L.R. Piemonte 12/2017
"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina le IPAB della Regione, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche o in enti privati, la fusione tra istituzioni affini, la liquidazione delle realtà in dissesto e l’estinzione di quelle inattive. Disciplina anche patrimonio, personale, controlli e vigilanza, con effetti applicativi legati ai procedimenti successivi all’entrata in vigore e a termini specifici per istanze e regolamenti.
Riordino delle IPAB e disciplina di trasformazione, estinzione e vigilanza
Riordino delle IPAB nella Regione
La legge disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel territorio regionale, nel quadro della normativa statale di settore. Definisce le tipologie di soggetti risultanti dalla trasformazione, le regole per fusione, estinzione e liquidazione, nonché la disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto privato.
Ambito di applicazione e inserimento nel sistema dei servizi
Le IPAB riordinate, con il relativo patrimonio e personale, confluiscono nel sistema integrato regionale dei servizi sociali, nel rispetto delle volontà dei donatori. Esse partecipano alla programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria regionale e locale, sia in sede consultiva sia concertativa, contribuendo alla progettazione e realizzazione degli interventi. La Giunta regionale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente sull’attuazione di tali funzioni.
Tipologie di riordino e criteri di trasformazione
Le IPAB possono trasformarsi in:
- aziende pubbliche di servizi alla persona, soggette alla disciplina del capo sulle aziende;
- associazioni o fondazioni di diritto privato, soggette alla disciplina civilistica, alla normativa statale di riordino e alle disposizioni regionali sulle persone giuridiche private.
Per le IPAB che erogano servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, la scelta della forma dipende dal valore medio della produzione degli ultimi tre anni:
- inferiore a 1.500.000 euro: trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato;
- tra 1.500.000 e 3.000.000 euro: scelta tra forma privata e azienda;
- superiore a 3.000.000 euro: trasformazione in azienda, salvo che, in presenza dei requisiti del d.p.c.m. 16 febbraio 1990, l’IPAB possa scegliere tra azienda e forma privata.
Le IPAB che hanno dato in concessione di servizio l’attività principale si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato. Le aziende già esistenti in possesso dei requisiti del d.p.c.m. 16 febbraio 1990 possono chiedere in qualsiasi momento il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
Le IPAB che svolgono attività estranee ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari si trasformano, secondo gli stessi criteri, in aziende o in enti privati.
Fusione tra IPAB
È ammessa la fusione tra IPAB:
- con sede nello stesso distretto di coesione sociale e con medesimi fini socio-assistenziali, socio-sanitari o statutari, individuato dalla Giunta regionale;
- oppure in distretti confinanti.
La fusione è consentita anche per raggiungere i requisiti richiesti per la trasformazione in azienda, se sussistono finalità comuni. È invece vietata la fusione tra IPAB aventi sede legale in regioni diverse.
Estinzione delle IPAB inattive
Le IPAB che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano inattive nel campo sociale da almeno due anni oppure hanno esaurito o non possono più perseguire le finalità statutarie o fondative sono estinte con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione del Comune interessato e, se necessario, con nomina di un commissario. La procedura può essere avviata anche dal Comune della sede legale.
Il patrimonio residuo è devoluto, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie, in ordine di priorità:
- al Comune sede dell’IPAB;
- alle aziende o ai Comuni del distretto di coesione sociale;
- ad altri enti pubblici operanti nel settore socio-assistenziale;
- in ultima istanza, a un ente privato del settore socio-assistenziale individuato con procedura ad evidenza pubblica.
La delibera di estinzione costituisce titolo per trascrizione e voltura catastale. Il personale è assegnato agli enti destinatari del patrimonio. Patrimonio e personale sono trasferiti con vincolo di destinazione alle attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, e gli enti subentrano in tutti i rapporti giuridici preesistenti.
Procedimento di riordino e termini
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve definire con deliberazione, previo parere consiliare:
- modalità e termini dei procedimenti di riordino;
- modalità e termini dei procedimenti di fusione;
- criteri per individuare l’ente destinatario del patrimonio nelle estinzioni.
Le istanze di trasformazione o di riconoscimento della personalità giuridica privata, così come le istanze di fusione, devono essere presentate entro un anno dalla deliberazione regionale attuativa. Se l’IPAB viene trasformata in azienda o in ente privato, deve informare il Comune della sede legale e allegare tale comunicazione all’istanza.
