L.R. Toscana 66/2020
Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 80/2012: amplia le funzioni di Terre regionali toscane con la promozione della legalità, disciplina indirizzi regionali per la gestione unitaria delle aziende agricole pubbliche, assegna al Parco della Maremma la gestione di beni regionali nel proprio perimetro con convenzione entro il 31 dicembre 2020, modifica una norma sulle entrate e abroga l’articolo sull’articolazione organizzativa. Prevede inoltre adempimenti transitori, una rimodulazione della dotazione organica e coperture finanziarie per il triennio 2020-2022.
Funzioni e organizzazione dell’ente Terre regionali toscane e gestione di alcune aziende agricole regionali
Funzioni di Terre regionali toscane e gestione di beni agricoli regionali
La legge regionale Toscana 23 luglio 2020, n. 66 interviene sulla l.r. 80/2012 per aggiornare le funzioni dell’ente Terre regionali toscane, coordinare la gestione operativa delle aziende agricole regionali e disciplinare la gestione di alcune proprietà regionali ricadenti nel Parco della Maremma.
Ampliamento delle funzioni dell’ente Terre regionali toscane
L’ente Terre regionali toscane vede ampliato il proprio ambito funzionale con l’inserimento, tra le attività già previste, della promozione della legalità. Inoltre, la disciplina consente espressamente all’ente di partecipare a società, cooperative e consorzi, purché abbiano finalità compatibili con le funzioni istituzionali attribuite.
Indirizzi regionali per la gestione unitaria delle aziende agricole
La Giunta regionale è chiamata ad approvare indirizzi per la gestione operativa unitaria:
- delle aziende agricole regionali;
- delle altre superfici agricole gestite da Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione.
Gli enti interessati devono adeguare a tali indirizzi sia i propri atti di programmazione delle attività sia gli atti convenzionali di gestione, così da assicurare un coordinamento uniforme della gestione agricola pubblica.
Gestione delle proprietà regionali nel Parco regionale della Maremma
Le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione situate entro il perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma sono assegnate in gestione al medesimo Ente parco.
Per tale gestione, l’Ente parco:
- sente la Comunità del Parco e le rappresentanze sociali locali;
- adotta un programma pluriennale di gestione agricola;
- allega tale programma alla convenzione prevista per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali.
Per queste attività l’Ente parco si avvale di Terre regionali toscane e stipula una convenzione con la Regione e con il medesimo ente. Le nuove disposizioni si applicano solo dalla data di stipulazione di tale convenzione, che deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2020.
Entrate e aggiornamento del riferimento programmatorio
La disciplina delle entrate di Terre regionali toscane viene aggiornata sostituendo il riferimento al PRAF con il riferimento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) quale fonte di programmazione richiamata per la relativa voce di entrata.
Abrogazione della norma sull’articolazione organizzativa
Viene abrogato l’articolo 15 della l.r. 80/2012, relativo all’articolazione organizzativa dell’ente.
Norme transitorie sulla programmazione e sulla dotazione organica
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare gli indirizzi previsti per la gestione unitaria delle aziende agricole.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, il direttore di Terre regionali toscane deve presentare alla Giunta una proposta di rimodulazione della dotazione organica, entro il limite di spesa massima potenziale della dotazione organica da ultimo adottata.
La Giunta, con propria deliberazione, approva la proposta e autorizza il direttore ad avviare le procedure per la copertura dei posti non effettivamente coperti, procedure che devono concludersi entro un anno.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri connessi all’attuazione della rimodulazione della dotazione organica sono quantificati in:
- 225.000 euro per il 2020;
- 450.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
La copertura è assicurata mediante stanziamenti del bilancio regionale 2020-2022, con corrispondenti variazioni in diminuzione del Fondo per altri fondi e in aumento della Missione 16, Programma 01, Titolo 1. Per gli esercizi successivi, la copertura è rinviata alla legge di bilancio.
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