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Legge

L.R. Piemonte 8/2017

"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento".[1]

Normativa regionaleL.R. Piemonte 8/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese istituisce un fondo regionale presso Finpiemonte per prevenzione, contrasto e solidarietà alle vittime di usura, estorsione e sovraindebitamento. Disciplina contributi, indennizzi, sostegno legale e psicologico, misure per Confidi e organismi di composizione della crisi, oltre a un osservatorio regionale. Previste norme transitorie e abrogazione della previgente legge regionale n. 11/2000.

Interventi regionali contro usura, estorsione e sovraindebitamento

Interventi regionali contro usura, estorsione e sovraindebitamento

La legge disciplina, per il territorio del Piemonte, un sistema organico di prevenzione, contrasto e sostegno rispetto ai fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento, anche in connessione con la criminalità organizzata di stampo mafioso. L’impianto si fonda su un fondo regionale, su interventi di supporto alle vittime e su strumenti di coordinamento, monitoraggio e collaborazione istituzionale.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali e, nel rispetto della normativa statale e della precedente disciplina regionale sulla prevenzione della criminalità, finanzia interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni indicati, nonché misure di solidarietà verso le vittime di usura ed estorsione. Gli interventi regionali sono espressamente orientati ad attività di prevenzione, cioè ad azioni sui fattori sociali e ambientali che favoriscono la diffusione dei fenomeni criminosi.

Fondo regionale e ripartizione delle risorse

È istituito presso Finpiemonte un fondo regionale dedicato alla prevenzione e al contrasto di usura, estorsione e sovraindebitamento e alla solidarietà alle vittime. Il fondo è finanziato annualmente con la legge di bilancio regionale e ripartito ogni anno dalla Giunta in due quote. La legge di bilancio 2017-2019 prevedeva uno stanziamento di 300.000 euro per ciascun anno del triennio per la parte corrente del fondo.

Interventi finanziati dalla prima quota del Fondo

La prima quota finanzia interventi di assistenza e consulenza professionale in materia di accesso al credito, usura ed estorsione, sostegno psicologico alle vittime, indennizzi e contributi di sostegno, contributi per la costituzione di parte civile, misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e di prevenzione dell’usura, attività di comunicazione e sensibilizzazione, nonché eventi informativi e iniziative culturali rivolte alle scuole e alla cittadinanza. Parte di tali interventi può essere promossa o realizzata anche in collaborazione con enti locali, scuole, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato e altri soggetti del settore sociale.

Interventi finanziati dalla seconda quota del Fondo

La seconda quota è destinata a: contributi integrativi ai fondi speciali antiusura costituiti da Confidi, associazioni di categoria, ordini professionali, fondazioni e associazioni antiusura; contributi a favore dei soggetti sovraindebitati che abbiano ottenuto sentenza di omologa o apertura della liquidazione controllata. Per i contributi ai fondi antiusura è previsto il limite massimo del 20% delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

Destinatari e beneficiari

Possono accedere agli interventi del Fondo i Confidi operanti in Piemonte con fondi speciali antiusura, le istituzioni scolastiche e formative, le associazioni, fondazioni, cooperative e organizzazioni di volontariato che operano nel campo sociale, le fondazioni e associazioni antiusura riconosciute, le associazioni e organizzazioni antiestorsione, gli enti locali anche associati e gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. I beneficiari finali sono le vittime di usura ed estorsione, i soggetti a rischio di usura o di sovraindebitamento e i soggetti già in stato di sovraindebitamento, purché residenti o con sede legale/operativa nel territorio regionale.

Definizioni rilevanti

La legge definisce le vittime di usura ed estorsione come persone fisiche o soggetti economici che abbiano subito pregiudizi fisici, morali o patrimoniali a causa dei reati e abbiano sporto denuncia. Sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche impossibilitate ad accedere al credito e gli operatori economici cui sia stato rifiutato un finanziamento con garanzia almeno pari al 50% nonostante la disponibilità dei Confidi. Sono soggetti in stato di sovraindebitamento quelli individuati dalla normativa statale sulla crisi e, più in generale, i debitori individuali o i nuclei familiari il cui debito superi in modo strutturale la capacità di pagamento.

Indennizzi, contributi e finanziamenti per le vittime e per il sovraindebitamento

La Regione può concedere, secondo criteri fissati dalla Giunta, indennizzi una tantum da 5.000 a 20.000 euro alle persone fisiche e alle imprese vittime di usura o estorsione, contributi fino all’80% della spesa e comunque non oltre 30.000 euro per il ripristino di immobili danneggiati, e contributi per mezzi di trasporto o di lavoro danneggiati fino a 5.000 euro per mezzo, oppure, in caso di distruzione totale, pari al 60% del prezzo di listino di un mezzo identico o equivalente. Per il sostegno all’uscita dal sovraindebitamento sono previsti un contributo a fondo perduto tra 1.500 e 4.000 euro e, se il patrimonio non consente la fattibilità dell’accordo o del piano e mancano terzi sottoscrittori, un finanziamento agevolato tra 5.000 e 15.000 euro, subordinato all’accertamento dell’OCC. Contributo e finanziamento sono cumulabili tra loro e con eventuali interventi di fondazioni e associazioni antiusura.

