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Legge

L.R. Toscana 65/2020

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Normativa regionaleL.R. Toscana 65/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana il sostegno al Terzo settore, il volontariato e i rapporti collaborativi con le pubbliche amministrazioni. Regola Consulta regionale, co-programmazione/co-progettazione, convenzioni, uso di beni pubblici e misure di promozione. Le abrogazioni delle precedenti leggi regionali decorrono dall’operatività del RUNTS; alcune consulte restano transitoriamente in carica fino all’insediamento della nuova Consulta.

Sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano

La legge detta, per la Regione Toscana, una disciplina organica di riconoscimento, valorizzazione e sostegno degli enti del Terzo settore, del volontariato e delle altre formazioni sociali senza fini di lucro che operano sul territorio regionale. Il provvedimento coordina inoltre i rapporti collaborativi con le pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza regionale.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce e promuove l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e che svolgono attività di interesse generale. Vengono valorizzati in particolare associazionismo, volontariato, mutualismo e cooperazione, in coerenza con lo Statuto regionale e con i principi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà.

La legge afferma il valore fondamentale del volontariato e della mutualità come forme spontanee di adempimento dei doveri di solidarietà e impegna la Regione, nelle proprie materie di competenza, a favorire relazioni collaborative tra formazioni sociali e pubbliche amministrazioni, nel rispetto dell’autonomia reciproca.

Oggetto della disciplina e supporto agli enti locali

L’atto disciplina:

  • le sedi di confronto tra Regione, enti del Terzo settore e altre formazioni sociali;
  • i criteri e le modalità di promozione e sostegno del Terzo settore nel suo complesso;
  • le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nelle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché nella realizzazione di progetti e interventi per i bisogni della comunità.

La Regione supporta anche gli enti locali, singoli e associati, anche mediante linee guida approvate dalla Giunta regionale.

Soggetti riconosciuti e ambito territoriale

Ai fini della legge sono considerati enti del Terzo settore i soggetti di cui all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al RUNTS e con sede o ambito di operatività nel territorio della Toscana. Restano salve le discipline speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

La Regione valorizza anche associazioni, fondazioni e altri enti privati senza scopo di lucro, ancorché non iscritti al RUNTS, se svolgono attività di interesse generale.

Sono inoltre richiamati specificamente:

  • il volontariato sportivo e il ruolo delle associazioni e società dilettantistiche;
  • il centro servizi per il volontariato accreditato in Toscana;
  • le reti associative del Terzo settore.

Ruolo delle amministrazioni pubbliche e coinvolgimento attivo

La Regione, i propri enti dipendenti, le aziende ed enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali, nell’esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, devono riconoscere, valorizzare e promuovere il ruolo sociale degli enti del Terzo settore e del volontariato.

Il coinvolgimento attivo deve avvenire anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto dei principi di:

  • trasparenza;
  • pubblicità;
  • evidenza pubblica;
  • ragionevolezza;
  • proporzionalità;
  • parità di trattamento.

Consulta regionale del Terzo settore

È istituita la Consulta regionale del Terzo settore, nominata dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La Consulta è composta da rappresentanti di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperazione sociale, Forum del Terzo settore, centro servizi per il volontariato, ANCI Toscana, ANCI Giovani Toscana, fondazioni di origine bancaria con sede in Toscana e altri enti del Terzo settore, questi ultimi in base a successiva deliberazione della Giunta regionale.

La Consulta:

  • è gratuita, senza compensi o rimborsi;
  • dura in carica per l’intera legislatura regionale, restando operativa fino alla nomina della nuova Consulta;
  • elegge il proprio Presidente a maggioranza dei due terzi;
  • ha sede presso l’amministrazione regionale;
  • approva un regolamento interno;
  • è assistita dalla struttura regionale competente.

Nelle more dell’integrazione della composizione con deliberazione della Giunta, la Consulta opera con la nomina della maggioranza dei componenti indicati per le principali rappresentanze.

Compiti della Consulta

La Consulta esprime pareri e formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionale in materia di Terzo settore. Svolge inoltre funzioni di studio, raccordo e sensibilizzazione, in particolare:

  • promuove ricerche e indagini sul Terzo settore in Toscana;
  • collabora alla verifica dell’attuazione della legge e delle altre norme sui rapporti con le pubbliche amministrazioni;
  • promuove iniziative pubbliche di sensibilizzazione;
  • favorisce occasioni periodiche di confronto con enti del Terzo settore e altre formazioni sociali.

