L.R. Puglia 28/2016
Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l’articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge pugliese semplifica il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e alcuni adempimenti urbanistici, ridefinendo competenze tra Regione, Province/Città metropolitane e Comuni, disciplinando commissioni locali per il paesaggio e chiarendo quando alcune deliberazioni comunali non costituiscono variante urbanistica. Coordina inoltre la VIA con l’autorizzazione paesaggistica e introduce abrogazioni di precedenti norme regionali sul parere ex art. 32 L. 47/1985 e sulle autorizzazioni in vincolo paesaggistico.
Semplificazione urbanistica e paesaggistica; modifiche a norme regionali su paesaggio, governo del territorio e VIA
Misure di semplificazione urbanistica e paesaggistica in Puglia
La legge regionale 12 novembre 2016, n. 28 interviene sul sistema pugliese di governo del territorio e di tutela paesaggistica, con l’obiettivo di semplificare procedimenti, chiarire le competenze amministrative e coordinare autorizzazioni paesaggistiche, urbanistiche e VIA. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia.
Riparto di competenze in materia paesaggistica
La norma ridefinisce la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e degli altri provvedimenti autorizzatori previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla pianificazione paesaggistica.
- Per le opere sottoposte a VIA di competenza regionale, la competenza resta in capo alla Regione.
- Per le opere soggette a VIA di competenza provinciale o della città metropolitana, la competenza spetta alla provincia o città metropolitana solo se delegata; altrimenti resta alla Regione.
- Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA che non vengano poi assoggettati a VIA, la competenza resta all’ente presso cui è incardinata la verifica.
Delega ai comuni, alle province e alle città metropolitane
Per i casi non attratti alle competenze dirette indicate dalla legge, le funzioni paesaggistiche sono delegate secondo criteri dimensionali e organizzativi.
- Ai comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, anche associati per l’esercizio unitario delle funzioni tramite un unico ufficio e un’unica commissione locale per il paesaggio.
- Ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, purché rientranti nella stessa provincia o confinanti e associati secondo le regole previste, preferibilmente in forma di unione o altra forma associativa di cui al TUEL.
- Se i comuni, singoli o associati, non soddisfano i requisiti, la delega passa alla provincia o città metropolitana competente. La delega opera solo dopo la verifica positiva dei requisiti da parte della struttura regionale competente e dalla relativa comunicazione.
Requisiti della commissione locale per il paesaggio
Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali devono istituire la commissione locale per il paesaggio e garantire requisiti organizzativi e professionali specifici.
- La commissione deve essere composta da almeno tre e non più di cinque membri scelti con avviso pubblico, anche tramite elenchi di esperti.
- Sono richieste competenze in tutela paesaggistica, storia dell’arte e dell’architettura, pianificazione territoriale, archeologia, scienze geologiche, agrarie o forestali.
- Se la commissione supera i tre membri, deve essere presente anche una figura senza titolo universitario, con esperienza quinquennale documentata e iscrizione a un albo professionale.
- Il responsabile del procedimento partecipa senza voto e fa da relatore.
- I componenti non possono essere contemporaneamente membri della commissione edilizia o urbanistica né svolgere incarichi professionali presso l’ente delegato. La legge ribadisce inoltre la necessità di assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la separazione tra tutela paesaggistica e funzioni urbanistico-edilizie.
Ambiti specifici e opere su più territori
Per le opere che interessano il territorio di più enti delegati, la competenza è così ripartita:
- spetta alla provincia o città metropolitana se l’opera ricade integralmente entro i confini della medesima provincia o città metropolitana e questa è delegata;
- spetta alla Regione se l’opera interessa territori di più province o città metropolitane, oppure se tali enti non risultano delegati.
Sanzioni pecuniarie paesaggistiche e procedimenti pendenti
L’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 viene delegata agli enti territoriali già destinatari della delega sulle funzioni paesaggistiche. I procedimenti di sanatoria ordinaria o straordinaria pendenti alla data di entrata in vigore della norma restano invece in capo alla Regione e sono gestiti dagli organi regionali competenti. La sanzione è determinata assumendo la maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito, secondo i parametri del decreto ministeriale 26 settembre 1997 e della normativa regionale richiamata.
Parere ex articolo 32 della legge n. 47/1985 e autorizzazioni di lieve entità
La legge attribuisce ai comuni il rilascio del parere ex articolo 32 della legge n. 47/1985. La commissione locale per il paesaggio esprime anche il parere relativo alle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, secondo la disciplina statale di semplificazione.
Coordinamento con la pianificazione urbanistica e le varianti
Nel governo del territorio vengono introdotte precisazioni su quando una deliberazione comunale non costituisce variante urbanistica. Non sono considerate varianti:
- la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici generali vigenti nel sistema cartografico regionale;
- le modifiche obbligatorie di perimetrazioni e disciplina conseguenti a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, o ad adeguamenti a norme, piani o programmi sovraordinati, quando vi sia mero recepimento delle prescrizioni;
- la correzione di errori materiali nelle norme tecniche, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché la rimozione di contrasti tra elaborati, quando la volontà dell’amministrazione sia univocamente desumibile. Le deliberazioni e gli strumenti urbanistici così variati devono essere trasmessi alla struttura regionale competente, che li rende accessibili tramite il SIT.
Modifiche alla disciplina VIA
La legge rafforza il coordinamento tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione paesaggistica.
- Il procedimento VIA comprende anche l’autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori comunque denominati previsti dal Codice dei beni culturali e dalla pianificazione paesaggistica.
- Il SIA e gli elaborati progettuali devono contenere anche le relazioni paesaggistiche prescritte dalla normativa statale e dal Piano paesaggistico vigente. Viene inoltre eliminato, nel comma richiamato, il riferimento al parere paesaggistico e alla deroga previsti dalle NTA del PUTT/P.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge dispone l’abrogazione di precedenti discipline regionali in materia di:
- sub-delega ai comuni del parere ex art. 32 della legge n. 47/1985;
- autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico;
- articolo 31 della legge regionale n. 56/1980. Nel complesso, il testo consolida una disciplina più accentrata e coordinata dei procedimenti paesaggistici, pur ampliando la delega operativa agli enti territoriali che abbiano strutture adeguate.
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