Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 204 del 30-8-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le nuove regole introdotte dalla legge n. 438/1992 e dal d.lgs. n. 503/1992 sulla pensione di anzianità dal 1994. Vengono distinti i casi di regimi con almeno 35 anni di contribuzione e quelli con requisiti inferiori, indicando le finestre di decorrenza, i fondi interessati e le condizioni di cessazione del rapporto di lavoro. La circolare chiarisce inoltre la disciplina transitoria per chi aveva già maturato i requisiti al 31 dicembre 1992 e specifica i documenti necessari per attestare la cessazione del lavoro autonomo.

Decorrenza e requisiti della pensione di anzianità dal 1994

Decorrenza e requisiti della pensione di anzianità dal 1994

La circolare chiarisce gli effetti della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di pensione di anzianità. Il documento, rivolto ai soggetti interessati alle gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto, definisce le nuove finestre di decorrenza dal 1994, distingue i regimi con requisito contributivo pari o superiore a 35 anni da quelli con requisito inferiore, e illustra la disciplina transitoria per chi aveva già maturato i requisiti al 31 dicembre 1992.

Ambito di applicazione e quadro normativo

La legge n. 438/1992 introduce, con effetto dal 1° gennaio 1994, una nuova disciplina della decorrenza della pensione di anzianità, successiva al blocco disposto dal medesimo provvedimento. Parallelamente, il d.lgs. n. 503/1992 interviene sul riordinamento del sistema previdenziale e introduce, sempre dal 1994, innovazioni sui requisiti per il diritto alla pensione di anzianità.

La circolare precisa che le istruzioni riguardano sia:

  • le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • le gestioni dei lavoratori autonomi;
  • i Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto.

Regimi con anzianità contributiva non inferiore a 35 anni

Per i regimi che richiedono almeno 35 anni di contribuzione, l’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 438/1992 stabilisce che, dal 1° gennaio 1994, la decorrenza della pensione di anzianità non può essere anteriore:

  • al 1° maggio di ciascun anno, per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni se uomini e a 52 anni se donne;
  • al 1° novembre di ciascun anno, negli altri casi.

La circolare individua come gestioni interessate:

  • l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • la gestione speciale istituita dal d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici;
  • le gestioni dei lavoratori autonomi;
  • il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
  • il Fondo di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private;
  • il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Per effetto del rinvio alla disciplina dell’AGO, sono ricompresi anche:

  • il Fondo integrativo per il personale dipendente dalle aziende private del gas;
  • la Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

In applicazione pratica, i lavoratori che maturano i requisiti contributivi e assicurativi e compiono l’età richiesta entro il 30 aprile 1994 possono ottenere la pensione con decorrenza compresa tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1994. Chi non ha ancora raggiunto l’età richiesta al 30 aprile 1994, pur avendo maturato i requisiti, può ottenere la pensione dal 1° novembre o dal 1° dicembre 1994; lo stesso vale per chi matura i requisiti entro il 31 ottobre 1994 ma ha un’età inferiore a 57 o 52 anni.

Regimi con anzianità contributiva inferiore a 35 anni

Per le forme previdenziali nelle quali è richiesto un requisito contributivo inferiore a 35 anni, il comma 2-ter dell’articolo 1 della legge n. 438/1992 prevede, in via transitoria, che la decorrenza del pensionamento anticipato sia fissata al 1° settembre di ciascun anno fino all’allineamento al regime generale.

La circolare collega questa disposizione all’articolo 8 del d.lgs. n. 503/1992, che prevede una progressiva elevazione fino al raggiungimento dei 35 anni di contribuzione per le forme sostitutive ed esclusive con requisiti inferiori.

Le gestioni interessate sono indicate come:

  • Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
  • Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle abolite imposte di consumo.

Per tali fondi, nel 1994 la pensione di anzianità decorre dal 1° settembre per chi matura i prescritti requisiti entro il 31 agosto.

Soggetti già in possesso dei requisiti al 31 dicembre 1992

L’articolo 1, comma 2-quinquies, della legge n. 438/1992 introduce una deroga fondamentale: per l’anno 1994, i soggetti che al 31 dicembre 1992 erano già in possesso dei requisiti richiesti dal rispettivo ordinamento per la pensione di anzianità possono accedere alla prestazione con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La circolare chiarisce che:

  • la deroga vale sia per i regimi con requisito contributivo non inferiore a 35 anni sia per quelli con requisito inferiore;
  • nel verificare il possesso dei requisiti al 31 dicembre 1992, occorre considerare tutta la contribuzione utile maturata entro tale data;
  • è inclusa anche la contribuzione da riscatto e da ricongiunzione, purché riconosciuta in relazione a domande presentate dopo il 31 dicembre 1992;
  • non è necessario che entro il 31 dicembre 1992 sia cessata l’attività lavorativa dipendente.

Ne deriva che gli assicurati che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992 possono conseguire la pensione di anzianità nel corso del 1994 con qualsiasi decorrenza utile.

Requisito contributivo e cessazione del rapporto di lavoro

L’articolo 1, comma 2-quater, della legge n. 438/1992 conferma in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianità nell’AGO dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Il d.lgs. n. 503/1992, all’articolo 10, comma 6, stabilisce poi che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato:

  • alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
  • oppure, per il lavoro autonomo, alla cessazione dell’attività, risultante dalla cancellazione dagli elenchi di categoria.

