Cassazione Penale, Sentenza n. 20910/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di permesso premio del detenuto, detenuto per omicidio e vilipendio di cadavere (pena fino al 24.4.2032). Il difensore ha dedotto: (1) violazione dell'art. 30-ter L. n. 354/1975 per motivazione apodittica e illogica, posto che sussistono molteplici indici positivi (condotta regolare, parere favorevole del direttore, approvazione del programma trattamentale, frequenza degli studi, encomio del 11.10.2024) e non vi sono risultanze contrarie; (2) manifesta illogicità perché il Tribunale non ha valorizzato l'adesione al percorso trattamentale e la lontananza temporale dei reati, né il fatto che il processo di revisione critica era già iniziato in modo significativo. Il Tribunale di Roma aveva invece ritenuto sussistente la pericolosità sociale perché la relazione di sintesi mostrava una revisione critica insufficiente: il ricorrente riferisce del fatto con superficialità e giustifica il reato richiamando fattori esterni (assenza della figura paterna, frequentazione di coetanei), senza espressione emotiva e senza autonoma riconsiderazione del disvalore dell'atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 30-ter L. n. 354/1975, oltre alla regolarità della condotta è richiesto che il detenuto non risulti socialmente pericoloso; nei casi di reati particolarmente gravi e con fine pena lontano nel tempo la valutazione è più rigorosa e assume rilievo negativo la mancanza di elementi indicativi di una revisione critica del comportamento delittuoso. Nel caso concreto la relazione di sintesi indicava superficialità, distacco emotivo e giustificazioni esterne, segno dell'assenza di una concreta rivisitazione critica; pertanto il rigetto del permesso premio è stato ritenuto motivato e logico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter L. n. 354 del 1975
I permessi premio richiedono condotta regolare e assenza di pericolosità sociale; per reati gravi e con fine pena lontano nel tempo la verifica della non pericolosità è più rigorosa e rileva negativamente l'assenza di una revisione critica del comportamento che ha determinato la condanna.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 1, n. 26557 del 10/5/2023 (Chiochia)
Principio secondo cui il mancato completamento di un processo di revisione critica iniziato in modo significativo non è automaticamente ostativo alla concessione del permesso premio; tuttavia occorre valutare se il percorso sia effettivamente avviato e documentato.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023 (Barcella)
Conferma che, ai fini dei permessi premio, oltre alla regolare condotta rileva la mancanza di pericolosità sociale e che la mancata rivisitazione critica del comportamento deviante rileva in senso negativo.
Massime di principio
- Per la concessione di permessi premio ex art. 30-ter L. 354/1975 servono condotta regolare e assenza di pericolosità sociale; entrambe le condizioni devono emergere chiaramente dal dossier trattamentale.
- Nei reati particolarmente gravi e con fine pena lontano nel tempo la valutazione della non pericolosità è più rigorosa: la semplice buona condotta intramuraria non basta se manca una reale revisione critica del fatto criminoso.
- La 'revisione critica' deve risultare da elementi concreti: narrazione consapevole del fatto, espressione emotiva e assunzione di responsabilità senza giustificazioni esterne. Racconti superficiali o giustificazioni esterne possono legittimare il diniego.
- L'approvazione del programma trattamentale, il parere favorevole del direttore, la partecipazione a studi/lavoro e gli encomi sono elementi positivi ma non necessariamente decisivi: pesano a favore solo se accompagnati da prove di revisione critica.
- Un processo di revisione 'iniziato in modo significativo' può essere sufficiente in alcuni casi, ma deve essere documentato in modo evidente; la giurisprudenza ammette la sufficienza dell'inizio, ma solo se i fatti mostrano un percorso concreto e non episodico.
- In fase di impugnazione è difficile ottenere la riforma se il giudice ha motivato sulla base di dati oggettivi della relazione di sintesi: le contestazioni che chiedono una diversa valutazione degli stessi elementi sono spesso ritenute ricadere nel sindacato di merito e respinte.
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