Sentenza del 05/05/2016 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - "Reddittometro" ante novella - Scostamento in misura non inferiore al 25% in relazione ad almeno due periodi di imposta - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento relativo all'altra annualità è stato annullato, perché privo del presupposto legale richiesto dall'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973 nella formulazione anteriore alla novella. Il requisito dei due o più periodi d'imposta deve essere verificato complessivamente e non può essere considerato soddisfatto se in una delle annualità manca lo scostamento minimo del 25%.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del cosiddetto "redditometro" nella versione precedente alla novella dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973. L'accertamento sintetico era legittimo soltanto se il reddito determinabile sinteticamente risultava superiore di almeno un quarto rispetto al reddito dichiarato per due o più periodi d'imposta. Poiché, per una delle due annualità considerate, tale scostamento non risultava integrato, è venuto meno un presupposto essenziale anche per l'accertamento relativo all'altra annualità.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, nella formulazione anteriore alla novella
Il reddito accertabile sinteticamente deve essere superiore almeno di un quarto rispetto a quello dichiarato per due o più periodi d'imposta.
La norma prevedeva, quale condizione necessaria per l'accertamento sintetico, uno scostamento minimo del 25% per almeno due periodi d'imposta. Se tale requisito manca per una delle annualità considerate, viene meno il presupposto dell'accertamento anche per l'altra annualità.
Massime di principio
- Per gli accertamenti sintetici disciplinati dalla versione previgente dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, lo scostamento di almeno il 25% doveva sussistere in almeno due periodi d'imposta.
- Il requisito dei due periodi d'imposta è cumulativo e costituisce una condizione legale dell'accertamento, non un elemento meramente accessorio.
- Se anche una sola delle due annualità non presenta lo scostamento minimo richiesto, l'accertamento può risultare illegittimo anche per l'altra annualità collegata.
- Nelle controversie analoghe è necessario verificare la versione temporale della norma applicabile, poiché la disciplina del redditometro è stata modificata nel tempo.
- La verifica deve concentrarsi sia sulla corretta determinazione del reddito sinteticamente accertabile sia sul confronto con il reddito dichiarato per ciascuna annualità.
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