Opera in raccordo con l’Osservatorio sociale regionale per analisi, monitoraggio e studio periodico degli ambiti di interesse comune.

Sostegno al volontariato e volontariato individuale

La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato ai sensi del Codice del Terzo settore.

Quando gli enti pubblici regionali o locali intendono avvalersi di volontari individuali, svolgenti attività in modo occasionale, accessorio e totalmente gratuito, devono disciplinare preventivamente le modalità di accesso e svolgimento, prevedendo almeno:

  • un apposito registro dei volontari individuali;
  • le attività compatibili con il volontariato individuale;
  • i requisiti dei volontari, definiti in modo non discriminatorio e coerenti con l’idoneità psico-fisica e attitudinale;
  • le modalità di consenso allo svolgimento dell’attività;
  • le modalità di cancellazione dal registro, senza misure sanzionatorie;
  • l’obbligo di vigilanza sull’incolumità e di prevenzione di pregiudizi personali e patrimoniali, nonché di comunicazione dei rischi e degli eventi che incidano sulla collaborazione.

La Regione favorisce la collaborazione tra volontariato individuale e organizzato e il consolidamento delle attività individuali anche verso forme organizzate, salvo le discipline settoriali. La disciplina non si applica ai volontari di protezione civile.

Co-programmazione

Le amministrazioni interessate devono assicurare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante co-programmazione, ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. 117/2017, salvo le discipline regionali di settore e l’autonomia regolamentare degli enti locali. Se la co-programmazione non viene attivata, va motivata l’esigenza che lo impedisce.

La co-programmazione serve a individuare:

  • bisogni della comunità;
  • interventi necessari;
  • modalità di realizzazione;
  • risorse disponibili.

Il procedimento ha natura istruttoria e consente di acquisire gli interessi e i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, per elaborare il quadro dei bisogni e dell’offerta sociale e assumere le conseguenti determinazioni.

Regole procedurali della co-programmazione

Il procedimento si avvia con un atto formale dell’amministrazione. A questo segue un avviso pubblico che definisce finalità, oggetto, requisiti, termini e modalità di partecipazione degli enti del Terzo settore e, se previsto, di altri soggetti il cui apporto sia direttamente connesso ed essenziale.

L’avviso deve essere pubblicato per un termine congruo e comunque non inferiore a venti giorni. Gli atti del procedimento devono essere pubblicati sul sito dell’amministrazione, e il procedimento si conclude con relazione motivata del responsabile, trasmessa agli organi competenti per gli eventuali atti conseguenti.

Gli enti locali applicano questi principi nel rispetto della propria autonomia regolamentare. Gli esiti della co-programmazione possono essere utilizzati per modificare o integrare strumenti di pianificazione e atti di programmazione.

Co-progettazione

Per realizzare forme di partenariato, le amministrazioni attivano la co-progettazione nell’ambito delle attività di interesse generale e nell’esercizio della propria autonomia, anche a seguito della co-programmazione.

La co-progettazione consiste nella collaborazione fra enti del Terzo settore e amministrazioni per definire e, se del caso, realizzare:

  • specifici progetti, servizi o interventi per bisogni definiti;
  • progetti innovativi e sperimentali.

Le parti apportano risorse materiali, immateriali ed economiche. Le amministrazioni possono concorrere anche mediante contributi ex art. 12 l. 241/1990 e mediante l’utilizzo di beni pubblici da parte degli enti del Terzo settore.

Resta ferma la titolarità delle scelte in capo all’amministrazione, che deve predeterminare obiettivi, aree di intervento, durata del progetto e caratteristiche essenziali.

Regole procedurali della co-progettazione e impatto sociale

Il procedimento di co-progettazione si avvia anche su iniziativa di uno o più enti del Terzo settore, nel rispetto della l. 241/1990. L’avviso deve indicare:

  • finalità, oggetto e quadro economico;
  • durata del partenariato;
  • modalità e termine per la presentazione delle domande;
  • eventuale consultazione tra soggetti interessati e amministrazione;
  • partecipazione di altri soggetti, se ammessa, solo come sostenitori, finanziatori o partner per attività secondarie e funzionali;
  • requisiti di affidabilità morale e professionale;
  • se il soggetto selezionato sarà anche gestore del servizio;
  • criteri e modalità di valutazione, anche comparative.

