Ordinanza n. 345/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia - del provvedimento di diffida del Comune di Prato - Servizio Sociale ed Immigrazione, U.O. Sanità e Contributi, prot. P.G. 47087 del 3 marzo 2026, notificato in data 12 marzo 2026; - della presupposta relazione dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro - U.F.C. Igiene Pubblica e della Nutrizione, richiamata nel suddetto provvedimento; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di diffida relativo allo svolgimento di attività sanitaria all’interno dei locali della palestra, con presupposta relazione dell’Azienda USL
Esito
Favorevole al resistente (Comune e azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sportiva dilettantistica ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la diffida adottata dal Comune di Prato e la presupposta relazione dell’Azienda USL Toscana Centro, oltre agli atti connessi e consequenziali. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso, riservando al merito la valutazione delle ulteriori questioni dedotte e delle eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni resistenti. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che lo svolgimento di attività sanitaria all’interno dei locali della palestra appare, allo stato, illegittimo. Ha inoltre ritenuto non dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della diffida e ha considerato prevalente l’interesse pubblico alla tutela della salute.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. La sospensione è stata negata per difetto del fumus boni iuris, poiché, sulla base di una valutazione sommaria, lo svolgimento di attività sanitaria nei locali della palestra appare illegittimo. È mancata anche la prova del periculum in mora, non essendo stato dimostrato che la diffida producesse un pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi è risultato prevalente l’interesse pubblico alla tutela della salute. Le ulteriori questioni e le eccezioni preliminari sono state demandate alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, da valutare anche attraverso il bilanciamento tra gli interessi contrapposti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, in base a una valutazione sommaria, l’attività oggetto dell’atto appaia illegittima e difetti quindi il fumus boni iuris.
- Il periculum in mora non sussiste se il ricorrente non dimostra che l’esecuzione del provvedimento sia idonea a cagionare un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla tutela della salute può prevalere sull’interesse economico del privato alla sospensione di una diffida riguardante lo svolgimento di attività sanitaria in locali non destinati a tale funzione.
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