Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 30 del 10-2-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma le istruzioni già impartite con la circolare n. 298 del 7 dicembre 1995 e fornisce ulteriori precisazioni, alla luce del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 554, che ha reiterato il decreto legge n. 449/1995. I chiarimenti riguardano, in particolare, le condizioni per applicare la rivalutazione della contribuzione agricola per i periodi anteriori al 1984 e il criterio di computo degli anni di iscrizione parziale negli elenchi nominativi ai fini della pensione di anzianità. Viene ribadito che la rivalutazione opera solo se la contribuzione annua complessiva è inferiore a 270 giornate e che, per i periodi di iscrizione, si deve distinguere tra il requisito dei 35 anni di iscrizione e il calcolo delle giornate utili, con conversione di un mese in 13 giornate e di una settimana in 3 giornate.

Chiarimenti sul diritto alla pensione di anzianità per gli operai agricoli dipendenti

Chiarimenti sul diritto alla pensione di anzianità per gli operai agricoli dipendenti

La circolare interviene per fornire ulteriori precisazioni operative in materia di accertamento del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, confermando le istruzioni già date con la circolare n. 298 del 7 dicembre 1995. Il chiarimento nasce anche dal decreto legge 29 dicembre 1995, n. 554, che ha reiterato l'articolo 3 del decreto legge n. 449/1995, decaduto per mancata conversione.

Ambito e richiamo normativo

Il documento non introduce una disciplina del tutto nuova, ma precisa l'applicazione di regole già vigenti per la verifica dei requisiti pensionistici. In particolare, vengono richiamati:

  • il decreto legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la soppressione del SCAU e per i criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti;
  • la circolare n. 298 del 7 dicembre 1995, le cui istruzioni restano confermate;
  • la legge 11 novembre 1983, n. 638, articolo 7, commi 9 e 12.

Rivalutazione della contribuzione agricola antecedente il 1984

La circolare precisa che la rivalutazione della contribuzione agricola riferita a periodi anteriori al 1984 opera secondo i criteri già indicati nella circolare n. 298. Tuttavia, tale rivalutazione è ammessa soltanto quando la contribuzione complessiva per lavoro agricolo, comprensiva di contributi:

  • obbligatori,
  • figurativi,
  • volontari ad integrazione,

risulti, nell'anno considerato, inferiore a 270 giornate.

Computo degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi

Per gli anni di iscrizione parziale negli elenchi nominativi di categoria e per i periodi di iscrizione negli elenchi di saldatura tra anno agrario e anno solare, la circolare distingue tra due diversi utilizzi del dato:

  • ai fini del requisito dei 35 anni di iscrizione negli elenchi, previsto dal comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 638/1983, tali periodi vanno considerati come anni interi;
  • ai fini del calcolo delle giornate contributive utili per il diritto alla pensione di anzianità, invece, occorre fare riferimento alla durata temporale effettiva dell'iscrizione.

Criteri di conversione in giornate

Per il computo delle giornate utili alla pensione di anzianità, la circolare richiama i criteri già forniti con la circolare n. 60098 AGO - n. 19401 RCV del 3 ottobre 1994 e stabilisce che:

  • un mese di iscrizione equivale a 13 giornate;
  • una settimana di iscrizione equivale a 3 giornate.

Effetti operativi

Le precisazioni contenute nella circolare servono a uniformare il trattamento delle domande di pensione di anzianità per gli operai agricoli dipendenti, distinguendo correttamente tra il requisito formale dell'anzianità di iscrizione e il calcolo delle giornate contributive effettivamente valutabili. Il chiarimento evita applicazioni improprie della rivalutazione e del computo dei periodi di iscrizione ai fini pensionistici.

Punti principali

Richiamo al decreto legge n. 554/1995 e conferma delle istruzioni precedenti

Il decreto legge 29 dicembre 1995, n. 554, ha reiterato integralmente l'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 449, decaduto per mancata conversione. La circolare conferma le istruzioni già contenute nella circolare n. 298 del 7 dicembre 1995 e, in risposta a quesiti delle Sedi, integra con precisazioni operative sulla verifica del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti.

Rivalutazione della contribuzione agricola ante 1984

La rivalutazione della contribuzione agricola relativa a periodi anteriori al 1984, prevista dal comma 12 dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica secondo i criteri già illustrati al punto 2 della circolare n. 298. La condizione richiesta è che la contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria ad integrazione, versata o accreditata per lavoro agricolo, risulti nell'anno inferiore a 270 giornate.

Anni di iscrizione parziale e periodi di saldatura tra anno agrario e anno solare

Gli anni di iscrizione parziale negli elenchi nominativi di categoria e i periodi di iscrizione negli elenchi di saldatura tra anno agrario e anno solare sono considerati anni interi solo ai fini del requisito dei 35 anni di iscrizione negli elenchi, previsto dal comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 638/1983 per il perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità. Ai fini invece della determinazione dei contributi giornalieri valutabili per il diritto a pensione, tali periodi devono essere computati in base alla durata temporale effettiva dell'iscrizione.

Criteri di conversione temporale per il calcolo delle giornate

Per la valutazione del diritto alla pensione di anzianità, la circolare precisa che un mese di iscrizione equivale a 13 giornate e una settimana di iscrizione equivale a 3 giornate. Tali criteri valgono esclusivamente per la determinazione delle giornate utili al diritto alla pensione, non per il requisito dei 35 anni di iscrizione negli elenchi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.