Sentenza del 05/12/2017 n. 5082 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Appello - Notifica a mezzo PEC - Antecedente all'avvio del P.T.T. - Inesistenza della notifica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato parzialmente la sentenza della C.T.P. di Milano, chiedendo di riconoscere la validità delle intimazioni di pagamento relative a due cartelle esattoriali, producendo in appello la documentazione delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La contribuente ha eccepito l'inesistenza dell'appello notificato via PEC il 16 gennaio 2017, prima dell'avvio del Processo Tributario Telematico in Lombardia, ha contestato l'utilizzabilità dei nuovi documenti in appello e ha sostenuto che mancasse la prova del collegamento tra le ricevute postali e le cartelle.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello parziale. Ha ritenuto che la notifica via PEC, pur effettuata prima dell'avvio del PTT in Lombardia, non fosse inesistente perché esisteva già un modello normativo di notificazione telematica previsto dall'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992 e dal D.M. 4 agosto 2015. L'eventuale nullità è stata sanata dalla costituzione della contribuente, poiché la notifica aveva raggiunto il proprio scopo e non era stato dedotto alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa. La CTR ha inoltre ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992 e ha considerato sufficienti gli elenchi postali identificativi delle due cartelle, senza necessità di produrne copia. Le intimazioni sono state quindi dichiarate valide limitatamente alle due cartelle indicate. Le spese sono state compensate per il 50%; il residuo è stato liquidato in complessivi 1.000 euro, oltre contributo unificato tributario, a favore dell'appellante.
Norme richiamate
Art. 16-bis del d.lgs. 546/1992
Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 n. 163 e dai successivi documenti di attuazione.
La norma costituisce la base legislativa per le notificazioni telematiche nel processo tributario. La CTR ha ritenuto che, anche prima dell'avvio territoriale del PTT, la PEC non fosse priva di qualsiasi modello legale, purché fossero rispettate le regole tecniche applicabili.
D.M. 4 agosto 2015
Art. 10: standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati.
Il decreto ha introdotto le regole tecniche per gli atti e i documenti informatici del processo tributario telematico. La sua esistenza ha escluso, nel caso concreto, l'inesistenza della notificazione PEC.
Art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992
Nel giudizio tributario è consentita in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già disponibili in precedenza. La disposizione deroga alla disciplina ordinaria e riflette la natura prevalentemente documentale del processo tributario.
Art. 140 c.p.c.
La documentazione prodotta dall'agente della riscossione è stata valutata come prova delle notifiche delle cartelle effettuate secondo la procedura prevista per l'irreperibilità o il rifiuto del destinatario.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Il principio opera anche per le notificazioni: un vizio formale può essere sanato quando il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e non abbia subito un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 14917/2016
La notifica è inesistente nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; ogni altra difformità ricade nella nullità.
L'inesistenza è una categoria eccezionale e limitata ai casi in cui manchino gli elementi essenziali della notificazione. Le irregolarità del procedimento, se l'atto è riconoscibile e giunge al destinatario, costituiscono normalmente nullità sanabile.
Massime di principio
- Una notificazione tributaria via PEC effettuata prima dell'avvio territoriale del PTT non è automaticamente inesistente: occorre verificare se, al momento dell'invio, esistesse già una disciplina legislativa o tecnica idonea a configurare un modello legale di notificazione telematica.
- La differenza tra inesistenza e nullità è decisiva: l'inesistenza ricorre solo quando mancano gli elementi essenziali della notificazione; la nullità, invece, può essere sanata se l'atto raggiunge il destinatario.
- La costituzione in giudizio del destinatario può sanare la nullità della notificazione, soprattutto quando dimostri l'effettiva conoscenza dell'atto e non venga provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Nel processo tributario è generalmente ammissibile produrre nuovi documenti in appello, anche se già disponibili in primo grado, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
- Per provare la notifica di una cartella possono essere sufficienti documenti postali o elenchi identificativi che colleghino con chiarezza il numero della cartella alla spedizione; non è necessariamente indispensabile depositare anche una copia della cartella.
- La validità di un'intimazione di pagamento può essere riconosciuta solo per le cartelle la cui notifica sia stata concretamente dimostrata; la prova deve quindi essere valutata cartella per cartella.
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