Cassazione Penale, Ordinanza n. 16275/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva vizi di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che gli elementi probatori fossero stati male valutati e chiedendo una diversa lettura delle risultanze processuali. In particolare, la difesa contestava la ricostruzione della condotta tenuta nei confronti dei militari operanti, che secondo la sentenza impugnata aveva incluso una condotta violenta per divincolarsi, tale da provocare la caduta a terra di uno dei verbalizzanti, nonché minacce in caso di sottoposizione a sequestro dell'autovettura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo di ricorso mirasse soltanto a ottenere una diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati dalla Corte di appello, la quale aveva motivato in modo completo e logico richiamando puntualmente le risultanze processuali. Poiché il ricorso non evidenziava reali vizi logici o giuridici della motivazione, ma proponeva una rivalutazione del materiale probatorio, è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La norma è richiamata come titolo del delitto contestato, ossia la resistenza a pubblico ufficiale, in relazione a una condotta violenta e minacciosa rivolta ai militari operanti.
art. 616 c.p.p.
È implicitamente applicata quale base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione completa, coerente e logicamente argomentata.
- Il vizio di motivazione e il travisamento della prova sono deducibili solo se si evidenzia un effettivo deficit logico o un errore percettivo rilevante nella ricostruzione del fatto; non sono invece configurabili quando la doglianza si risolva nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime previsto dal codice di rito.
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