L.R. Lazio 4/2019
Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 4/2019 disciplina tutele di salute, sicurezza, previdenza, compenso e trasparenza per i lavoratori digitali che operano tramite piattaforme nel territorio regionale. Istituisce portale, anagrafe, registro e Consulta regionale, prevede sanzioni amministrative per le piattaforme inadempienti e finanzia interventi e un fondo dedicato per il 2019-2020.
Tutela e sicurezza dei lavoratori digitali nel Lazio
Tutela e sicurezza dei lavoratori digitali nel Lazio
La legge regionale del Lazio interviene sul lavoro digitale per rafforzare dignità, salute, sicurezza, trasparenza e non discriminazione nei rapporti con le piattaforme digitali. La disciplina si applica ai lavoratori digitali che svolgono attività nel territorio regionale e alle piattaforme che organizzano il servizio tramite applicazione informatica.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione dichiara di promuovere una cultura del lavoro digitale responsabile, nel rispetto dei principi costituzionali e del Pilastro europeo dei diritti sociali. Le finalità principali sono:
- tutela della dignità, della salute e della sicurezza del lavoratore digitale;
- miglioramento della trasparenza del mercato del lavoro digitale;
- contrasto al lavoro non sicuro, alle diseguaglianze e allo sfruttamento;
- individuazione di strumenti operativi, di consultazione e di programmazione.
La legge si applica al lavoratore che offre la propria attività a una piattaforma digitale che organizza il servizio verso terzi, determina le caratteristiche della prestazione e ne fissa il prezzo, a prescindere dalla tipologia e durata del rapporto.
Salute, sicurezza e formazione
La Giunta regionale individua, con deliberazione e sentiti gli organi consultivi competenti, le misure per promuovere salute e sicurezza del lavoratore digitale, coinvolgendo le piattaforme che attuano le tutele previste.
La piattaforma digitale deve:
- adottare interventi e misure di formazione sui rischi dell’attività e sulle procedure di prevenzione e protezione;
- fornire dispositivi di protezione conformi alla normativa di settore;
- sostenere a proprio carico le spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati.
Tutele assicurative, assistenziali e previdenziali
La piattaforma deve attivare, senza oneri per il lavoratore e senza franchigie a suo carico:
- l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- la copertura per i danni cagionati a terzi durante l’attività;
- la tutela della maternità e paternità.
Per premio e prestazioni relative alla copertura infortunistica si assume la retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente al minimo contributivo giornaliero vigente annualmente. Il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela previdenziale obbligatoria secondo la normativa nazionale. La Regione favorisce anche forme integrative di previdenza e assistenza, con il coinvolgimento delle parti sociali e anche tramite enti e fondi bilaterali.
Compenso, indennità e divieto di cottimo
Il compenso è a tempo, salvo il mancato svolgimento dell’attività, e non può essere inferiore alla misura oraria minima prevista dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Se l’attività non si svolge per cause non imputabili alla volontà del lavoratore digitale, spetta un’indennità di prenotazione secondo i contratti collettivi. È inoltre prevista una maggiorazione del compenso orario nei casi e secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Il compenso non può comunque essere determinato a cottimo.
Informativa preventiva e trasparenza dell’algoritmo
La piattaforma deve fornire un’informativa preventiva ed esaustiva su:
- rischi generali e specifici della modalità di lavoro;
- luogo di svolgimento dell’attività;
- oggetto della prestazione;
- compenso e indennità speciali;
- strumenti di protezione assegnati;
- modalità con cui l’algoritmo incrocia domanda e offerta;
- procedura di verifica del rating reputazionale in caso di contestazione.
La piattaforma deve inoltre garantire trasparenza sul funzionamento dell’algoritmo che determina l’incontro tra domanda e attività di servizio, nel rispetto della normativa su dati personali, pari opportunità e non discriminazione.
Parità di trattamento, rating reputazionale e non discriminazione
La Regione promuove strumenti per assicurare:
- utilizzo trasparente dell’algoritmo di matching;
- valutazione della prestazione chiara e trasparente ai fini del rating reputazionale;
- verifica imparziale del rating in caso di contestazione del lavoratore;
- portabilità del rating nel passaggio tra piattaforme.
Sanzioni
La violazione degli obblighi su salute e sicurezza, tutele assicurative, compenso, informativa e rating comporta una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro a carico della piattaforma digitale. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta deve disciplinare entità della sanzione, accertamento, notifica e riscossione.
Portale del lavoro digitale, anagrafe e registro
È istituito il Portale del lavoro digitale della Regione, articolato in:
- anagrafe regionale dei lavoratori digitali;
- registro regionale delle piattaforme digitali.
L’iscrizione all’anagrafe è gratuita per i lavoratori che operano nel territorio regionale e consente l’accesso agli interventi del programma annuale. L’iscrizione al registro è gratuita per le piattaforme in regola e consente l’accesso agli interventi del programma annuale e l’uso della dicitura “Economia leale (Fair Economy)”. La Giunta stabilisce, entro 90 giorni, criteri, modalità e termini di iscrizione.
Consulta regionale del lavoro digitale
Presso l’assessorato competente è istituita la Consulta regionale del lavoro digitale come organismo permanente di consultazione sulle politiche del settore. La sua composizione è definita dalla Giunta entro 90 giorni; la Consulta è presieduta dall’Assessore al lavoro e vi partecipano anche l’Assessore allo sviluppo economico, il presidente della commissione consiliare competente, soggetti pubblici e privati del settore e le parti sociali.
La Consulta:
- contribuisce al programma annuale degli interventi;
- elabora studi e ricerche;
- formula proposte al Consiglio regionale sullo sviluppo della legislazione nazionale;
- monitora l’evoluzione dell’economia digitale e il suo impatto sul lavoro;
- esamina le criticità applicative delle tutele;
- verifica l’applicazione della legge nel territorio e riferisce annualmente alla commissione consiliare;
- favorisce il confronto tra piattaforme, lavoratori e parti sociali.
L’organizzazione e il funzionamento sono definiti con determinazione del Direttore regionale competente; la partecipazione è gratuita e non comporta oneri per il bilancio regionale.
Carta dei diritti e programma annuale degli interventi
La Consulta elabora una Carta dei diritti dei lavoratori digitali, approvata dalla Giunta, per promuovere principi, regole e tutele a favore dei lavoratori e delle piattaforme, lo sviluppo armonico del settore e il consumo responsabile.
La Regione promuove interventi su:
- informazione sui diritti;
- formazione in materia di salute e sicurezza;
- forme di tutela integrativa previdenziale e assistenziale.
La Giunta adotta ogni anno il programma degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base delle indicazioni della Consulta.
Accordi istituzionali e monitoraggio
La Regione promuove accordi con INPS, INAIL e compagnie assicurative per dare attuazione alle tutele previdenziali e assicurative. Promuove inoltre accordi con gli organi di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro per rafforzare monitoraggio e controllo.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore la Regione avvia il confronto territoriale con i soggetti pubblici e privati coinvolti nel lavoro digitale.
Disposizioni finanziarie
Per le spese della legge, escluso il Portale del lavoro digitale, è istituito un Fondo per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali nel programma “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, con autorizzazione di spesa pari a 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Per il Portale è prevista una specifica voce di spesa in conto capitale, con autorizzazione di 100.000 euro per il solo 2019. Le coperture derivano dalla riduzione di corrispondenti risorse del bilancio regionale 2019-2021.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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