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Regolamento

R.R. Puglia 10/2016

Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie

Normativa regionaleR.R. Puglia 10/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Puglia, vendite di liquidazione, fine stagione/saldi e altre vendite straordinarie: comunicazioni al SUAP, pubblicità, separazione della merce, divieti e controlli. Fissa termini di preavviso, durate massime e periodi dei saldi; i limiti temporali delle liquidazioni non valgono per cessazione/chiusura attività. Successivamente modificato sui periodi dei saldi.

Disciplina delle vendite straordinarie nella Regione Puglia

Disciplina delle vendite straordinarie nella Regione Puglia

Il regolamento disciplina le vendite straordinarie previste dal Codice del commercio pugliese, definendone modalità, periodi di svolgimento, comunicazioni e pubblicità. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Puglia.

Ambito di applicazione e principi generali

Il provvedimento riguarda le vendite straordinarie disciplinate dall’articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24. Comprende, in particolare, vendite di liquidazione e vendite di fine stagione o saldi, oltre alle regole comuni che valgono per tutte le forme di vendita straordinaria.

Regole comuni alle vendite straordinarie

Nelle vendite straordinarie è vietato richiamare vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio e il sistema del pubblico incanto. L’esercente deve esporre nell’area di vendita cartelli informativi con il tipo di vendita, gli estremi delle comunicazioni ove previste, la durata e l’oggetto della vendita.

Devono essere esposti anche i cartellini originari e la percentuale di sconto. Le merci in promozione devono essere nettamente separate da quelle vendute a condizioni ordinarie; in mancanza di separazione, tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli della vendita straordinaria, salvo che non possano esserne oggetto.

Se per una stessa voce merceologica vi sono prezzi diversi, la pubblicità deve indicare il prezzo più alto e quello più basso con uguale rilievo tipografico; se è indicato un solo prezzo, tutti gli articoli della voce reclamizzata devono essere venduti a quel prezzo. La pubblicità deve essere non ingannevole, indicare gli estremi della comunicazione al SUAP quando prevista e la durata dell’iniziativa; l’operatore deve poter dimostrare la veridicità delle affermazioni su qualità e prezzi.

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati a chiunque, senza limitazioni e senza vincoli di abbinamento, fino a esaurimento delle scorte. L’esaurimento delle scorte va reso noto al pubblico con avviso ben visibile dall’esterno del locale, con forme e rilievo grafico equivalenti a quelli usati per segnalare la vendita straordinaria. Nel medesimo esercizio non possono svolgersi contemporaneamente più forme diverse di vendita straordinaria.

Gli organi di vigilanza effettuano controlli presso i punti vendita. Per le violazioni si applicano le sanzioni previste dai commi 6 e 7 dell’articolo 61 della legge regionale. Le comunicazioni devono essere predisposte usando la modulistica prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge.

Vendite di liquidazione: comunicazione e documentazione

Chi intende effettuare una vendita di liquidazione deve comunicarlo al SUAP almeno dieci giorni prima dell’inizio. La comunicazione varia a seconda del motivo della liquidazione:

  • cessazione dell’attività commerciale: uso della modulistica prevista dalla legge;
  • cessione d’azienda: copia del contratto definitivo, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  • trasferimento in altri locali: copia della SCIA di trasferimento o dell’autorizzazione, se richiesta, con prova della disponibilità dei nuovi locali;
  • trasformazione o rinnovo dei locali: copia del titolo edilizio o dichiarazione sostitutiva sui lavori e sul periodo di chiusura, che non può essere inferiore a dieci giorni;
  • per ogni liquidazione: indicazione dei locali interessati, della data di inizio e fine e delle merci oggetto della vendita.

Al termine della vendita di liquidazione l’esercizio deve essere immediatamente chiuso.

Vendite di liquidazione: durata, periodi e divieti

Le vendite di liquidazione possono durare al massimo sei settimane e, in generale, possono essere effettuate in ogni periodo dell’anno con esclusione del mese di dicembre; per i prodotti oggetto dell’articolo 4, sono inoltre escluse durante i periodi dei saldi. I limiti temporali non si applicano alle liquidazioni conseguenti a cessazione e chiusura dell’attività.

Dalla data di inizio della liquidazione è vietato introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze ulteriori merci, sia acquistate sia in conto deposito. È inoltre vietato usare la dicitura “vendite fallimentari” o richiamare, anche per paragone, procedure fallimentari o simili nella pubblicità. Le vendite disposte dall’autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata restano escluse dall’applicazione di queste regole.

Vendite di fine stagione o saldi: prodotti interessati

Sono considerati prodotti stagionali o di moda suscettibili di deprezzamento e quindi oggetto di vendita di fine stagione:

  • generi di vestiario e abbigliamento in genere;
  • accessori dell’abbigliamento e biancheria intima;
  • calzature, pelletterie, articoli di valigeria e da viaggio;
  • articoli sportivi.

La Giunta regionale può estendere l’elenco su richiesta delle associazioni di categoria, mediante la consultazione prevista dalla legge regionale di riferimento.

Vendite di fine stagione o saldi: comunicazione, separazione e periodi

L’esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve comunicare l’iniziativa al SUAP almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell’esercizio e le modalità di separazione dei prodotti in saldo dagli altri.

La merce scontata deve essere separata in modo chiaro e inequivocabile da quella venduta a condizioni normali; se la separazione non è possibile, la merce ordinaria non può essere posta in vendita insieme a quella in saldo.

I saldi devono essere presentati al pubblico come tali e, nel testo consolidato risultante, sono effettuati:

  • per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania fino al 28 febbraio; se tale giorno coincide con il lunedì, l’inizio è anticipato al sabato;
  • per il periodo estivo, dal primo sabato di luglio fino al 15 settembre.

È prevista la possibilità per la Giunta regionale di modificare periodi e date dei saldi su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo la procedura di consultazione richiamata dalla legge. Il testo riporta anche una versione precedente del comma sui saldi, poi modificata dal regolamento regionale n. 14/2017.

Aspetti applicativi e finalità operative

La disciplina mira a garantire trasparenza verso i consumatori, correttezza della pubblicità e tracciabilità delle comunicazioni preventive al SUAP. Le regole incidono sulla gestione materiale delle merci, sulla segnaletica di vendita e sulla tempistica delle operazioni promozionali, con particolare attenzione a evitare commistioni tra merce ordinaria e merce oggetto di vendita straordinaria.

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