Se i termini non sono rispettati, la Giunta regionale nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
Liquidazione per grave dissesto
Le IPAB in grave dissesto economico possono essere poste in liquidazione dalla Giunta regionale, su richiesta dell’ente, d’ufficio o su segnalazione del Comune o dei Comuni del distretto. Viene nominato un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell’attività e compiere le operazioni necessarie.
Per il personale si applicano, per quanto compatibili, le norme sul personale pubblico e la disciplina statale sulla soppressione e liquidazione degli enti pubblici. Chiusa la liquidazione, la Giunta dispone l’estinzione e la devoluzione del patrimonio residuo secondo le stesse regole previste per le IPAB inattive.
Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona
Le aziende sono enti senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto pubblico e ampia autonomia statutaria, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica. Operano con criteri imprenditoriali e secondo efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.
Lo statuto disciplina scopi, organi, nomine, durata dei mandati, revisione e criteri di nomina del direttore. Il regolamento di organizzazione, da adottare entro 90 giorni dall’insediamento del consiglio di amministrazione, definisce struttura, governo, gestione, compenso del direttore e ulteriori aspetti organizzativi. Il compenso del direttore deve rispettare criteri omogenei e tetti massimi fissati dalla Giunta regionale.
Organi, incompatibilità e decadenza delle aziende
Gli organi sono presidente, consiglio di amministrazione e, se previsto dallo statuto originario, assemblea dei soci. Il presidente rappresenta legalmente l’azienda e convoca il consiglio. Il consiglio esercita le funzioni attribuite dallo statuto, quelle previste dalla normativa statale se non riservate all’assemblea e quelle non attribuite ad altri organi.
Il consiglio non può avere più di cinque componenti, i quali restano in carica per non più di due mandati consecutivi. Sono previste numerose cause di inconferibilità, incompatibilità, decadenza e incompatibilità reciproca, comprese quelle legate a condanne, procedimenti penali, rapporti con l’azienda, cariche politiche o amministrative, rapporti di lavoro o interessi in conflitto. Le dimissioni sono immediatamente efficaci; quelle contestuali della maggioranza dei consiglieri determinano la decadenza dell’organo e l’arrivo di un commissario straordinario.
Patrimonio delle aziende e controlli sugli atti dispositivi
Il patrimonio aziendale comprende tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’ente o acquisiti successivamente. All’atto della trasformazione deve essere redatto un nuovo inventario, con segnalazione degli immobili storici o monumentali e dei beni di particolare pregio che richiedono interventi di risanamento o restauro.
I beni destinati a pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile. Quando un bene viene sostituito, il vincolo si trasferisce sul bene sostitutivo; se i servizi sono trasferiti in altro immobile, il vincolo grava sul nuovo immobile. I beni sostituiti entrano nel patrimonio disponibile.
Gli atti di dismissione, alienazione, costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sui beni aziendali sono soggetti a comunicazione alla struttura regionale competente e possono essere sospesi o bloccati in caso di chiarimenti richiesti o di opposizione motivata per grave pregiudizio alle attività istituzionali. La disciplina si applica anche alla costituzione o partecipazione ad associazioni o fondazioni che impegnino il patrimonio aziendale.
La gestione del patrimonio disponibile deve privilegiare conservazione della dotazione originaria, valorizzazione economica e manutenzione del patrimonio immobiliare. I trasferimenti di beni dallo Stato o da altri enti pubblici destinati a servizi pubblici sono esenti da oneri fiscali, e la Regione esercita vigilanza sul corretto utilizzo del patrimonio.
Contabilità, personale e direttore
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. La Giunta regionale definisce i criteri generali di contabilità e i criteri per bilanci preventivi e consuntivi; si applicano, per quanto compatibili, i principi contabili dell’armonizzazione contabile.
Il rapporto di lavoro del personale è privatistico ma disciplinato dalla normativa statale richiamata. Il regolamento di organizzazione definisce requisiti, diritti, doveri e mansioni. Fino alla istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva continuano ad applicarsi i contratti collettivi vigenti al momento della trasformazione.
Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri statutari, anche al di fuori della dotazione organica, con contratto privato a tempo determinato non superiore alla durata del consiglio che lo nomina. La carica è incompatibile con altri lavori dipendenti o autonomi, salvo analogo incarico presso altre aziende.
