ritenersi in parte superati i precedenti chiarimenti contenuti nella circolare n. 36/E del 21 giugno 2010.

Indicazioni finali

La Direzione centrale dispone infine che le Direzioni regionali vigilino sulla corretta osservanza dei principi esposti dalla risoluzione da parte delle strutture dipendenti. Il documento, quindi, fornisce un criterio operativo per l’assolvimento dell’IVA sui servizi elettronici resi da soggetti in regime agevolato a clienti UE, distinguendo chiaramente tra operazioni B2B e B2C.

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