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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11594/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colosimo è indagato per concorso nella tentata estorsione (artt. 56, 629 c.p.) ai danni della B.L. Costruzioni s.r.l. impegnata in lavori pubblici a Gerace/Locri. A lui si contesta di aver fornito il numero di telefono della società e consigli sui modi d'approccio, avvertendo anche di non parlare apertamente perché la società "aveva la DDA di sopra" e suggerendo di "andare con i piedi di piombo". La difesa ha chiesto il riesame e, poi, la cassazione sostenendo: 1) insufficienza o travisamento dei gravi indizi circa la partecipazione concorsuale e la consapevolezza delle finalità estorsive; 2) errore nella qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1; 3) insussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il GIP abbiano dato motivazione logica e congrua sugli elementi probatori, in particolare sul contenuto delle intercettazioni che collegano Colosimo alla vicenda (numero di telefono fornito, consigli e avvertenze). Ha escluso che sussista un travisamento decisivo della prova. Ha confermato la valutazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per l'inserimento della condotta nel contesto "permeato" da carattere mafioso (anche alla luce dell'intervento di soggetti che rivendicavano competenze territoriali). Ha ritenuto inoltre adeguata la prognosi circa il pericolo di reiterazione e l'eventuale inquinamento probatorio (art. 274 c.p.p.), richiamando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. Il rigetto comporta la conferma della misura cautelare (arresti domiciliari) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 56

    Richiamato per la qualificazione del tentativo: il fatto è rimasto allo stadio del tentativo, principio usato per inquadrare la condotta di partecipazione all'estorsione non consumata

  • Codice penale, art. 629

    Norma che disciplina il reato di estorsione; contestata la partecipazione concorsuale alla tentata estorsione nei confronti della società appaltatrice

  • Codice penale, art. 416-bis, comma 1

    Richiamata come aggravante di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che la condotta vada letta nel contesto di dinamiche "permeate" dal carattere mafioso e che il comportamento sia inserirsi in un quadro di condotte riconducibili a logiche 'mafiose'

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Norma sui motivi di applicazione delle misure cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ha confermato che la prognosi sul pericolo deve essere basata sulla valutazione complessiva dei comportamenti e del contesto e non richiede l'individuazione di "occasioni prossime"

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Riferimento alla presunzione richiamata nella motivazione circa l'esistenza delle esigenze cautelari: la Corte ha considerato questa presunzione nel valutare la fondatezza della misura

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sul sindacato di legittimità)

    Principio consolidato richiamato: la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito sui fatti o sulle intercettazioni salvo che sia dimostrabile un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione; le valutazioni probatorie di fatto restano riservate al giudice di merito

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato al controllo della motivazione e della legalità: non è ammessa una nuova valutazione dei fatti o delle intercettazioni, salvo comprovato travisamento della prova.
  • Le intercettazioni costituiscono elemento di fatto la cui portata probatoria è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la trascrizione o l'interpretazione è stata resa in modo difforme e decisivo rispetto al contenuto reale.
  • Per l'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1) si richiede una valutazione complessiva del contesto e delle dinamiche relazionali: non basta un singolo episodio, ma l'inserimento della condotta in un quadro caratterizzato da strutture o logiche mafiose.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) il giudice deve operare una prognosi fondata sulla complessità dei comportamenti, del contesto e della personalità dell'indagato; non è obbligatoria la dimostrazione di "occasioni prossime" di reato.
  • La presenza di avvertimenti dati dall'indagato circa controlli delle forze dell'ordine o suggerimenti sulle modalità operative puo' rafforzare il quadro indiziario e giustificare esigenze cautelari se inserita in un contesto criminoso più ampio.
  • Le impugnazioni che ripropongono, senza nuovi elementi, le stesse censure già valutate dal giudice di merito sono in genere inammissibili o manifestamente infondate se non indicano vizi argomentativi rilevanti.

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