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Legge

L.R. Toscana 71/2020

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto.

Normativa regionaleL.R. Toscana 71/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana disciplina la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni tramite patti di collaborazione tra cittadini attivi, enti pubblici e altri soggetti, con banca dati pubblica, criteri di trasparenza e possibili agevolazioni. Prevede regolamento attuativo, misure transitorie per le esperienze già avviate e invarianza finanziaria. Non risulta temporalmente limitata, ma alcuni adempimenti erano a termine all’entrata in vigore.

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio in Toscana

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio

La legge della Regione Toscana promuove la sussidiarietà sociale e la collaborazione tra amministrazioni, cittadini attivi, formazioni sociali e soggetti privati per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni. La disciplina si applica nel territorio regionale e mira a tutelare il benessere collettivo, la coesione sociale e la valorizzazione della partecipazione civica.

Oggetto, finalità e principi generali

La legge attua il principio di sussidiarietà sociale previsto dallo Statuto regionale e valorizza il ruolo della cittadinanza attiva nella cura dei beni comuni, intesi in senso ampio come beni materiali, immateriali e digitali funzionali ai diritti fondamentali della persona e al benessere delle comunità. Gli enti regionali e locali devono operare con trasparenza e imparzialità, favorendo il più ampio coinvolgimento delle espressioni civiche.

I principi cardine della disciplina sono:

  • semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni;
  • responsabilità e orientamento all’interesse generale;
  • cooperazione, inclusività e assenza di logiche di mercato;
  • pari opportunità e non discriminazione;
  • sostenibilità ambientale;
  • adeguatezza e differenziazione dell’azione amministrativa;
  • sussidiarietà sociale;
  • promozione di piattaforme informative aperte.

Definizioni e ambito soggettivo

La legge definisce i principali concetti operativi, tra cui:

  • beni comuni: beni materiali, immateriali e digitali di utilità collettiva;
  • cura: protezione, conservazione, gestione e manutenzione;
  • gestione condivisa: uso pubblico e fruizione collettiva con carattere inclusivo;
  • rigenerazione: recupero dei beni comuni in chiave inclusiva;
  • enti regionali: Regione, aziende sanitarie, enti del servizio sanitario regionale e organismi dipendenti;
  • enti locali: comuni, province, Città metropolitana di Firenze e relativi organismi, oltre agli enti gestori dei beni di uso civico.

Possono attivarsi tutti coloro che vivono sul territorio regionale, individualmente o tramite formazioni sociali, per proporre interventi, segnalare inerzie amministrative o mettere a disposizione propri beni ai fini dell’attuazione della legge. I soggetti associativi devono rispettare i valori costituzionali e criteri di democraticità interna.

Limiti e coordinate applicative

Le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione non sostituiscono i servizi essenziali delle amministrazioni né le attività lavorative professionalmente svolte nei settori tradizionali. Quando coinvolti soggetti imprenditoriali, essi non devono ricavarne vantaggi economici diretti o indiretti. La legge non si applica agli istituti di sussidiarietà orizzontale e al baratto amministrativo previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Banca dati pubblica dei beni comuni e beni in abbandono

La Regione promuove una banca dati pubblica dei beni comuni, alimentata dalle segnalazioni di cittadini attivi ed enti pubblici. La banca dati deve distinguere almeno:

  • i beni comuni presenti nel territorio regionale;
  • i beni comuni in stato di abbandono, secondo le indicazioni del regolamento;
  • le esperienze realizzate e gli atti relativi ai beni comuni.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale doveva stabilire le modalità di funzionamento della banca dati e di raccordo con enti regionali e locali. Gli enti locali devono trasmettere alla Regione gli atti adottati o stipulati inerenti a cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni.

Regolamento attuativo e disciplina organizzativa

La legge demanda a un regolamento regionale la disciplina operativa della materia, con previsione, tra l’altro, di:

  • gruppi di lavoro per istruttoria e valutazione delle proposte;
  • dettaglio delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  • procedure e tempi certi per la stipula dei patti di collaborazione;
  • consultazioni pubbliche per individuare beni e soggetti affidatari;
  • criteri di scelta motivati;
  • modalità di fruizione pubblica del bene;
  • revoca e interruzione delle collaborazioni;
  • identificazione degli immobili in abbandono;
  • rapporti con realtà sociali e istituzionali;
  • rendicontazione pubblica delle risorse eventualmente ricevute.

