L.R. Lazio 6/2019
Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio promuove l’equo compenso per i professionisti, incluse le professioni non organizzate, e impone alla Regione e ai suoi enti di contrastare clausole vessatorie negli incarichi. Richiede inoltre, per istanze edilizie/autorizzative, documentazione dell’incarico e del pagamento delle spettanze, con applicazione dalla sua entrata in vigore e senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
Equo compenso e tutela delle prestazioni professionali nel Lazio
Disposizioni in materia di equo compenso e tutela delle prestazioni professionali
La legge regionale del Lazio introduce misure di promozione e valorizzazione delle attività professionali, con particolare attenzione all’equo compenso e al contrasto delle clausole vessatorie nei rapporti con la pubblica amministrazione. La disciplina si applica nel territorio regionale e riguarda anche le professioni non organizzate ai sensi della legge n. 4/2013.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce il diritto dei professionisti a un compenso equo per le prestazioni rese:
- su istanze autorizzative presentate per conto di privati cittadini o imprese alla pubblica amministrazione;
- su incarico affidato dalla pubblica amministrazione stessa.
La legge ha anche finalità di contrasto dell’evasione fiscale e di tutela generale delle prestazioni professionali.
Equo compenso negli affidamenti regionali
La Regione, gli enti strumentali e le società controllate devono garantire, nell’affidamento e nell’esecuzione degli incarichi professionali, il diritto all’equo compenso e il contrasto delle clausole vessatorie, nel rispetto della normativa statale richiamata.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare atti di indirizzo per strutture regionali, enti strumentali e società controllate, prevedendo che:
- i compensi nelle procedure di affidamento siano determinati sulla base dei parametri fissati dai decreti ministeriali per le specifiche professionalità, assumendo tali parametri come criterio o base di riferimento per l’importo a base di gara;
- per le professioni ordinistiche prive di parametri specifici e per le professioni non organizzate, i compensi siano proporzionati a quantità, qualità e contenuto della prestazione, tenendo conto, ove possibile, di attività omologhe svolte da altre categorie;
- nei contratti di incarico professionale sia vietata l’inserzione di clausole vessatorie secondo la definizione richiamata dalla disciplina forense.
La Regione promuove inoltre l’applicazione di tali atti di indirizzo anche da parte degli enti locali.
Tutela nelle istanze presentate alla pubblica amministrazione
La presentazione alla pubblica amministrazione di istanze autorizzative o di istanze a intervento diretto, previste da norme e regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata anche dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente e dalla copia di un documento di identità, oltre alla documentazione tecnica già richiesta dalla normativa vigente.
Verifica del pagamento delle prestazioni professionali
Al rilascio dell’atto autorizzativo o alla ricezione delle istanze a intervento diretto, l’amministrazione deve acquisire una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del professionista o dei professionisti firmatari degli elaborati o comunque esecutori dell’opera professionale, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente, anche mediante copia della fattura o della parcella pagata.
La mancanza di tale dichiarazione impedisce il completamento del procedimento amministrativo fino all’integrazione della documentazione.
Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento del professionista o dei professionisti incaricati.
Strutture sanitarie e clausola di salvaguardia
Compatibilmente con le competenze del Commissario ad acta per il piano di rientro del disavanzo sanitario regionale, devono essere adottate misure specifiche per garantire l’applicazione della legge nei confronti degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture accreditate.
Monitoraggio e relazione al Consiglio
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni anno, la Giunta regionale deve riferire alle commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e sviluppo economico sullo stato di attuazione e sugli effetti della disciplina.
Il monitoraggio è affidato anche alla Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata INPS e dei liberi professionisti del Lazio, che formula proposte e indirizzi operativi per favorire l’applicazione della legge e la tutela delle professioni interessate.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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