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Legge

L.R. Lazio 9/2019

Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi

Normativa regionaleL.R. Lazio 9/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione indicata, la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in attuazione della legge statale di bilancio 2019 e dell’Intesa del 3 aprile 2019. Gli effetti decorrono dal 1° dicembre 2019. Sono previsti criteri di calcolo, soglie minime e massime, rivalutazione dal 1° gennaio 2020 e specifiche disposizioni finanziarie e di comunicazione.

Rideterminazione degli assegni vitalizi regionali

Rideterminazione degli assegni vitalizi regionali

La legge disciplina, per la Regione cui si riferisce il testo, il ricalcolo degli assegni vitalizi secondo i criteri condivisi a livello interistituzionale in attuazione della legge statale di bilancio 2019. La disciplina riguarda i trattamenti già in pagamento o da erogare e stabilisce anche gli effetti finanziari, la decorrenza e alcune modifiche collegate alla previdenza dei consiglieri regionali.

Finalità e definizioni

Il provvedimento attua i commi 965, 966 e 967 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, conformandosi all’Intesa del 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ai fini applicativi:

  • per assegni vitalizi si intendono i trattamenti economici diretti, indiretti e di reversibilità spettanti a ex Presidente della Regione, consiglieri regionali o assessori regionali, o ai loro aventi titolo;
  • per assegni vitalizi sospesi si intendono i trattamenti maturati ma non ancora erogati o ripristinati in attesa della cessazione di altri incarichi politici rilevanti.

Ambito di applicazione

La rideterminazione riguarda:

  • gli assegni vitalizi in corso di erogazione;
  • gli assegni da erogare;
  • quelli sospesi.

Il calcolo prende a riferimento l’importo lordo del vitalizio, senza considerare le riduzioni temporanee previste dalla legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, salvo quanto espressamente richiamato dalla legge stessa. Restano esclusi i trattamenti previdenziali già determinati esclusivamente con metodo contributivo ai sensi della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4.

Criteri di rideterminazione

La rideterminazione è effettuata secondo la nota metodologica allegata all’Intesa, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione della tabella allegata all’Intesa, riferito all’età anagrafica del titolare alla decorrenza del vitalizio.

Per gli assegni sospesi:

  • l’età di riferimento è quella alla prima decorrenza del vitalizio;
  • il montante contributivo viene rivalutato fino a tale data secondo la nota metodologica dell’Intesa.

Le frazioni di anno sono calcolate in proporzione ai mesi, mediante un incremento parametrato alla differenza tra i coefficienti delle età contigue.

Limiti, soglie minime e criteri correttivi

La legge introduce un sistema di salvaguardie e correttivi:

  • il nuovo assegno non può essere inferiore al valore risultante dall’applicazione delle aliquote della Tabella A allegata alla legge, in ragione dello scostamento percentuale tra vitalizio originario e vitalizio rideterminato;
  • se il titolare percepisce anche altri vitalizi o trattamenti previdenziali da Camera dei deputati, Senato, Parlamento europeo o altra Regione, le aliquote base sono aumentate del 40%, al netto di una franchigia pari al trattamento minimo INPS;
  • in tale ipotesi il titolare deve rendere dichiarazione sostitutiva circa l’esistenza di altri trattamenti;
  • l’importo rideterminato non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che il vitalizio già in pagamento fosse inferiore a tale soglia prima della rideterminazione;
  • per gli eredi percettori di assegno con disabilità al 100% e diritto all’accompagno, tale soglia è elevata a tre volte il trattamento minimo INPS;
  • se il calcolo contributivo puro risulta più favorevole di quello basato sulle aliquote, si applica la soluzione più favorevole;
  • l’importo rideterminato non può superare quello in erogazione alla data di entrata in vigore della legge.

Se, all’atto della decorrenza degli effetti, la spesa complessiva supera il limite previsto dall’Intesa, le aliquote base vengono incrementate per step di 0,1 fino al raggiungimento del tetto di spesa; tali aliquote restano poi valide anche per gli assegni successivamente erogati.

Assegni indiretti e di reversibilità

L’assegno indiretto e quello di reversibilità sono calcolati applicando all’assegno vitalizio, come rideterminato dalla legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della maturazione del diritto.

Rivalutazione successiva

A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli assegni vitalizi rideterminati sono rivalutati annualmente sulla base dell’indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo.

Procedure esecutive

Per sequestri, pignoramenti, cessioni e altre procedure esecutive aventi ad oggetto i vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, si applica la normativa statale vigente per gli impiegati civili.

Modifiche collegate alla previdenza dei consiglieri e degli assessori

La legge interviene anche sulla disciplina regionale del trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori non consiglieri. In particolare:

  • viene precisato che il computo dell’anzianità utile per l’ulteriore anno di mandato oltre il quinto può riguardare anche periodi anteriori alla X legislatura;
  • ai consiglieri eletti nella XI legislatura che esercitano l’opzione prevista dalla normativa regionale è consentito chiedere trattenute sulle somme dovute dall’amministrazione in caso di non rielezione, per integrare contributi mancanti;
  • una disposizione collegata decorre dal 1° giugno 2019.

Comunicazioni istituzionali

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge, e comunque non oltre il 14 giugno 2019, il Presidente della Regione deve adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge statale di bilancio 2019 verso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Abrogazione e decorrenza degli effetti

L’articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 è abrogato dal 1° dicembre 2019. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale, ma la rideterminazione dei vitalizi produce effetti solo dal 1° dicembre 2019.

Profili finanziari

La legge dichiara l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. I risparmi derivanti dalla rideterminazione dei vitalizi sono quantificati in:

  • euro 557.979,79 per il 2019;
  • euro 6.695.757,53 a decorrere dal 2020.

Tali risorse sono destinate al ripiano del disavanzo di parte corrente. Il testo disciplina anche le modalità di iscrizione a bilancio e di copertura finanziaria, con riduzioni di stanziamenti su specifiche missioni e programmi del bilancio regionale 2019-2021 e con determinazione dei trasferimenti al Consiglio regionale per il funzionamento dell’ente.

Allegato A

L’allegato A contiene la tabella delle aliquote base da applicare in base all’ammontare del vitalizio originario e alla misura percentuale del differenziale tra assegno spettante secondo la previgente normativa e assegno rideterminato. Le aliquote crescono al crescere dell’importo del vitalizio e del differenziale, fino alla fascia oltre euro 8.001,00.

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