Organo di revisione e deliberazioni
Lo statuto deve prevedere un organo di revisione, oppure l’affidamento delle funzioni a società specializzate. I revisori restano in carica quanto il consiglio che li nomina, non possono appartenere agli organi dell’azienda né avervi ricoperto incarichi nel biennio precedente, e non possono assumere incarichi o consulenze presso l’azienda o organismi dipendenti. L’organo è composto da non più di tre componenti.
Le deliberazioni sono pubblicate all’albo pretorio per 10 giorni e sono immediatamente esecutive, salvo quelle sugli atti patrimoniali più delicati. Lo statuto e le sue modifiche, le fusioni, le estinzioni e gli atti connessi alla trasformazione o al riconoscimento della personalità giuridica privata richiedono l’approvazione della Giunta regionale.
Costituzione, trasformazione ed estinzione delle aziende
L’azienda può essere costituita anche per atto di liberalità o disposizione testamentaria. La costituzione può avvenire anche tramite fusione di enti privati con personalità giuridica, tenendo conto delle finalità originarie e delle tavole di fondazione.
Se per un triennio vengono meno i requisiti che impongono la permanenza in forma aziendale, l’ente si trasforma in associazione o fondazione. L’azienda è estinta quando viene meno il fine istituzionale o mancano le condizioni economico-finanziarie per proseguire l’attività o per la trasformazione in ente privato. Alle aziende in grave dissesto si applica la disciplina della liquidazione prevista per le IPAB inattive.
Persone giuridiche di diritto privato derivanti dal riordino
Le associazioni e fondazioni derivanti dalla trasformazione sono enti privati senza scopo di lucro, dotati di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono finalità di utilità sociale. Per quanto non previsto espressamente si applicano la normativa statale di riordino e la disciplina del Terzo settore e dei relativi decreti attuativi.
Gli statuti e le loro modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni sono approvati dalla struttura regionale competente secondo la disciplina del riconoscimento delle persone giuridiche private.
Il patrimonio rimane vincolato alle finalità sociali stabilite da statuto e tavola di fondazione, con obbligo di conservazione della dotazione originaria, tutela dei beni culturali e indisponibilità dei beni destinati alle attività statutarie. La dismissione o alienazione di beni, o la costituzione di diritti reali su beni del patrimonio disponibile, deve essere comunicata alla Regione; per il patrimonio indisponibile occorre autorizzazione espressa, salvo esigenze finanziarie indispensabili per il mantenimento e il potenziamento delle attività istituzionali. I proventi non possono finanziare spese correnti o disavanzi.
Se l’ente viene iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, si applica la relativa disciplina, con le specificità indicate dalla legge.
Regime del personale dopo la trasformazione
I dipendenti che restano in servizio dopo la perdita della natura pubblica possono, a domanda, conservare il regime pensionistico e il trattamento di fine servizio previsto per il personale degli enti locali, presentando domanda all’ente previdenziale entro 90 giorni dalla trasformazione.
Per almeno 12 mesi dalla trasformazione continuano ad applicarsi le regole del pubblico impiego e i contratti collettivi vigenti, secondo quanto definito in sede di contrattazione sindacale. I dipendenti possono chiedere il trasferimento ai Comuni e alle aziende del Servizio sanitario regionale, con valutazione prioritaria. Queste regole si estendono anche al personale delle aziende.
Clausola valutativa, transitorio e abrogazioni
La Giunta regionale deve presentare relazioni annuali, e poi biennali, sullo stato di attuazione del riordino, sul valore della produzione delle IPAB e sugli esiti di trasformazioni, fusioni, liquidazioni ed estinzioni. Le relazioni sono pubbliche.
Fino alla trasformazione, le IPAB restano disciplinate dalla normativa storica e dalla legge regionale 19 marzo 1991, n. 10, nei limiti di compatibilità. Gli organi in carica all’entrata in vigore restano di regola in carica fino al 31 dicembre dell’anno della trasformazione. Gli enti trasformati possono, entro 30 giorni dalla trasformazione, insediarsi secondo le nuove regole statutarie con deliberazione a maggioranza e comunicazione alla struttura regionale.
Le disposizioni contabili si applicano dall’anno finanziario successivo alla trasformazione; per le trasformazioni avvenute dall’entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2020, l’adeguamento contabile è differito al 1° gennaio 2022.
Sono abrogate la legge regionale 19 marzo 1991, n. 10, la legge regionale 19 marzo 1991, n. 11 e l’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16, nei limiti indicati. La legge dichiara infine la neutralità finanziaria per il bilancio regionale.
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