Sostegno alle spese legali e costituzione di parte civile

La Regione sostiene, tramite il Fondo, la costituzione di parte civile delle vittime nei processi per usura ed estorsione, al fine di contribuire alle spese legali di chi non sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Se il beneficiario ottiene successivamente il rimborso delle spese legali nel processo penale, deve restituire al Fondo il contributo ricevuto nei limiti di quanto effettivamente recuperato dall’autore del reato.

Contributi ai fondi speciali antiusura dei Confidi

I Confidi, le fondazioni e le associazioni antiusura con sede in Piemonte devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno per ottenere i contributi integrativi. La domanda deve impegnare il richiedente a usare il contributo solo per le garanzie antiusura e a restituire la parte non impegnata entro 24 mesi. Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla scadenza del termine e viene anticipato al 50%; il saldo è erogato quando il legale rappresentante comunica l’impegno di almeno il 40% dell’importo concesso. È prevista rendicontazione annuale entro il 31 gennaio, pena revoca.

Misure sul sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi

La Giunta regionale può costituire, anche con altri enti pubblici, un organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento. La Regione promuove inoltre una rete estesa di organismi di composizione della crisi, ne coordina l’azione mediante protocolli d’intesa e favorisce la collaborazione con il sistema dei Confidi. Sono previste campagne di informazione e sensibilizzazione, corsi di formazione sull’uso responsabile del denaro e sull’accesso consapevole al credito, nonché programmi di prevenzione del sovraindebitamento in intesa con l’Ente nazionale per il microcredito e mediante il fondo di garanzia per il microcredito regionale.

Protocolli d’intesa

La Regione può concorrere alla prevenzione e al contrasto del sovraindebitamento anche mediante protocolli d’intesa con tribunali, organismi di conciliazione della crisi e fondazioni antiusura. Si tratta di uno strumento di cooperazione operativa volto a rafforzare la rete degli interventi sul territorio.

Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento

È istituito presso il Consiglio regionale un Osservatorio con funzioni di confronto con i soggetti del terzo settore operanti nel comparto e di impulso per le politiche regionali di prevenzione e contrasto. L’Osservatorio promuove analisi e studi sui fenomeni, azioni di sensibilizzazione e informazione, iniziative educative e culturali, nonché interventi per prevenire situazioni di disagio e dipendenza connesse ai fenomeni considerati. È presieduto dal Presidente del Consiglio regionale, dura in carica per la legislatura ed è composto da rappresentanti della Giunta, delle associazioni e fondazioni del settore, dell’Ufficio scolastico regionale e da esperti; la partecipazione è gratuita. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne disciplina composizione, nomine, compiti e funzionamento entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Coordinamento con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata e centro di documentazione

La legge modifica la disciplina dell’Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità, rafforzandone le funzioni consultive, di iniziativa, coordinamento, supporto agli enti locali e raccordo con gli interventi regionali in materia di legalità e prevenzione. Presso tale Osservatorio è istituito anche un centro di documentazione aperto ai cittadini sui fenomeni connessi alla criminalità organizzata, con finalità culturali e divulgative.

Disposizioni attuative

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve stabilire: la percentuale delle due quote del Fondo e gli interventi da realizzare; le condizioni per i soggetti a rischio di usura e sovraindebitamento; i criteri per indennizzi, contributi e finanziamenti agevolati; le modalità di concessione dei contributi per le spese legali; le modalità di concessione dei contributi ai fondi speciali antiusura; le modalità di costituzione dell’OCC regionale. La Giunta può inoltre ridefinire, in prima applicazione, i termini procedurali relativi ai contributi per i fondi antiusura.

Regime transitorio e abrogazioni

I procedimenti di concessione dei contributi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge continuano a essere regolati dalla precedente legge regionale sull’usura del 2000. Le risorse residue del vecchio fondo di solidarietà per le vittime confluiscono nel nuovo Fondo regionale. Nelle more dell’istituzione del nuovo Osservatorio, resta in carica quello già costituito nel 1996. Dalla stessa data di entrata in vigore è abrogata la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta deve riferire al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione della legge e sui risultati raggiunti. Dopo due anni dall’entrata in vigore, e poi con cadenza biennale, deve trasmettere una relazione con dati su andamento degli interventi, dotazione e utilizzo delle risorse, procedure adottate, numero e tipologia dei beneficiari, criteri e risultati dei contributi, nonché criticità emerse. Le relazioni successive devono anche documentare il contributo della legge al perseguimento delle finalità generali. I soggetti coinvolti devono fornire le informazioni necessarie.

Aspetti finanziari

Gli oneri per il Fondo regionale sono coperti con risorse di parte corrente iscritte nel bilancio di previsione 2017-2019. La costituzione e il funzionamento dell’OCC regionale non comportano nuovi oneri per il bilancio regionale. Le attività dell’Osservatorio sono finanziate con risorse già previste nel bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.

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