L’avviso è pubblicato per almeno venti giorni. L’amministrazione verifica le domande, valuta le proposte e conclude con un atto che dispone l’attivazione del partenariato. Segue la formulazione condivisa del progetto operativo e l’eventuale sottoscrizione della convenzione.

Le amministrazioni devono inoltre dare conto, con proprio atto, degli esiti della co-progettazione e dell’impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell’avviso, secondo le linee guida ministeriali del 23 luglio 2019. Gli enti locali applicano tali principi nell’ambito della propria autonomia regolamentare.

Affidamento di servizi e confini rispetto agli appalti

Quando l’amministrazione intende affidare servizi mediante esternalizzazione con riconoscimento di un corrispettivo, si applica la disciplina dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016. La legge distingue quindi la co-progettazione e le convenzioni dalle ipotesi di vero e proprio affidamento oneroso di servizi.

Piano di inclusione zonale e piano integrato di salute

Il piano di inclusione zonale e il piano integrato di salute devono essere attuati, per gli aspetti relativi al coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, mediante co-programmazione e co-progettazione.

Convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Nelle materie di competenza regionale, gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, per attività o servizi sociali di interesse generale svolti in favore di terzi, se la convenzione risulta più favorevole del ricorso al mercato.

Il maggior favore va valutato non solo in termini di convenienza economica, ma anche per i benefici per la collettività, in termini di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza. La motivazione di tale valutazione deve essere resa all’avvio della procedura di selezione.

Le convenzioni possono prevedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di maggiorazioni, accantonamenti, ricarichi o simili, e con limitazione dei costi indiretti alla quota direttamente imputabile all’attività convenzionata.

Accesso a fondi europei

Nella programmazione del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, la Regione favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l’accesso degli enti del Terzo settore per progetti finalizzati al loro consolidamento e diffusione in Toscana, in attuazione dell’articolo 69 del d.lgs. 117/2017.

Uso temporaneo di beni e strutture per manifestazioni

Gli enti pubblici possono prevedere forme e modalità per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento.

Per favorire un sistema informativo regionale, tali enti devono rendere noti, anche telematicamente, i beni disponibili. Gli enti del Terzo settore possono richiedere ulteriori beni; le amministrazioni decidono in base ai principi indicati e tenendo conto dell’interesse pubblico e delle esigenze di servizio.

Concessione in comodato di beni pubblici

Gli enti pubblici possono concedere in comodato beni mobili e immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, con esclusione delle imprese sociali, per lo svolgimento di attività di interesse generale. La misura può essere valorizzata anche ai fini previsti dall’articolo 81 del d.lgs. 117/2017.

La concessione in comodato:

  • ha durata massima di trenta anni;
  • pone a carico del concessionario gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.

Gli enti pubblici devono redigere annualmente un elenco dei beni disponibili, pubblicandolo anche in forma telematica. La Giunta regionale disciplina criteri e procedure di assegnazione e le forme di rendicontazione pubblica dell’attività svolta attraverso tali beni, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento.

Forme speciali di partenariato per i beni culturali

La Giunta regionale, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale, individua le forme speciali di partenariato di cui all’articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017, in attuazione della disciplina dei beni culturali.

Nel medesimo provvedimento sono stabilite anche:

  • le modalità operative;
  • i criteri per le procedure semplificate per l’individuazione degli enti del Terzo settore;
  • le attività dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

Norme transitorie e abrogazioni

Fino all’insediamento della Consulta regionale del Terzo settore continuano a operare le consulte istituite dalle precedenti leggi regionali in materia di volontariato e promozione sociale.

Sono abrogate, a decorrere dalla data di operatività del RUNTS, le precedenti leggi regionali in materia di volontariato, promozione sociale e società di mutuo soccorso, salvo le disposizioni transitorie che restano applicabili fino all’insediamento della nuova Consulta.

Aspetti finanziari

Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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