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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17528/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione: deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 630, lett. a), cod. proc. pen., sostenendo che sussiste un contrasto di giudicati tra la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a suo carico (patteggiamento per rapina aggravata e autoriciclaggio, con pena di 3 anni e 4 mesi e 3.000 euro di multa) e la successiva sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile, dei suoi coimputati. Secondo la difesa, la Corte di appello di Trento, nel ritenere non attendibile la querela della persona offesa e assolvendo i coimputati, avrebbe di fatto escluso l'avvenimento del fatto storico della rapina, determinando una incompatibilità oggettiva tra i giudicati che giustificherebbe la revisione della sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo. Ha confermato la decisione della Corte di appello di Trieste secondo cui non esiste contrasto di giudicati ai sensi dell'art. 630, lett. a) quando le due decisioni ricostruiscono identicamente i fatti dal punto di vista oggettivo e il diverso esito deriva da difformi valutazioni probatorie o dalla diversità del rito e del regime di utilizzabilità delle prove. La Cassazione ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento non sia stata smentita, nella componente fattuale, dalla successiva sentenza assolutoria dei coimputati; ha quindi respinto il motivo del ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (decisione del 02/04/2026).

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 630, lett. a), cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la revisione per contrasto di giudicati richiede un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storico-accertati nelle due sentenze; non è sufficiente una mera differente valutazione probatoria o l'esito diverso determinato dalla scelta di riti diversi

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: la Corte sottolinea che l'articolato materiale probatorio posto a fondamento della decisione di patteggiamento non è stato dimostrato contraddetto nella sua componente fattuale dalla sentenza assolutoria dei coimputati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile e manifestamente infondato

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione ai sensi dell'art. 630, lett. a), è necessario dimostrare un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati dalle sentenze; non basta un diverso giudizio sulla attendibilità delle prove.
  • Differenze di esito tra sentenze possono derivare dalla diversità del rito (es. giudizio ordinario vs. patteggiamento) e dal diverso regime di utilizzabilità delle prove; tali differenze non costituiscono automaticamente contrasto di giudicati.
  • La semplice dubbiosità o la diversa valutazione della testimonianza della persona offesa non equivale a provare la falsità delle dichiarazioni; occorre prova che renda impossibile il fatto accertato nella sentenza precedente.
  • Nelle istanze di revisione è essenziale confrontare direttamente e specificamente le ragioni della decisione impugnata: argomentazioni reiterative o che non rispondono ai motivi del giudice di merito possono portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Quando si impugna una sentenza di patteggiamento, bisogna focalizzarsi su elementi nuovi e decisivi che ribaltino la componente fattuale alla base dell'accordo, non solo su valutazioni alternative della prova già esaminata.
  • La Corte di Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è manifestamente infondato o presentato in modo reiterativo senza confronto con le motivazioni della decisione impugnata.

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