Cassazione Penale, Sentenza n. 30828/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in appello per riciclaggio che, in sede esecutiva, ha chiesto di dichiarare la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e la nullità della sentenza d'appello, deducendo di essere stato detenuto per altra causa (arresti domiciliari) e di non essere stato tradotto in udienza. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta ritenendo che lo stato detentivo non fosse mai stato comunicato nel procedimento di merito, né risultasse dagli atti, sicché la citazione presso il difensore domiciliatario era valida e l'assenza era stata legittimamente dichiarata. Con il ricorso per cassazione sono stati articolati tre motivi: 1) violazione di legge per omessa partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto per altra causa, sostenendo che la detenzione costituisca legittimo impedimento e imponga al giudice di disporre rinvio e traduzione d'ufficio, senza onere di comunicazione a carico dell'imputato o del difensore; 2) violazione dell'art. 420-bis c.p.p. per l'illegittima dichiarazione di assenza, in quanto non sarebbe stata valutata la sua impossibilità di comparire e non vi sarebbe stata rinuncia a partecipare; 3) violazione di norme processuali per omessa comunicazione personale della data di udienza, assumendo che la notifica al solo difensore di fiducia avrebbe impedito all'imputato di chiedere di partecipare all'appello. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, osservando che il rimedio eventualmente corretto sarebbe stata la rescissione del giudicato. La Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la ratio dell'ordinanza impugnata, perché si limitava a richiamare principi astratti sulla tutela dell'imputato detenuto senza misurarsi con il punto decisivo: nel caso concreto il giudice di appello non era stato messo a conoscenza dello stato detentivo, che non emergeva dagli atti e non era stato mai comunicato dall'imputato o dal difensore; inoltre, l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia senza menzionare la restrizione, e in udienza non aveva mai manifestato la volontà di presenziare. La Corte ha anche verificato direttamente gli atti, rilevando che la detenzione per altra causa era stata comunicata solo al giudice dell'esecuzione e non ai giudici di merito. Di conseguenza, la citazione per l'appello è stata ritenuta legittima e la dichiarazione di assenza corretta; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, con condanna alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure non si confrontassero con la motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione e fossero quindi aspecifiche ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha confermato che, nel caso concreto, il giudice di appello non era a conoscenza dello stato di detenzione per altra causa dell'imputato, perché tale stato non risultava dagli atti né era stato comunicato, sicché la notifica del decreto di citazione al difensore domiciliatario era valida e l'assenza era stata legittimamente dichiarata. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 420-bis c.p.p.
Regola la dichiarazione di assenza dell'imputato; nel caso concreto la dichiarazione è stata ritenuta legittima perché lo stato detentivo non era noto al giudice e non emergeva dagli atti.
art. 420-ter c.p.p.
"La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso"
L'obbligo di rinvio e traduzione sorge quando la restrizione sia documentata o comunque comunicata al giudice; se lo stato detentivo non emerge dagli atti né viene comunicato, non si può gravare l'ufficio di ricerche generalizzate.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è aspecifico, cioè privo di correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
art. 127 c.p.p.
Non è direttamente oggetto della decisione, ma il principio richiamato riguarda la partecipazione dell'imputato detenuto e la necessità di consentirgli di intervenire quando lo stato di restrizione sia noto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a riproporre principi astratti senza spiegare perché essi si attaglino al caso concreto.
- La detenzione dell'imputato per altra causa costituisce impedimento a comparire solo se tale condizione sia conosciuta dal giudice procedente o emerga dagli atti; in tal caso il giudice deve disporre la traduzione e, se necessario, il rinvio dell'udienza.
- Non esiste un onere generalizzato del giudice di effettuare ricerche sullo stato detentivo dell'imputato quando la citazione sia stata regolarmente eseguita e dagli atti non emergano elementi che facciano apparire probabile una sua restrizione.
- Se l'imputato, pur detenuto per altra causa, elegge domicilio presso il difensore di fiducia senza indicare la restrizione e tale stato non viene comunicato al giudice, la notifica del decreto di citazione al domicilio eletto può essere valida e la dichiarazione di assenza legittima.
- La tutela del diritto di partecipazione dell'imputato detenuto non opera in termini assoluti, ma si coordina con il dato conoscitivo effettivamente disponibile al giudice nel procedimento di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30536/2026 del 11/08/2026
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30537/2026 del 11/08/2026
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30538/2026 del 11/08/2026
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30539/2026 del 11/08/2026
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30540/2026 del 11/08/2026
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30541/2026 del 11/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →