Circolare numero 205 del 2-9-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti su due profili distinti: il rimborso delle somme dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 e l’applicazione delle nuove regole sulla perdita di sgravi e fiscalizzazione introdotte dall’art. 4 del D.L. n. 71/1993, convertito nella legge n. 151/1993. Vengono ribaditi i termini di prescrizione e le modalità di rimborso, nonché i criteri per determinare la decadenza dai benefici nei casi di omessa denuncia, denuncia inesatta o corresponsione di retribuzioni inferiori al dovuto. La circolare chiarisce inoltre l’estensione delle nuove disposizioni anche ai periodi pregressi e gli adempimenti richiesti alle sedi INPS e ai datori di lavoro.
Chiarimenti su rimborsi per sgravi oneri sociali e sulla perdita di agevolazioni di fiscalizzazione e sgravi
Chiarimenti su rimborso di sgravi oneri sociali e perdita di agevolazioni contributive
La circolare fornisce due gruppi di chiarimenti operativi per le sedi INPS: da un lato, disciplina il rimborso delle somme dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12.6.1991; dall’altro, precisa l’applicazione delle norme sulla perdita dei benefici di fiscalizzazione e sgravi contributivi introdotte dall’art. 4 del D.L. 22.3.1993, n. 71, convertito nella legge 20.5.1993, n. 151.
Rimborso delle somme dovute per effetto della sentenza n. 261/1991
Viene ribadito che il termine di prescrizione estintiva ordinaria decennale si estende anche alle quote di competenza dei lavoratori ex dipendenti. In tal senso assumono valore interruttivo le richieste di rimborso già presentate all’Istituto dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati quando questi erano ancora alle dipendenze dell’azienda.
La circolare conferma inoltre che il rimborso delle somme dovute a seguito della sentenza deve avvenire inderogabilmente in dieci annualità costanti di pari importo, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Tale regola vale sia per la quota spettante ai datori di lavoro sia per quella di pertinenza dei lavoratori, anche se di importo minimo, nel rispetto dell’art. 1, comma 3, della legge 20.5.1993, n. 151.
Rimborsi in favore dei lavoratori cessati
Le sedi devono provvedere direttamente al rimborso, su domanda esplicita del titolare del diritto o degli aventi causa, delle quote di sgravio spettanti ai lavoratori dipendenti cessati dal servizio e non più in forza alla data della domanda, per i soli periodi contributivi fino al 31.12.1985, essendo stata successivamente abolita la quota di sgravio del lavoratore.
Il riconoscimento del diritto resta comunque subordinato ai limiti prescrizionali di cui all’art. 2946 c.c. e alle modalità operative già stabilite dalla circolare n. 97 del 24.4.1993, punto 1.
Adempimenti delle sedi sui rimborsi
In attuazione delle direttive già impartite con circolare n. 299 del 30.12.1992, le sedi devono comunicare entro il 30.9.1993:
- alla Direzione Centrale Contributi, gli importi definitivi posti a pagamento a titolo di 1ª rata;
- alla Direzione Centrale Vigilanza e Recuperi, gli importi posti in compensazione corrispondenti a debiti contributivi esistenti alla data della sentenza.
Decadenza dai benefici di fiscalizzazione e sgravi: criteri generali
La circolare richiama i criteri già illustrati nella circolare n. 97 del 24.4.1993 e fornisce ulteriori chiarimenti sull’art. 6, comma 9, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.
La decadenza dai benefici opera per i lavoratori:
- non denunciati agli istituti previdenziali;
- denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelle effettive, oppure con retribuzioni inferiori a quelle previste dalla legge;
- retribuiti con compensi inferiori ai minimi di legge.
Ipotesi di omessa denuncia o denuncia inesatta
Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b), la perdita dei benefici non può essere dichiarata prima della scadenza del termine di legge per la presentazione della denuncia, se il datore di lavoro può ancora provvedere alla regolarizzazione. Solo il permanere dell’irregolarità oltre tale termine determina la decadenza.
Diversamente, nell’ipotesi di cui alla lettera c), qualora dagli accertamenti ispettivi risulti che i lavoratori siano stati già retribuiti al di sotto dei limiti di legge, la decadenza deve essere dichiarata con riferimento a tutti i periodi di paga in cui si è verificata l’irregolarità, anche se il termine per la denuncia contributiva non è ancora maturato.
Misura della perdita del beneficio
L’art. 4 del D.L. n. 71/1993 ha modificato il comma 10 dell’art. 6 del D.L. n. 338/1989, stabilendo che la perdita dei benefici non può eccedere una volta e mezza il periodo di inosservanza delle condizioni previste dal comma 9. Per le ipotesi di cui alle lettere b) e c), inoltre, la perdita non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
La circolare illustra i criteri applicativi con esempi:
- in caso di omesso versamento di contributi su parte di retribuzione corrisposta ma non denunciata, la perdita del beneficio è contenuta entro l’importo dei contributi omessi, oppure, se inferiore, entro la fiscalizzazione spettante per una volta e mezza il periodo di irregolarità;
- in caso di retribuzione denunciata ma in parte non corrisposta al lavoratore, la perdita è limitata all’importo della retribuzione non pagata oppure, se minore, alla fiscalizzazione calcolata per una volta e mezza il periodo di irregolarità.
Diffida, quantificazione degli addebiti e periodi futuri
Quando la perdita del beneficio si estende anche a periodi contributivi non ancora maturati, il datore di lavoro deve essere diffidato a non applicare i benefici dichiarati decaduti fino al termine della nuova durata della decadenza. Per i periodi già maturati, gli addebiti vanno quantificati immediatamente in sede di accertamento.
Applicazione della disciplina più favorevole ai periodi pregressi
La nuova disciplina si applica anche ai periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 151/1993 per le ipotesi di cui alle lettere b) e c), purché il datore di lavoro regolarizzi entro il termine perentorio di 60 giorni assegnato dall’INPS.
La norma transitoria può essere utilizzata per tutte le situazioni debitorie ancora pendenti. Nei casi già accertati, l’invito alla regolarizzazione agevolata va effettuato d’ufficio. In sede di visita ispettiva, il verbale deve indicare espressamente che, in caso di mancato rispetto del termine di 60 giorni, si applicano le originarie disposizioni dell’art. 6, comma 10, del D.L. n. 338/1989, con perdita dei benefici per un periodo pari a tre volte la durata dell’inosservanza.
Termini operativi per il pagamento e le sanzioni
Resta fermo il termine ordinario di 30 giorni previsto nel verbale di accertamento per il pagamento delle somme determinate a titolo di contribuzione omessa e relative somme aggiuntive. La circolare suggerisce di inserire nel verbale l’avvertenza che la regolarizzazione dell’omissione contributiva entro lo stesso termine di 30 giorni, indicato nel processo verbale redatto ai sensi dell’art. 36 della legge n. 689/1981, può escludere l’applicazione delle relative sanzioni amministrative.
Punti principali
Rimborso delle somme per sgravi degli oneri sociali
Viene precisato che il termine di prescrizione estintiva ordinaria decennale si applica anche alle quote spettanti ai lavoratori ex dipendenti. Hanno effetto interruttivo le precedenti richieste di rimborso già presentate all’Istituto dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati quando questi erano ancora in servizio. Si conferma inoltre che il rimborso delle somme dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 deve avvenire in dieci annualità costanti di pari importo, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, senza possibilità di deroga, sia per la quota del datore di lavoro sia per quella dei lavoratori, anche se di importo minimo.
Rimborsi ai lavoratori cessati dal servizio
Le sedi devono provvedere direttamente, su domanda esplicita del titolare del diritto o degli aventi causa, al rimborso delle quote di sgravio spettanti ai lavoratori dipendenti cessati dal servizio e non più in forza alla data di presentazione della domanda, limitatamente ai periodi contributivi fino al 31.12.1985, data oltre la quale la quota di sgravio del lavoratore è stata abolita. Il diritto al rimborso va riconosciuto nei limiti della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e secondo le modalità già stabilite dalla circolare n. 97 del 24.4.1993.
Adempimenti delle sedi sui rimborsi
In base alle istruzioni già impartite con la circolare n. 299 del 30.12.1992, le sedi devono comunicare entro il 30.9.1993 alla Direzione Centrale Contributi gli importi definitivi posti a pagamento a titolo di prima rata e alla Direzione Centrale Vigilanza e Recuperi gli importi posti in compensazione, corrispondenti a debiti contributivi esistenti alla data della sentenza.
Perdita di sgravi e fiscalizzazione: omessa denuncia o denuncia inesatta
Per i periodi contributivi per i quali non è ancora scaduto il termine per la presentazione della denuncia, la decadenza dai benefici non può essere dichiarata nei casi di omessa denuncia o denuncia inesatta sugli orari/giornate di lavoro finché il datore di lavoro può ancora regolarizzare entro la scadenza di legge. La decadenza si verifica solo se l’irregolarità permane oltre il termine. Diversamente, per i casi in cui le retribuzioni risultino inferiori a quelle di legge, la decadenza va dichiarata subito per tutti i periodi di paga interessati, anche se il termine per la denuncia contributiva non è ancora maturato.
Criteri per quantificare la perdita del beneficio
L’art. 4 del D.L. n. 71/1993, come interpretato nella circolare, limita la perdita degli sgravi e della fiscalizzazione a una durata pari a una volta e mezza il periodo di inosservanza, ma nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 338/1989 la perdita non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta. Sono forniti esempi applicativi: quando vi è omesso versamento di contributi su retribuzioni corrisposte ma non denunciate, la perdita del beneficio non può eccedere i contributi omessi; quando vi è mancata corresponsione di parte della retribuzione denunciata, la perdita è limitata entro l’importo della retribuzione non pagata o, se inferiore, entro la fiscalizzazione spettante per un periodo pari a una volta e mezza l’irregolarità.
Diffida e periodi non ancora maturati
Se la perdita del beneficio riguarda anche periodi contributivi non ancora maturati, il datore di lavoro deve essere diffidato a non applicare i benefici dichiarati decaduti fino alla scadenza della nuova durata della decadenza. Per i periodi già maturati, invece, gli addebiti devono essere quantificati subito in sede ispettiva.
Applicazione delle nuove regole ai periodi pregressi
La nuova disciplina più favorevole si applica anche alle irregolarità relative a periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 151/1993, ma solo per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 338/1989 e a condizione che il datore di lavoro adempia alle condizioni richieste entro il termine perentorio di 60 giorni assegnato dall’INPS. Per le situazioni debitorie ancora pendenti la norma transitoria opera in via generale; per i casi già accertati l’invito alla regolarizzazione agevolata va fatto d’ufficio.
Attività ispettiva e termini operativi
In caso di accertamento ispettivo, l’ispettore deve indicare nel verbale il termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione quando il caso rientra nella nuova disciplina agevolata e deve avvertire che, in mancanza, si applicano le originarie disposizioni dell’art. 6, comma 10, del D.L. n. 338/1989, che comportano la perdita dei benefici per un periodo pari a tre volte la durata dell’inosservanza. Resta fermo il termine ordinario di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a titolo di contribuzione omessa e somme aggiuntive, con possibilità di escludere le sanzioni amministrative se la regolarizzazione avviene entro lo stesso termine indicato nel processo verbale ai sensi dell’art. 36 della legge n. 689/1981.
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