Il regolamento regionale doveva essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge; gli enti regionali dovevano poi adottare il proprio regolamento entro i 60 giorni successivi. Gli enti locali possono adottare propri regolamenti conformi ai principi della legge.

Patti di collaborazione: contenuto e funzionamento

Il patto di collaborazione è l’accordo centrale della disciplina: cittadini attivi, proprietari dei beni comuni ed enti pubblici cooperano, senza fine di lucro, per programmare e progettare attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione. Il patto può essere sottoscritto anche da formazioni sociali informali, tramite i loro rappresentanti.

Gli enti pubblici possono assegnare in uso beni comuni di propria proprietà oppure promuoverne l’assegnazione da parte di proprietari privati.

Il patto deve disciplinare, in particolare:

  • obiettivi e azioni previste;
  • durata, di regola non inferiore a 2 anni e non superiore a 9 anni;
  • ruoli, impegni reciproci e limiti di intervento;
  • modalità di uso pubblico e fruizione collettiva;
  • strumenti di coordinamento e partecipazione;
  • coperture assicurative contro infortuni e responsabilità civile;
  • forme di sostegno pubblico, anche con eventuale utilizzo di dipendenti pubblici;
  • pubblicità, documentazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione;
  • eventuale comodato gratuito di beni strumentali e materiali di consumo;
  • soluzione informale delle controversie;
  • sospensione, risoluzione, recesso unilaterale e modifica del patto;
  • forme di comunicazione di interventi finanziati da mecenatismo, senza sponsorizzazione;
  • eventuali attività economiche accessorie e senza fine di lucro per autofinanziamento;
  • eventuali forme di pubblicità e riconoscimento, senza che costituiscano corrispettivo.

Il patto è concluso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo; se ricorrono le condizioni, si applica anche l’articolo 11 della stessa legge. Se il patto prevede attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, si applica la disciplina regionale del Terzo settore. Se invece riguarda interventi di rigenerazione con recupero del bene da parte di cittadini, il patto deve essere stipulato con un ente del Terzo settore che assume gli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. 81/2008.

Monitoraggio, pubblicità e partecipazione

La Regione e gli enti locali devono diffondere informazioni sulla legge e sui patti di collaborazione, pubblicando documentazione sui propri siti internet e attraverso gli altri strumenti di comunicazione istituzionale. Il monitoraggio dei patti deve considerare obiettivi, azioni, risultati, impatti positivi sulla comunità locale e risorse disponibili e utilizzate.

È previsto anche un confronto pubblico da organizzarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, con la partecipazione dei cittadini attivi e dei rappresentanti degli enti pubblici firmatari dei patti, per valutare gli effetti della disciplina e raccogliere proposte di modifica.

Sostegno economico e agevolazioni

La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze tributarie e regolamentari, possono prevedere esenzioni e agevolazioni a favore dei cittadini attivi impegnati nei patti di collaborazione. I patti possono prevedere l’uso gratuito di immobili pubblici e l’assunzione diretta, da parte degli enti pubblici, di oneri per attività, utenze o manutenzioni. È invece esclusa la destinazione di contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a carico degli enti pubblici.

Regime transitorio

Le esperienze di cura, gestione e rigenerazione già avviate alla data di entrata in vigore della legge dovevano adeguarsi entro 3 mesi, tramite sottoscrizione di un patto di collaborazione. Gli enti pubblici dovevano verificare la coerenza delle esperienze esistenti con la nuova disciplina e, se necessario, trasformare i negozi concessori in patti di collaborazione, senza sospendere o pregiudicare le attività in corso.

In assenza di un regolamento locale, gli enti locali possono applicare il regolamento regionale previsto dalla legge.

Aspetti finanziari

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Resta quindi una disciplina a invarianza finanziaria, fondata sull’uso di strumenti regolatori, organizzativi e collaborativi più che su spesa strutturale.

Valutazione sull’attualità della norma

La legge non risulta formalmente abrogata nel testo fornito, ma contiene numerosi adempimenti già scaduti e un impianto fortemente legato alla fase di avvio e attuazione. Per questo, pur mantenendo interesse come quadro regolatorio generale dei patti di collaborazione sui beni comuni in Toscana, presenta una rilevanza pratica oggi solo parziale per gli adempimenti originari.

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