Cassazione Civile, Ordinanza n. 28751/2024 del 07/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia origina dalla richiesta di pagamento di euro 240 portata da una fattura emessa dal Comune per consumi idrici riferiti al periodo 31.12.2015-15.12.2016. La parte destinataria della richiesta ha agito davanti al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che il credito fosse prescritto. Il giudice di merito ha accolto l’opposizione e ha dichiarato prescritto il credito, ritenendo applicabile il termine biennale di prescrizione in materia di fornitura idrica in base alla disciplina sopravvenuta richiamata nella sentenza. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando implicitamente la decisione sul mezzo di impugnazione e/o sulla qualificazione della causa. La resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Giudice di Pace avesse espressamente qualificato la controversia come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; per il principio dell’apparenza, tale qualificazione vincola l’individuazione del mezzo di impugnazione. Poiché, dopo la soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. ad opera della L. n. 69/2009, la sentenza che decide l’opposizione all’esecuzione è appellabile e non ricorribile direttamente per cassazione, il ricorso era proposto con mezzo erroneo e dunque inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese per assenza di attività difensiva della resistente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
La domanda proposta in primo grado è stata qualificata dal giudice come opposizione all'esecuzione.
art. 616 c.p.c.
Dopo la modifica del 2009, la sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione è impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009
Ha soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., incidendo sul regime di impugnazione delle sentenze rese sull'opposizione all'esecuzione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- L'individuazione del mezzo di impugnazione si compie in base al principio dell'apparenza, ossia alla qualificazione della domanda data dal giudice che ha pronunciato il provvedimento, indipendentemente dalla diversa qualificazione prospettata dalle parti.
- Se il giudice di primo grado qualifica la controversia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il provvedimento conclusivo è soggetto ad appello e non a ricorso immediato per cassazione.
- L'erronea scelta del mezzo di impugnazione, quando desumibile dalla qualificazione operata dal giudice a quo, determina l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
- La mancata costituzione dell'intimato esclude la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità in suo favore.
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