L.R. Lazio 5/2019
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio 12 aprile 2019, n. 5 aggiorna la disciplina del Consiglio delle autonomie locali: rivede composizione, elezione, funzioni, quorum, decadenza, gettoni e rapporti con Regione e Consiglio. Prevede disposizioni transitorie per il primo adeguamento e per la sostituzione delle comunità montane con unioni di comuni montani; abroga alcune precedenti norme transitorie ormai superate.
Modifiche alla disciplina del Consiglio delle autonomie locali (CAL) del Lazio
Modifiche alla disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Lazio
La legge regionale Lazio n. 5 del 2019 interviene sulla legge regionale n. 1 del 2007, riorganizzando composizione, elezione, funzionamento e rapporti istituzionali del Consiglio delle autonomie locali (CAL). La disciplina risultante rafforza la rappresentanza territoriale, introduce regole di genere, aggiorna i meccanismi di convocazione e pubblicità degli atti, e coordina il CAL con le trasformazioni delle comunità montane.
Composizione del CAL e rappresentanza degli enti locali
La composizione del CAL viene rimodulata con una più precisa ripartizione dei componenti e con l’aggiornamento dei soggetti rappresentati.
- Tra i componenti di diritto rileva il vice Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale, oppure il Sindaco metropolitano se eletto direttamente.
- Il CAL comprende 23 rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta, distribuiti per fasce demografiche: 6 sopra i 15.000 abitanti, 8 tra 5.000 e 15.000 abitanti, 9 sotto i 5.000 abitanti.
- Sono previsti 2 rappresentanti delle comunità montane appartenenti a enti di area vasta diversi, indicati dalle organizzazioni delle autonomie; dopo la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani, tali rappresentanti sono sostituiti da 2 rappresentanti delle unioni di comuni montani indicati dalle organizzazioni di categoria.
- I comuni delle tre fasce demografiche sono individuati sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo censimento generale, come riportati dalla più recente pubblicazione ISTAT.
Regole di elezione, genere e presentazione delle liste
La legge rafforza le regole di equilibrio di genere nella presentazione delle candidature e nel voto.
- Nell’elezione dei componenti, ciascun elettore può esprimere due preferenze solo se riferite a candidati di genere diverso; in caso contrario, la seconda preferenza è annullata.
- In ogni lista nessuno dei due generi può superare i due terzi dei candidati; se il quoziente è frazionario, si arrotonda all’unità più vicina. La violazione comporta l’inammissibilità della lista.
- Le liste ammesse alla competizione elettorale sono comunicate dal Segretario generale del Consiglio regionale ai sindaci dei comuni del Lazio, che devono darne notizia ai rispettivi consiglieri comunali.
- Per la fase di presentazione delle liste, il deposito avviene negli orari d’ufficio, dalle ore 8.00 del trentesimo giorno fino alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Organi interni, presidenza e convocazioni
Vengono aggiornate le regole relative all’Ufficio di presidenza, alla presidenza del CAL e alle modalità di funzionamento.
- Il Presidente del CAL è scelto tra i componenti di diritto e tra i rappresentanti dei comuni non capoluogo di cui alla nuova disciplina, con attenzione alla rappresentanza di entrambi i generi.
- Nell’organizzazione dei lavori, i delegati dei soggetti istituzionali possono essere più d’uno, e il Sindaco metropolitano e i presidenti delle province possono delegare il vice sindaco/vice presidente oppure un consigliere delegato, ove previsto.
- Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti del CAL; in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei componenti elettivi di cui alla nuova composizione.
- In caso di cessazione dalla carica di un componente dell’Ufficio di presidenza, il CAL procede alla nuova elezione nella prima seduta utile.
Decadenza e sostituzioni
La legge introduce una specifica ipotesi di decadenza e disciplina la sostituzione dei componenti cessati.
- Decadono i componenti elettivi che non partecipano a tre sedute consecutive del CAL.
- La decadenza non opera in caso di assenza per malattia o motivi di salute.
- I componenti cessati sono sostituiti nella prima seduta utile.
Gettone di presenza, rimborsi e struttura di supporto
Vengono ridefiniti il trattamento economico dei componenti e alcune regole organizzative della struttura di supporto.
- Ai componenti del CAL, compresi i membri dell’Ufficio di presidenza, spetta soltanto il gettone di presenza previsto dalla normativa regionale sugli organi collegiali, oltre agli eventuali rimborsi spese per la sola partecipazione alle riunioni.
- Alla struttura di supporto è assegnato personale regionale con adeguate competenze giuridico-legislative.
- Il dirigente della struttura trasmette, di norma, la documentazione del provvedimento in esame almeno cinque giorni prima della seduta in cui sarà discusso.
- Gli atti deliberati dal CAL sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale.
Pareri del CAL e rapporti con il Consiglio regionale
La legge amplia e puntualizza le funzioni consultive del CAL.
- Il CAL esprime parere anche sulle modifiche alla legge istitutiva del Consiglio delle autonomie locali.
- Nei casi di parere obbligatorio, il Presidente del Consiglio regionale trasmette la proposta al CAL dopo l’approvazione della commissione consiliare; il CAL si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento, salvo un termine più breve fissato per esigenze di programmazione dei lavori d’Aula.
- Qualora il CAL abbia espresso il parere a maggioranza dei due terzi, opera la specifica disciplina prevista dalla legge regionale richiamata.
Concertazione con la Giunta regionale
La concertazione tra CAL e Giunta regionale viene resa periodica e meglio strutturata.
- L’Ufficio di presidenza del CAL svolge attività di concertazione con la Giunta regionale sulle questioni di diretto interesse degli enti locali.
- Per garantire maggiore rappresentatività, l’Ufficio di presidenza può essere integrato da altri componenti del CAL.
- La concertazione è attivata periodicamente e comunque almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale delegato.
- Del relativo incontro viene trasmesso verbale al Presidente del Consiglio regionale.
Disposizioni transitorie e adeguamenti organizzativi
Sono previste regole transitorie per l’attuazione iniziale della riforma e per l’adeguamento del CAL.
- Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale stabilisce con deliberazione, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, le modalità di svolgimento delle elezioni del CAL nella prima applicazione delle nuove regole.
- Entro 60 giorni dalla costituzione del nuovo organo, il CAL adegua il proprio regolamento interno alle modifiche introdotte.
- Alla conclusione del processo di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani, i rappresentanti delle comunità montane sono sostituiti da rappresentanti delle unioni di comuni montani, secondo le modalità previste.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga alcune disposizioni transitorie precedenti, ormai non più necessarie.
- È abrogato il comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale n. 7 del 2018, relativo alla precedente disciplina transitoria delle modifiche alla legge sul CAL.
- È abrogato il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2018, relativo a modifiche all’articolo 51 della legge regionale n. 7 del 2018.
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