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Sentenza

Sentenza del 07/03/2018 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Residenza fiscale in Italia - persone fisiche con domicilio italiano: sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, contestando la riqualificazione della propria residenza fiscale in Italia, nonostante l'iscrizione anagrafica nel Principato di Monaco dal 1982. Ha sostenuto di avere all'estero la propria residenza effettiva, il proprio ufficio e la maggior parte dell'attività professionale. Ha inoltre contestato la quantificazione dei maggiori ricavi, il mancato riconoscimento forfettario dei costi, la ripresa IVA sulle prestazioni di intermediazione, le sanzioni e l'assoggettamento a IRAP. L'Ufficio ha sostenuto che il contribuente mantenesse in Italia il domicilio, inteso come centro principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali, sulla base di immobili, conti correnti, cariche societarie, imbarcazione, rapporti commerciali e attività svolta in Italia.

La decisione

L'appello principale del contribuente è stato accolto soltanto in relazione all'IVA: la Commissione ha annullato la ripresa fiscale sulle prestazioni di intermediazione, ritenendole non imponibili ai sensi dell'art. 9, comma 7, del DPR 633/1972, in quanto riferite a beni destinati all'esportazione o a cessioni intracomunitarie. È stata invece confermata la residenza fiscale italiana, poiché l'Ufficio ha provato l'esistenza del domicilio in Italia quale centro degli affari e degli interessi economici del contribuente. Sono stati confermati i maggiori ricavi di 13.000 euro e, accogliendo l'appello incidentale dell'Ufficio, è stato ripristinato anche il recupero di 81.000 euro relativo ai versamenti bancari. Non sono stati riconosciuti costi forfettari, in assenza di prova specifica da parte del contribuente. È stata inoltre dichiarata dovuta l'IRAP, non essendo stata provata l'assenza di autonoma organizzazione. Il motivo sulle sanzioni è stato respinto e le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • Art. 2, commi 2 e 2-bis, DPR 917/1986 (TUIR)

    Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

    I criteri di iscrizione anagrafica, residenza civilistica e domicilio sono alternativi: è sufficiente che ricorra uno di essi per determinare la residenza fiscale italiana. Il domicilio coincide con la sede principale degli affari e degli interessi economici e personali.

  • Art. 9, comma 7, DPR 633/1972

    Servizi di intermediazione relativi a beni in importazione e in esportazione.

    Le prestazioni di intermediazione relative a operazioni di importazione o esportazione sono non imponibili ai fini IVA, purché il collegamento con tali operazioni sia provato.

  • Art. 32, DPR 600/1973

    Dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari.

    Negli accertamenti bancari, i versamenti non giustificati possono essere presunti componenti positivi di reddito. Spetta al contribuente fornire una prova analitica, riferita a ciascun movimento, della sua irrilevanza fiscale.

  • Art. 12, DLgs 472/1997

    Cumulo giuridico e continuazione delle violazioni.

    La continuazione tra violazioni relative a più periodi d'imposta deve essere applicata solo se più favorevole al contribuente, poiché può comportare un aumento della sanzione. Nel caso concreto è stato ritenuto più favorevole il cumulo materiale già applicato.

  • Art. 15, DLgs 546/1992

    Compensazione delle spese di giudizio.

    In presenza di soccombenza reciproca, le spese possono essere compensate tra le parti.

Massime di principio

  • La cancellazione dall'anagrafe italiana e l'iscrizione all'estero non escludono automaticamente la residenza fiscale italiana: il contribuente può essere considerato residente se mantiene in Italia il domicilio, cioè il centro principale dei propri affari e interessi.
  • La valutazione del domicilio fiscale è complessiva e può basarsi su una pluralità di indizi: attività professionale, immobili, conti correnti, cariche societarie, disponibilità di beni, rapporti con clienti e fornitori e relazioni personali.
  • La presenza della famiglia in Italia non è necessariamente decisiva da sola, ma può concorrere, insieme agli interessi economici e agli altri elementi concreti, a dimostrare il mantenimento del centro degli interessi vitali in Italia.
  • Negli accertamenti bancari il contribuente deve giustificare analiticamente ogni singolo versamento o prelevamento contestato; una spiegazione generica o riferita complessivamente ai movimenti non è normalmente sufficiente.
  • I costi connessi ai maggiori ricavi non vengono riconosciuti automaticamente in misura forfettaria quando l'accertamento si fonda su indagini bancarie: devono essere provati dal contribuente e devono risultare inerenti e deducibili.
  • Per ottenere la non imponibilità IVA delle intermediazioni internazionali occorre dimostrare il collegamento concreto delle prestazioni con operazioni di importazione o esportazione.
  • L'esclusione dall'IRAP per mancanza di autonoma organizzazione richiede una prova specifica da parte del contribuente, normalmente supportata dalla documentazione contabile e fiscale.

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