La circolare precisa che, per gli assicurati che svolgono lavoro autonomo, alla domanda di pensione deve essere allegata l’attestazione di cancellazione rilasciata dall’ente competente. In via provvisoria, tale attestazione può essere sostituita da una dichiarazione dell’ente che confermi la presentazione della domanda di cancellazione e la data di efficacia della cancellazione.

In ogni caso, la pensione non può decorrere prima del primo giorno del mese successivo a quello da cui ha effetto la cancellazione.

Abrogazione delle vecchie eccezioni e disciplina transitoria di salvaguardia

Poiché il comma 6 dell’articolo 10 del d.lgs. n. 503/1992 richiede la cessazione dell’attività lavorativa senza eccezioni particolari, per le pensioni liquidate secondo la nuova disciplina non trovano più applicazione le precedenti deroghe relative:

  • ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • ai lavoratori agricoli.

Tuttavia, il comma 8 dell’articolo 10 prevede una salvaguardia per chi, alla data del 31 dicembre 1993, risultava già pensionato oppure aveva maturato il diritto al pensionamento entro tale data e ottiene il trattamento nel corso del 1994. In tali casi continua ad applicarsi la normativa previgente.

La circolare evidenzia che, per questi soggetti, restano applicabili anche le vecchie regole che consentivano agli addetti ai servizi domestici e familiari, ai lavoratori agricoli dipendenti e ai lavoratori autonomi di conseguire la pensione di anzianità in costanza di attività lavorativa.

Effetti applicativi per il 1994

Nel complesso, il documento definisce un sistema articolato di finestre e condizioni per l’accesso alla pensione di anzianità dal 1994:

  • decorrenze differenziate in base all’età e all’anzianità contributiva per i regimi con 35 anni o più;
  • decorrenza unica al 1° settembre per i regimi con requisiti inferiori a 35 anni, fino al loro allineamento;
  • regime di favore per chi aveva già maturato i requisiti al 31 dicembre 1992;
  • obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente e, per il lavoro autonomo, di cancellazione dagli elenchi di categoria, salvo la disciplina transitoria di salvaguardia.

La circolare fornisce quindi i criteri applicativi per gli uffici e per gli operatori, con impatto diretto sulla verifica del diritto, sulle condizioni di cessazione dell’attività e sulla corretta individuazione della decorrenza della prestazione.

Punti principali

Decorrenza delle pensioni di anzianità dal 1994

Dal 1° gennaio 1994 la pensione di anzianità non è più liquidabile liberamente in qualsiasi data, ma solo con decorrenze predeterminate dalla legge. La disciplina varia a seconda che il regime richieda almeno 35 anni di contribuzione oppure meno di 35 anni.

Regimi con requisito contributivo non inferiore a 35 anni

Per i regimi che richiedono almeno 35 anni di contribuzione, la decorrenza non può essere anteriore al 1° maggio per uomini di almeno 57 anni e donne di almeno 52 anni; negli altri casi non può essere anteriore al 1° novembre. Sono interessate l’AGO dei dipendenti, la gestione speciale per i dipendenti di enti creditizi pubblici, le gestioni dei lavoratori autonomi e vari fondi speciali richiamati dalla circolare.

Regimi con requisito contributivo inferiore a 35 anni

Per i fondi che prevedono un’anzianità contributiva inferiore a 35 anni, fino all’allineamento al regime generale la decorrenza del pensionamento anticipato è fissata al 1° settembre di ciascun anno. Nel 1994, quindi, chi matura i requisiti entro il 31 agosto può ottenere la pensione con decorrenza dal 1° settembre.

Disciplina transitoria per chi aveva già i requisiti al 31 dicembre 1992

In deroga alle regole generali, chi possedeva al 31 dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dal proprio ordinamento può andare in pensione nel 1994 con qualsiasi decorrenza dal 1° gennaio. La norma vale sia per i regimi con almeno 35 anni sia per quelli con meno di 35 anni e considera utile tutta la contribuzione maturata entro quella data, compresi riscatto e ricongiunzione anche se domandati dopo il 31 dicembre 1992.

Cessazione del rapporto di lavoro e lavoro autonomo

Il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione del lavoro dipendente; per i requisiti maturati dopo il 31 dicembre 1993 è richiesta anche la cessazione del lavoro autonomo, comprovata dalla cancellazione dagli elenchi di categoria. La circolare ammette, in via provvisoria, una dichiarazione dell’ente competente che attesti la presentazione della domanda di cancellazione.

Regola per alcune categorie e salvaguardia della previgente normativa

Per le pensioni liquidate secondo il nuovo articolo 10 del d.lgs. n. 503 non si applicano più le eccezioni previste in passato per lavoratori domestici, familiari e agricoli, che quindi devono cessare l’attività. Tuttavia, per chi aveva maturato il diritto entro il 31 dicembre 1993 e ottiene la pensione entro il 31 dicembre 1994, continua ad applicarsi la vecchia disciplina, comprese le vecchie deroghe che consentivano il pensionamento in costanza di attività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.