Sentenza del 31/03/2022 n. 10375 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia tributaria relativa ad avviso di accertamento IRPEG/ILOR 1992 che contestava, tra l'altro, (a) componenti positivi di reddito non contabilizzati rinvenuti presso banca svizzera e (b) vantaggi fiscali derivanti da un'operazione (usufrutto di azioni) qualificata dall'Amministrazione come interposizione fittizia ai sensi del D.P.R. 600/1973, art. 37, comma 3. La Corte di cassazione aveva però riqualificato la fattispecie in termini di abuso del diritto, rinviando la causa alla CTR; in sede di rinvio la CTR aveva ritenuto inammissibili talune domande subordinate (rideterminazione del reddito e doglianze sulle sanzioni) proposte per la prima volta dopo la cassazione. Edison ha impugnato tale decisione per violazione delle regole di riassunzione e preclusione, sostenendo che le domande erano conseguenza necessaria del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (riqualificazione in abuso del diritto) e dunque ammissibili nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Edison s.p.a., dichiarando che le questioni ritenute inammissibili dalla CTR (richiesta di rideterminazione del reddito e contestazione delle sanzioni formulate in via subordinata nel giudizio di rinvio) non erano nuove ma derivavano direttamente dalla riqualificazione in termini di abuso del diritto disposta dalla S.C. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame comprensivo delle questioni dichiarate erroneamente inammissibili. La Corte ha altresì disposto le spese del giudizio di cassazione a carico della parte soccombente e ha precisato profili relativi al contributo unificato per le pubbliche amministrazioni.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Consente il motivo di cassazione per violazione di norme processuali e nullità delle decisioni; qui invocato da Edison per censurare l'inammissibilità delle domande subordinate decise dalla CTR.
art. 384 c.p.c., comma 2
Norma processuale richiamata in tema di effetti della riassunzione; invocata per sostenere che la parte non poteva essere preclusa dall'esporre questioni conseguenti alla statuizione della Corte di cassazione.
art. 394 c.p.c., comma 3
Ulteriore richiamo normativo in materia di riassunzione e limiti delle domande nel giudizio di rinvio; utilizzato dalla parte per fondare la censura di nullità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63
Norma del processo tributario relativa alla riassunzione e ai limiti del giudizio di rinvio; la Corte ne interpreta l'ambito nel senso che nuove questioni sono ammissibili se rese necessarie da statuizioni della cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla parte in rapporto al diritto di difesa; la Corte valuta che il diritto di difesa non giustifica l'introduzione di questioni estranee se non direttamente conseguenti alla decisione di cassazione.
art. 111 Cost., comma 2
Richiamato in connessione con il giusto processo e l'effettività della tutela giurisdizionale; invocato dalla parte ma la Corte si concentra sui limiti procedurali della riassunzione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3
Norma originariamente richiamata dall'Amministrazione per contestare un'interposizione fittizia; la Cassazione ha però riqualificato i fatti in termini di abuso del diritto, superando la qualificazione fondata su questo articolo.
Cass. n. 10257/2008
Giurisprudenza citata che ha qualificato la fattispecie come abuso del diritto; tale principio è stato determinante per ritenere che le richieste di rideterminazione del reddito e la contestazione delle sanzioni nel giudizio di rinvio non fossero 'nuove'.
Cass. S.U. n. 30055/2008
Principio di legittimità secondo cui l'abuso del diritto rende inopponibile all'Amministrazione l'atto negoziale e impone di colpire il vantaggio fiscale conseguito, indipendentemente da specifiche norme antielusive entrate in vigore successivamente.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Nuova disciplina sanzionatoria richiamata dalla Corte come elemento che il giudice del rinvio potrà eventualmente tenere in considerazione se riterrà legittime le sanzioni anche dopo la riqualificazione in abuso del diritto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norme sul contributo unificato: la Corte specifica che l'obbligo supplementare di versamento non può essere posto a carico di enti pubblici istituzionalmente esonerati, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
art. 132 c.p.c., comma 3
Richiamato in relazione alla sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente per impedimento dell'estensore; si tratta di norma procedurale formale.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio dopo cassazione le parti non possono introdurre liberamente nuove domande o eccezioni, salvo che queste siano necessarie e conseguenti alle statuizioni della Corte di cassazione: se la S.C. ha riqualificato la fattispecie in termini diversi, le domande che ne derivano non sono 'nuove' ma conseguenza diretta della statuizione.
- La qualificazione di un'operazione come abuso del diritto implica trattarla come se non fosse mai stata attuata ai fini fiscali; ciò comporta che il giudice del rinvio deve rideterminare il reddito colpendo soltanto il vantaggio fiscale effettivamente conseguito dall'operazione.
- Le questioni relative alla legittimità delle sanzioni devono essere riesaminate alla luce della nuova qualificazione giuridica dei fatti: la mera riqualificazione può incidere sulla sanzionabilità e sull'eventuale esistenza di errori di diritto scusabili.
- Il giudice di rinvio, se ritiene ammissibili le domande conseguenti alla cassazione, è tenuto a pronunciarsi su di esse; la CTR non può dichiararle inammissibili se sono la naturale conseguenza del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.
- Eventuali cambiamenti normativi sopravvenuti (es. nuova disciplina sanzionatoria) possono essere considerati dal giudice del rinvio quando pertinenti alla decisione, specie se la nuova legge incide sul trattamento delle fattispecie successivamente valutate.
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