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Regolamento

R.R. Puglia 12/2016

L.R. 2.11.2011 n. 29 “ Semplificazione e qualità della normazione “ Artt. 8 e 10. Regolamento di attuazione della Verifica di Impatto della Regolamentazione ( VIR ).

Normativa regionaleR.R. Puglia 12/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Regione Puglia disciplina criteri, casi e procedure per svolgere la Verifica di Impatto della Regolamentazione sugli atti normativi regionali. La VIR è programmata dalla Giunta con cadenza biennale per norme già sottoposte ad AIR, trascorsi almeno 2 anni e non oltre 5 dall’entrata in vigore. Prevede un gruppo di lavoro dedicato e una relazione finale da trasmettere e pubblicare.

Regolamento pugliese sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR)

Regolamento pugliese sulla Verifica di Impatto della Regolamentazione (VIR)

Il provvedimento della Regione Puglia attua la legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 in materia di semplificazione e qualità della normazione. Definisce quando la Verifica di Impatto della Regolamentazione deve essere svolta sugli atti normativi regionali e ne disciplina l’organizzazione e i contenuti essenziali.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda gli atti normativi regionali per i quali sia stata svolta l’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR). La VIR serve a valutare gli effetti concreti della norma, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e l’eventuale necessità di iniziative correttive o nuove misure normative.

Individuazione dei casi in cui si effettua la VIR

La Giunta regionale definisce con cadenza biennale il programma di effettuazione della VIR. Il programma riguarda gli atti normativi:

  • per i quali è stata svolta l’AIR;
  • per i quali siano decorsi almeno due anni dall’entrata in vigore;
  • per i quali non siano ancora trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore.

Il programma deve essere comunicato tramite il sito istituzionale della Regione.

Organizzazione del gruppo di lavoro

La VIR è svolta da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente della Sezione della Giunta regionale competente per la materia oggetto dell’atto normativo. I componenti sono designati dai dirigenti delle Sezioni interessate.

La composizione prevede:

  • un dirigente o funzionario della Sezione competente, con funzioni di coordinatore;
  • un dirigente o funzionario della Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale;
  • un dirigente o funzionario del Consiglio regionale;
  • un dirigente o funzionario del Servizio statistico;
  • un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).

Se l’attuazione dell’atto coinvolge più Sezioni, la costituzione del gruppo è effettuata dal dirigente della Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale, d’intesa con i dirigenti delle Sezioni interessate.

Relazione VIR: contenuti e formazione

La relazione VIR, redatta secondo il modello allegato al regolamento, è predisposta dalla Sezione competente sulla base del documento prodotto dal gruppo di lavoro al termine dell’attività svolta.

La relazione deve contenere:

  • il contesto normativo e socio-economico attuale;
  • il grado di conseguimento degli obiettivi indicati nell’AIR, con riferimento anche agli indicatori utilizzati;
  • la stima dei costi e degli effetti prodotti su cittadini, imprese, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, e pubbliche amministrazioni, confrontandoli con quelli previsti in AIR;
  • il livello di osservanza delle prescrizioni e l’eventuale contenzioso generato;
  • le criticità emerse nella disciplina o nella sua attuazione;
  • il resoconto delle consultazioni svolte, con indicazione di tempi, categorie coinvolte, modalità, tecniche e risultati;
  • i risultati della valutazione, le principali fonti informative utilizzate ed eventuali proposte di iniziative normative.

Trasmissione e pubblicazione

La relazione VIR deve essere trasmessa al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale. Inoltre deve essere pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

Regime di attualità

Il regolamento disciplina un procedimento generale e non contiene termini finali di applicazione. In base al testo fornito, non risulta obsoleto.

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