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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31255/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto solo parzialmente l'istanza ex art. 671 c.p.p. proposta dal condannato, unificando i reati già giudicati con due sentenze e rideterminando la pena, ma negando l'estensione della continuazione anche a una terza sentenza. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che anche quel fatto fosse omogeneo agli altri, commesso in un arco temporale di circa un anno, con analogo modus operandi (furti aggravati, sottrazione di veicoli o di parti di essi), e che la tossicodipendenza costituisse l'elemento soggettivo unificante del medesimo disegno criminoso. Ha inoltre censurato l'affermazione del giudice dell'esecuzione circa il mancato assolvimento dell'onere di allegazione, lamentando l'omessa valutazione della tossicodipendenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che la continuazione presuppone la prova di una preventiva e unitaria deliberazione criminosa già presente al momento del primo reato; la mera omogeneità dei reati, il lasso temporale e il comune movente economico non bastano, se i successivi fatti risultano frutto di autonome determinazioni. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione nel negare la continuazione con la terza sentenza per la distanza temporale e la mancanza di ulteriori elementi concreti. Quanto alla tossicodipendenza, ha osservato che la relativa deduzione era generica e poco specifica, fondata su documentazione non idonea a dimostrare una stabile condizione di dipendenza riferibile agli anni di commissione dei reati; pertanto, non vi era obbligo di autonoma confutazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza della continuazione anche in sede esecutiva; la tossicodipendenza può essere valutata, ma non introduce un diverso concetto di continuazione né comporta automatismi.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    Le sentenze acquisite anche d'ufficio possono essere considerate ai fini della valutazione della continuazione e dell'eventuale stato di tossicodipendenza dedotto.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È disposto l'oscuramento dei dati identificativi a tutela della riservatezza, trattandosi di provvedimento riferito alla condizione personale del ricorrente.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la prova di una preventiva programmazione unitaria dei reati, già delineata nelle sue linee essenziali al momento del primo fatto; non è sufficiente la sola presenza di indici sintomatici isolati.
  • La distanza temporale tra i fatti, l'omogeneità delle violazioni e il comune movente sono soltanto elementi indiziari da valutare complessivamente e non possono sostituire la prova dell'originario disegno criminoso.
  • Nei reati contro il patrimonio, il fine di profitto o di lucro non è di per sé decisivo per dimostrare la continuazione, poiché è un movente comune a una pluralità di condotte autonome.
  • La tossicodipendenza del condannato non determina automaticamente il riconoscimento della continuazione; può rilevare solo se concretamente collegata ai reati e supportata da elementi specifici e attendibili idonei a renderla plausibile anche in chiave retrospettiva.
  • Il giudice dell'esecuzione non è tenuto a confutare espressamente una deduzione difensiva quando questa sia generica, non supportata da elementi concreti e non consenta di ricondurre il dato allegato al periodo di commissione dei reati.
  • In sede di legittimità, la motivazione sul diniego della continuazione è immune da censure quando valorizza in modo non illogico la distanza temporale, l'assenza di ulteriori dati concreti e l'insufficienza degli indici richiamati dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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