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Legge

L.R. Toscana 68/2020

Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018.

Normativa regionaleL.R. Toscana 68/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 62/2018 su modulistica, requisiti degli operatori, mercatini degli hobbisti, somministrazione temporanea e norme sanzionatorie. Introduce anche nuove regole su vidimazione del tesserino, limiti di partecipazione e verifica di tributi locali, con effetti applicabili nel territorio toscano dal 29 luglio 2020, salvo discipline già consolidate nella l.r. 62/2018.

Modifiche al Codice del commercio della Toscana su hobbisti, somministrazione temporanea, requisiti, sanzioni e tributi locali

Modifiche al Codice del commercio toscano

La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), aggiornandone disciplina, definizioni, procedimenti e sistema sanzionatorio. Le modifiche riguardano in particolare il commercio su aree pubbliche, gli hobbisti, la somministrazione di alimenti e bevande, la modulistica e alcune verifiche amministrative e fiscali.

Modulistica e atti attuativi

Per le istanze, segnalazioni e comunicazioni previste dalla legge, i moduli non già ricompresi nei moduli unici regionali approvati in sede di Conferenza unificata sono definiti con atto del dirigente responsabile della struttura competente della Giunta regionale. La disciplina attribuisce quindi alla Regione il potere di completare operativamente la modulistica applicativa.

Requisiti professionali e formazione

La Regione è chiamata a incentivare, a proprie spese, la partecipazione volontaria degli operatori in attività ai corsi di aggiornamento previsti dalla normativa, mediante un piano annuale per la concessione di buoni formativi. La previsione mira a sostenere l’aggiornamento professionale degli operatori del settore.

Definizioni: hobbisti e mercatini degli hobbisti

Vengono introdotte le definizioni di hobbista e di mercatino degli hobbisti.

  • Gli hobbisti sono operatori non professionali del commercio, privi del titolo abilitativo, che vendono o barattano in modo saltuario o occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore.
  • I mercatini degli hobbisti sono manifestazioni, comunque denominate, svolte su aree pubbliche o private aperte al pubblico e riservate a tali soggetti.

Disciplina dei mercatini degli hobbisti

La legge introduce una disciplina specifica per i mercatini degli hobbisti, con limiti quantitativi, documentali e di partecipazione.

  • I beni venduti o barattati devono essere prodotti dallo stesso hobbista, di modico valore, con prezzo unitario non superiore a 100 euro e valore complessivo della merce esibita non superiore a 1.000 euro.
  • L’hobbista deve possedere i requisiti generali previsti dalla legge.
  • La partecipazione è limitata a non più di sei manifestazioni all’anno.
  • Non è ammessa la sostituzione da parte di altri soggetti nell’attività.
  • È richiesto un tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza oppure, per i non residenti in Toscana, dal comune dove si svolge la prima manifestazione richiesta.
  • Per ottenere il tesserino, l’hobbista dichiara che i beni sono di propria produzione ai sensi del DPR 445/2000.
  • Il tesserino ha validità annuale dalla data di rilascio, vale su tutto il territorio regionale, non è cedibile ed è da esporre in modo ben visibile.
  • La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino, che deve essere numerato, contenere generalità e fotografia del partecipante e prevedere non più di sei spazi per la vidimazione.
  • Il tesserino va vidimato dal comune organizzatore, anche se la gestione della manifestazione è affidata a terzi; nei casi di manifestazione di due giorni consecutivi, la partecipazione è unitaria e la vidimazione è unica.
  • Al momento della vidimazione l’hobbista consegna l’elenco completo dei beni da vendere o barattare, con descrizione delle tipologie e relativo prezzo al pubblico.
  • Alle merci si applicano le regole sulla pubblicità dei prezzi.
  • Il tesserino è ritirato se vengono meno i requisiti previsti dalla legge.

Effetti sulle attività di commercio su aree pubbliche

In materia di commercio su aree pubbliche, viene chiarito che il titolare risponde di determinati obblighi anche quando abbia concesso in affitto l’azienda o un ramo di essa. Inoltre, il comune può individuare nei nuovi mercati, fiere e fiere promozionali, nonché nei posteggi liberi in tali manifestazioni, specializzazioni merceologiche o limitazioni alla vendita di specifici prodotti.

Somministrazione temporanea e requisiti per l’attività di somministrazione

La disciplina della somministrazione temporanea viene richiamata nel preambolo come risposta a esigenze territoriali, con riferimento a sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari e iniziative di enti del terzo settore. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la legge precisa quali attività siano soggette al possesso dei requisiti professionali e quali solo al requisito generale di cui all’articolo 11.

