Cassazione Civile, Ordinanza n. 21614/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice di merito, dell'opposizione proposta contro il provvedimento che negava la liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio in un procedimento penale. Il professionista sosteneva di avere svolto un serio e vano tentativo di recupero del proprio credito nei confronti dell'assistito: aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per le proprie spettanze, lo aveva notificato insieme all'atto di precetto e aveva effettuato due tentativi di pignoramento mobiliare presso il domicilio della debitrice, entrambi senza esito perché l'ufficiale giudiziario aveva trovato la porta chiusa. La Corte d'appello aveva tuttavia ritenuto insufficiente tale attività, escludendo che potesse parlarsi di pignoramento negativo e negando così l'ammissibilità della richiesta di pagamento rivolta all'Erario. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il professionista deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che la Corte territoriale aveva richiesto un onere probatorio eccessivo, pretendendo la dimostrazione dell'effettiva impossidenza del debitore e un verbale negativo di pignoramento, mentre era sufficiente un tentativo serio e non pretestuoso di recupero del credito andato infruttuoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello perché ha confuso il requisito del vano tentativo di recupero del credito con la prova dell'effettiva impossidenza del debitore. La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, è necessario dimostrare di avere esperito un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, ad esempio mediante decreto ingiuntivo, precetto e un pignoramento infruttuoso, ma non occorre provare anche l'impossidenza dell'assistito. Né è indispensabile un verbale formalmente "negativo" nel senso inteso dalla Corte di merito; è sufficiente che il tentativo esecutivo sia risultato infruttuoso per ragioni non dipendenti dall'inerzia del creditore. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002
richiede, ai fini della liquidazione del compenso del difensore d'ufficio a carico dell'Erario, la prova di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, ma non la dimostrazione dell'effettiva impossidenza del debitore
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il rimedio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto della liquidazione del compenso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio a carico dell'Erario, il professionista deve provare di avere compiuto un serio tentativo di recupero del credito, non meramente formale o pretestuoso.
- Non è necessario dimostrare, oltre al tentativo infruttuoso di recupero, anche l'effettiva impossidenza patrimoniale del debitore, perché tale onere sarebbe eccedente rispetto alla funzione dell'istituto.
- Il requisito del "pignoramento negativo" non va inteso come necessità di un verbale che attesti in modo espresso l'assenza di beni pignorabili, ma come infruttuosità del tentativo esecutivo per cause non imputabili al creditore.
- Ai fini della prova richiesta dall'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, possono essere sufficienti iniziative quali decreto ingiuntivo, notifica del precetto e successivo tentativo esecutivo rimasto senza esito.
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