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Ordinanza

Ordinanza n. 443/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza esecutiva del T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 1790/2022, pubblicata in data 26 luglio 2022, e per la declaratoria di nullità e, in subordine, per l'annullamento: - della comunicazione ARERA prot. n. 66226 del 12.12.2022 avente a oggetto “Vostra istanza per il riconoscimento di costi operativi addizionali relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2017, 2018 e 2019 (TOSCANA ENERGIA S.p.A. – ID 791)”, trasmessa a mezzo pec in pari data; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente, con riserva espressa di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202300269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comunicazione ARERA relativa all’istanza per il riconoscimento di costi operativi addizionali di sistemi di telelettura/telegestione e concentratori, nonché atti connessi; nel contesto, ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 1790/2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza esecutiva del TAR Lombardia n. 1790/2022 e, contestualmente, per la declaratoria di nullità e, in subordine, per l’annullamento di una comunicazione ARERA del 12 dicembre 2022 relativa al riconoscimento di costi operativi addizionali sostenuti negli anni 2017, 2018 e 2019 per sistemi di telelettura/telegestione e concentratori, oltre che di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso. L’ordinanza non esamina nel merito i vizi dedotti né la conformità dell’operato dell’Autorità al giudicato. Rileva invece la necessità di acquisire aggiornamenti sulla vicenda e di verificare se permanga l’interesse concreto alla decisione del ricorso, anche in considerazione della possibile calendarizzazione dell’udienza di merito entro il primo trimestre del 2027.

La decisione

Il TAR dispone incombenti istruttori. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione nel merito, aggiornare la situazione della controversia alla data dell’ordinanza, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando in particolare eventuali fatti sopravvenuti o provvedimenti rilevanti per la permanenza dell’interesse o comunque incidenti sull’esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 20 maggio 2026 tramite PAT. Il giudice avverte che l’inerzia, soprattutto quanto alla dichiarazione sulla permanenza dell’interesse, potrà essere valutata quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Non viene adottata alcuna decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza, sulla nullità o sull’annullamento degli atti contestati.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione del comportamento processuale della parte ai fini della decisione sulla permanenza dell’interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate all’ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte, sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate all’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita una parte a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e a riferire sulle sopravvenienze, l’inerzia entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla definizione della controversia.
  • La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere disposta mediante ordinanza istruttoria, imponendo alle parti di aggiornare la situazione sostanziale e processuale e di documentare gli eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti.
  • L’inerzia della parte ricorrente rispetto a una richiesta istruttoria avente specificamente a oggetto la permanenza dell’interesse può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaSopravvenuta carenza di interesse

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