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Legge

L.R. Toscana 67/2020

Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008.

Normativa regionaleL.R. Toscana 67/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridefinisce l’oggetto sociale di Sviluppo Toscana spa, aggiorna le regole sul piano delle attività, sui corrispettivi e sulla convenzione quadro, abroga una norma sull’assunzione di personale e stabilisce che le attività siano finanziate con corrispettivi, salvi eventuali contributi previsti da norme. Nessun nuovo o maggior onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina di Sviluppo Toscana spa e al finanziamento delle sue attività

Disposizioni in materia di attività e pagamento delle prestazioni di Sviluppo Toscana spa

La legge regionale Toscana 23 luglio 2020, n. 67 interviene sulla disciplina di Sviluppo Toscana spa, aggiornandone le funzioni, la programmazione annuale delle attività e il sistema di remunerazione delle prestazioni rese alla Regione e agli altri soggetti pubblici coinvolti.

Oggetto sociale e funzioni della società

La società Sviluppo Toscana spa opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti dell’“in house providing” di cui all’articolo 192 del d.lgs. 50/2016. Nel quadro delle politiche di programmazione regionale, il suo oggetto sociale comprende attività di progettazione, gestione, controllo, assistenza tecnica e supporto operativo in diversi ambiti, tra cui:

  • programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
  • programmazione di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
  • gestione di fondi e istruttoria per finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi e altri benefici regionali, nazionali e comunitari;
  • funzioni di organismo intermedio per la gestione, il controllo e il pagamento di programmi operativi regionali dei fondi SIE;
  • politiche per ricerca, innovazione, competitività e trasferimento tecnologico;
  • supporto a investimenti, sviluppo territoriale e internazionalizzazione;
  • sostegno tecnico-operativo a iniziative per lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
  • informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR FESR;
  • informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di Stato e il Registro nazionale aiuti.

Piano delle attività e determinazione dei corrispettivi

La disciplina del piano delle attività viene rafforzata sotto il profilo economico e programmatorio. Il piano deve indicare il corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, delle attività istituzionali sia continuative sia non continuative. I costi sono determinati sulla base di un tariffario dei compensi; per le attività continuative indicate dalla norma, i costi sono dettagliati in un apposito catalogo-listino elaborato sul medesimo tariffario.

La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, definisce:

  • il tariffario dei compensi e il catalogo-listino, assicurandone la congruità rispetto all’oggetto e al valore della prestazione e al confronto con servizi analoghi presenti sul mercato, in attuazione della disciplina sugli in house providing;
  • gli indirizzi per l’attività, la gestione e il controllo della società, compresi quelli per gli obiettivi dell’amministratore unico e per il piano della qualità della prestazione organizzativa;
  • le attività del piano che la Regione intende affidare a Sviluppo Toscana spa e il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale.

Convenzione quadro e approvazione del piano

La realizzazione delle attività inserite nel piano è regolata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma nel termine previsto per il piano delle attività e contestualmente ad esso. La convenzione deve essere redatta nel rispetto della normativa vigente, in particolare dei regolamenti comunitari e dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari che confluiscono nel piano.

Abrogazione della disciplina sull’assunzione di personale

La legge abroga l’articolo 6-bis della l.r. 28/2008, eliminando la previgente disposizione relativa all’autorizzazione all’assunzione di personale.

Finanziamento delle attività

Le attività rientranti nell’oggetto sociale della società sono finanziate mediante corrispettivi destinati a coprire i costi, diretti e indiretti, del loro svolgimento. Restano salvi eventuali contributi previsti da specifiche disposizioni di legge.

Disposizione finanziaria

La legge esclude la possibilità che dall’intervento derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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