L.R. Lazio 3/2019
Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e successive modifiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Lazio n. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche dell’Unione europea e sulle attività internazionali regionali. Rafforza il ruolo di Consiglio e Giunta, amplia informazione, consultazione e prevenzione delle infrazioni UE, istituisce la settimana della cultura europea dal 9 maggio e disciplina finanziamenti per il 2019-2021.
Modifiche alla disciplina laziale su partecipazione alle politiche UE e relazioni internazionali
Modifiche alla partecipazione della Regione Lazio alle politiche dell’Unione europea e alle attività internazionali
La legge regionale del Lazio n. 3 del 2019 interviene in modo esteso sulla l.r. 1/2015, aggiornandone obiettivi, strumenti di partecipazione istituzionale, attività di informazione e promozione europea, oltre a rafforzare i meccanismi di prevenzione delle infrazioni e di coordinamento con gli enti locali.
Obiettivi e principi generali
La disciplina rafforzata mira a promuovere la conoscenza dei diritti, della cittadinanza e dei valori comuni europei, nonché la partecipazione politica e culturale dei cittadini al processo decisionale europeo e alla vita democratica dell’Unione. Viene anche valorizzato il raccordo tra strutture regionali, statali ed europee per assicurare una più efficace rappresentanza delle istanze del territorio.
Ruolo del Consiglio regionale e delle commissioni
Il Consiglio regionale assume un ruolo più definito nella fase di indirizzo e di partecipazione alle politiche europee. Le commissioni competenti possono formulare atti di indirizzo e la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei diventa il principale punto di impulso per molte attività.
In particolare:
- il Consiglio approva risoluzioni che individuano aree e iniziative di interesse prioritario;
- può formulare atti di indirizzo sulla relazione informativa annuale della Giunta;
- approva, anche su impulso della commissione competente, atti di indirizzo propedeutici alla programmazione regionale sulle politiche di sviluppo, coesione e investimento europee;
- può deliberare, tramite l’Ufficio di presidenza, iniziative e progetti per la promozione della cittadinanza e dell’integrazione europea entro i limiti di bilancio previsti.
Partecipazione alla formazione del diritto europeo e sussidiarietà
La Regione disciplina in modo più puntuale la partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea e alla verifica di sussidiarietà. Le valutazioni sui progetti di atti europei e sui profili di sussidiarietà sono approvate con risoluzione e trasmesse alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare.
È inoltre prevista la partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee attraverso le iniziative promosse dalle Camere ai sensi della legge n. 234/2012.
Prevenzione delle infrazioni e adeguamento all’ordinamento UE
La legge rafforza la funzione regionale di adeguamento dell’ordinamento agli obblighi europei. La Regione deve adottare ogni misura necessaria per:
- prevenire l’avvio di procedure di infrazione;
- porre fine a quelle già avviate nei confronti dell’Italia per inadempienze imputabili alla Regione;
- conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Gli esiti della verifica di conformità dell’ordinamento regionale sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri con relazione. La relazione informativa annuale deve inoltre contenere l’elenco delle eventuali infrazioni aperte, lo stato della procedura e le misure già adottate o da adottare.
Relazione informativa annuale e consultazioni
La Giunta regionale presenta una relazione informativa annuale sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche UE. Il contenuto viene ampliato per includere:
- le risultanze della verifica di conformità agli obblighi europei;
- le procedure di infrazione eventualmente aperte;
- gli orientamenti e le priorità politiche perseguite nell’anno in corso.
Sul documento il Consiglio può formulare atti di indirizzo; la commissione competente può inoltre consultare enti locali, CAL, università e parti sociali ed economiche per garantire ampia partecipazione.
Informazione, promozione e cittadinanza europea
La Regione è tenuta a rendere accessibili ai cittadini, anche tramite l’aggregazione dei sistemi informativi esistenti, le informazioni su bandi e programmi dell’Unione europea. Giunta e Consiglio promuovono e sostengono la più ampia conoscenza delle politiche europee presso cittadini, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, anche mediante contributi.
Tra le iniziative di rilievo:
- promozione della storia dell’idea di Europa e dell’integrazione europea;
- valorizzazione della cultura europea e dei valori comuni, soprattutto tra i giovani e in ambito scolastico e universitario;
- istituzione della settimana della cultura europea, che si svolge ogni anno a partire dal 9 maggio;
- sostegno ai gemellaggi tra enti locali e autorità locali e regionali degli altri Stati membri.
Programmazione regionale sulle politiche di sviluppo, coesione e investimento
La Regione partecipa ai piani, programmi e progetti dell’Unione europea destinati allo sviluppo regionale. Il Consiglio approva gli atti di indirizzo propedeutici alla programmazione regionale sulle politiche di sviluppo, coesione e investimento europee, su impulso della commissione competente.
È espressamente richiesto il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con l’uso di tutte le sedi e strumenti utili a garantire la più ampia partecipazione.
Relazioni internazionali e cooperazione
La legge aggiorna anche la disciplina delle relazioni internazionali della Regione, prevedendo la promozione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, di gemellaggi e accordi di cooperazione e partenariato istituzionale con enti territoriali di Stati terzi. Le finalità riguardano interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.
Disposizioni organizzative e rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge, si rinvia alla normativa vigente e al regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Viene inoltre abrogata la precedente disciplina contenuta nell’articolo 22 della l.r. 1/2015 e soppressa una parte dell’articolo 20.
Copertura finanziaria
Per gli oneri connessi alle attività di informazione e sostegno alla promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea è istituita una specifica voce di spesa. La copertura è prevista per:
- euro 50.000 per il 2019;
- euro 120.000 per ciascuna annualità 2020 e 2021.
Le risorse derivano da riduzioni di stanziamenti già previsti in bilancio o nel fondo speciale di parte corrente, secondo la disciplina indicata dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 apr 2019L.R. Lazio 6/2019
- Legge · 12 apr 2019L.R. Lazio 5/2019
- Legge · 12 apr 2019L.R. Lazio 4/2019
- Legge · 22 feb 2019L.R. Lazio 2/2019
- Legge · 13 feb 2019L.R. Lazio 1/2019
- Legge · 2 mag 2019L.R. Lazio 7/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →