Cassazione Civile, Sentenza n. 19385/2024 del 15/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per Cassazione impugnava la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, annullando la pronuncia di primo grado e rinviando la causa alla CTP di Pistoia per integrare il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, violazione di norme processuali e sostanziali con riferimento alla chiamata in causa dell'ente impositore (art. 39 d.lgs. 112/1999 e art. 23 d.lgs. 546/1992), alla produzione documentale in sede di appello (art. 345 c.p.c. e art. 58 d.lgs. 546/1992) e alla prescrizione dei crediti (artt. 2934, 2948 n.4, 2953 c.c. e art. 20 d.lgs. 472/1997). In sostanza, contestava la decisione della CTP che aveva ritenuto onere dell'agente della riscossione chiamare l'ente impositore senza istanza autorizzativa; contestava altresì la rimessione preordinata dalla CTR alla CTP invece della decisione nel merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo errata l'interpretazione della CTP circa l'obbligo di chiamata in causa. Ha chiarito che l'art. 39 d.lgs. 112/1999 configura una facoltà sostanziale (lit is denuntiatio) che può avvenire con qualunque modalità e senza autorizzazione giudiziale per l'effetto sostanziale di rendere edotto l'ente impositore; tuttavia, se l'agente della riscossione esercita la facoltà processuale di chiamare il terzo mediante le forme dell'art. 23 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 269 c.p.c., è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice (istanza da proporre entro i termini previsti). La Corte ha rilevato poi l'errore della CTR nel rinviare la causa alla CTP ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992, poiché non sussisteva un litisconsorzio necessario; pertanto la CTR avrebbe dovuto decidere la controversia nel merito. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, perché si conformi ai principi enunciati; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
La Corte interpreta l'art. 39 come norma che attribuisce all'agente della riscossione una facoltà sostanziale di 'lit is denuntiatio' volta a informare l'ente impositore della lite; tale chiamata può essere effettuata con qualsiasi modalità e senza autorizzazione giudiziale al fine di consentire all'ente di intervenire volontariamente.
art. 23, ultimo comma, d.lgs. 546/1992
Se l'agente della riscossione intende invece esercitare la facoltà processuale di chiamare il terzo nelle forme dell'art. 269 c.p.c., deve ottenere preventiva autorizzazione del giudice; la richiesta di autorizzazione segue il paradigma dell'art. 106 c.p.c. e può essere rigettata discrezionalmente dal giudice di primo grado.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992
La rimessione al giudice di primo grado è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma; in assenza di litisconsorzio necessario la CTR deve decidere nel merito e non rinviare la causa.
Rilevato come la disciplina formale della chiamata in causa del terzo richieda il rispetto delle modalità previste dall'art. 269 c.p.c. e quindi la preventiva autorizzazione giudiziale quando si usa quella forma processuale.
art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
La Corte conferma che, nel processo tributario, è consentita la produzione in appello di prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Norma richiamata dal ricorrente nella censura ma la sentenza si concentra soprattutto sull'interpretazione delle norme processuali inerenti la chiamata in causa e la rimessione.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla produzione documentale; la Corte però ritiene ammissibile la produzione in appello ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992.
artt. 2934, 2948 n.4 e 2953 c.c.
Norme civili sulla prescrizione richiamate nell'eccezione del ricorrente relativa alla prescrizione dei crediti; la Corte non decide nel merito sulla prescrizione, ritenendo il primo motivo assorbente.
art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997
Norma sulle sanzioni richiamata nella censura sulla prescrizione delle sanzioni; anche questa questione è stata lasciata senza decisione di merito dalla Corte di Cassazione in quanto assorbita.
art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018
Citato in relazione alla cessazione della materia del contendere per importi inferiori a 1.000 euro; la questione è stata menzionata nell'istruttoria di merito ma non è centrale nella motivazione di Cassazione.
Massime di principio
- L'agente della riscossione può informare l'ente impositore della pendenza della lite (art. 39 d.lgs. 112/1999) con qualsiasi modalità idonea ('lit is denuntiatio') senza bisogno di autorizzazione giudiziale; questa forma ha finalità sostanziale di mettere a conoscenza l'ente perché intervenga volontariamente.
- Se l'agente sceglie invece la forma processuale di chiamata in causa prevista dall'art. 23 d.lgs. 546/1992 (richiamando l'art. 269 c.p.c.), è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice: l'istanza va proposta nei termini e può essere discrezionalmente respinta dal giudice di primo grado.
- In materia tributaria il giudice d'appello (CTR) che accolga l'appello, in assenza di un litisconsorzio necessario, deve decidere la causa nel merito e non rinviare automaticamente al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 546/1992.
- La parte resistente può produrre in appello documentazione probatoria, anche se preesistente al primo grado, ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992; dunque la mancata produzione in primo grado non inficia automaticamente la possibilità di esibire documenti in appello.
- Quando si contesta la notifica degli atti impositivi presupposti, non si configura di regola un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e ente impositore; occorre valutare con attenzione se la chiamata del terzo è sostanziale o processuale per scegliere correttamente la procedura.
- In situazioni simili è opportuno: (a) se l'agente possiede i documenti, produrli tempestivamente; (b) se l'agente non li possiede e vuole solo informare l'ente, effettuare la litis denuntiatio ex art. 39 con modalità che assicurino la prova della conoscenza; (c) se si intende formalmente chiamare in causa l'ente per costringerlo a partecipare, presentare l'istanza di autorizzazione al giudice nei termini processuali.
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