L.R. Toscana 72/2020
Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. Modifiche alla l.r. 57/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge amplia in Toscana il perimetro del fondo per il trasferimento tecnologico, includendo anche singole società di gestione di infrastrutture e società di servizi, purché in processo di aggregazione e con operatività esclusiva o prevalente in Toscana. Prevede requisiti, limiti di partecipazione, forme dell’intervento, regole di commutazione e copertura finanziaria per il solo anno 2020.
Sostegno a società di gestione e di servizi per il trasferimento tecnologico in Toscana; modifica della l.r. 57/2019
Sostegno a società di gestione e di servizi per il trasferimento tecnologico in Toscana
La legge regionale Toscana 24 luglio 2020, n. 72 modifica la l.r. 57/2019 ampliando l’ambito soggettivo e operativo del fondo per il trasferimento tecnologico. L’intervento regionale resta circoscritto al territorio toscano e mira a rafforzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca.
Finalità e perimetro dei beneficiari
La disciplina originaria viene integrata per consentire alla Regione di incentivare anche:
- singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione;
- società, anch’esse oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.
I soggetti devono operare in Toscana in modo esclusivo o prevalente. La prevalenza ricorre quando almeno il 51% del fatturato è realizzato in Toscana.
Fondo per il trasferimento tecnologico e forme dell’intervento
Il fondo istituito dalla l.r. 57/2019 continua a operare secondo le forme previste dalla disciplina originaria, ma viene esteso anche alle nuove categorie di soggetti introdotte dalla modifica.
Per gli interventi mediante conferimento di capitale:
- l’agevolazione consiste nell’assunzione di partecipazioni di minoranza;
- la partecipazione non può superare il 40% del capitale sociale della società partecipata;
- il periodo massimo di investimento è pari a sette anni.
Requisiti di accesso ed esclusioni
L’accesso al fondo per le nuove tipologie di beneficiari è subordinato ad alcuni requisiti economico-funzionali verificati sul triennio precedente. Sono escluse:
- le società che svolgono attività a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico se, in ciascun esercizio del triennio precedente, i ricavi da tali attività sono inferiori al 25% dei ricavi complessivi;
- le società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture sono inferiori, in ciascun esercizio del triennio precedente, al 25% dei ricavi complessivi.
I valori dei ricavi e l’operatività esclusiva o prevalente devono essere attestati da un revisore legale iscritto all’albo previsto dal d.lgs. 39/2010.
Regola sulla dismissione e commutazione dell’intervento
Per gli interventi già previsti dalla l.r. 57/2019, la commutazione dell’intervento del fondo è disciplinata in modo differenziato:
- dopo un triennio dalla data di intervento del fondo, per gli interventi ai sensi dell’articolo 2;
- dopo un settennio, per gli interventi ai sensi dell’articolo 2 bis.
La previsione si applica anche quando i beneficiari degli interventi siano stati oggetto di ingresso di altri soci con relativo aumento di capitale. Inoltre, per gli interventi a favore delle società indicate nell’articolo 2, comma 3, lettera b), non deve essersi verificata la dismissione prevista dalla disciplina richiamata.
Regime sugli aiuti di Stato
Gli incentivi economici possono essere concessi nel quadro della normativa sugli aiuti di Stato. Per gli incentivi di cui all’articolo 2 bis è possibile superare gli importi ordinari solo previa notifica alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.
Copertura finanziaria
Per il 2020 è autorizzata una spesa massima complessiva di 256.000 euro per la costituzione del fondo e per la sua operatività. La copertura è ripartita tra:
- 200.000 euro su spese correnti;
- 56.000 euro su spese in conto capitale.
Sono inoltre stimati oneri di gestione del fondo pari a 5.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con copertura a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022. Per gli anni successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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