  • Sono soggette ai requisiti di cui agli articoli 11 e 12 le attività di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), d) e g).
  • Sono soggette al solo requisito di cui all’articolo 11 le attività di cui all’articolo 53, comma 1, lettere c bis), e), f), h), i) e j), nonché quelle svolte nelle sedi di associazioni e circoli disciplinati dal DPR 235/2001 e quelle svolte in contesti con accesso subordinato a titolo di ingresso o riservato a determinati soggetti.

Attività temporanea di somministrazione

La durata dell’attività temporanea di somministrazione viene estesa anche alle ipotesi comprendenti due fine settimana consecutivi. È inoltre corretta una formula testuale del comma 7 dell’articolo 52, senza alterarne la sostanza normativa ricostruibile dal testo fornito.

Attività non soggette a requisiti comunali

La disciplina delle attività non soggette a requisiti comunali viene rimodulata: viene soppressa la menzione dei musei nel numero 4 della lettera a) e viene riorganizzata la previsione relativa ai mezzi di trasporto pubblico, con inserimento espresso di una nuova lettera c bis). È inoltre abrogato il comma 5 dell’articolo 53.

Contenitori-distributori mobili ad uso privato

L’attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato all’interno di attività agricole e agromeccaniche è subordinata a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell’attivazione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi.

Manifestazioni fieristiche, sospensioni e subingresso

La legge interviene su diversi aspetti procedurali del commercio e della somministrazione:

  • è abrogato il comma 5 dell’articolo 81 sulla qualificazione delle manifestazioni fieristiche;
  • la sospensione volontaria dell’attività di commercio su aree pubbliche può avere durata di quattro mesi, in sostituzione dei precedenti centoventi giorni;
  • in caso di subingresso per morte del titolare, il termine viene coordinato prevedendo che l’eventuale subentro avvenga comunque entro un anno dalla morte del titolare, con abrogazione di alcune lettere del comma 6 dell’articolo 90.

Pubblicità dei prezzi e orari

Sono modificate le regole sulla pubblicità dei prezzi, con abrogazione di una lettera dell’articolo 103. Le fattispecie sanzionate in materia richiamano poi specifici obblighi sia per il commercio al dettaglio sia per la somministrazione e per il commercio su aree pubbliche.

Regolarità contributiva e tributi locali

La disciplina collega i provvedimenti in materia di regolarità tributaria locale alla riscossione coattiva:

  • in caso di esito negativo della verifica del pagamento dei tributi locali, i provvedimenti relativi alle attività commerciali in esercizio sono adottati dopo 180 giorni dall’avvio delle procedure di riscossione coattiva, se nel frattempo non interviene la regolarizzazione;
  • tali provvedimenti non si applicano se è intervenuta la rateizzazione delle somme dovute. La norma opera nell’ambito della verifica prevista dall’articolo 15-ter del decreto-legge n. 34/2019.

Sistema sanzionatorio

Viene aggiornato in modo esteso il sistema delle sanzioni amministrative.

  • Per numerose violazioni in materia di commercio in sede fissa, stampa quotidiana e periodica, forme speciali di commercio al dettaglio, sospensione volontaria, variazioni, subingresso, pubblicità degli orari e dei prezzi, nonché obblighi del regolamento e vendita di farmaci, è prevista la sanzione da 500 a 3.000 euro.
  • Per le vendite straordinarie e promozionali la sanzione varia in base alla dimensione dell’esercizio: da 500 a 3.000 euro per esercizio di vicinato, da 1.000 a 6.000 euro per media struttura, da 1.500 a 9.000 euro per grande struttura.
  • Per la somministrazione di alimenti e bevande la sanzione ordinaria è da 500 a 3.000 euro per le violazioni specificamente indicate.
  • Per il commercio su aree pubbliche sono aggiornate le fattispecie sanzionate e viene introdotta una sanzione da 250 a 1.500 euro per irregolarità connesse ai mercatini degli hobbisti, tra cui assenza del titolare, mancata esposizione del tesserino, elenco beni incompleto o non veritiero e superamento del limite di prezzo unitario.
  • Nel settore della distribuzione dei carburanti sono aggiornate le violazioni sanzionate, includendo il mancato deposito della perizia giurata quindicennale e la violazione delle regole su sospensione, variazione, subingresso, orari e chiusura.

Ambito territoriale e decorrenza pratica

Le disposizioni si applicano nel territorio della Regione Toscana. Il testo è entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del 29 luglio 2020 ed è costruito come modifica permanente del Codice del commercio toscano, salvo le regole che rinviano a termini specifici o a eventi e manifestazioni temporalmente limitati.

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