Cassazione Penale, Sentenza n. 23653/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione di legge (artt. 444 e 445 c.p.p., nonché artt. 99, 157 e 172 c.p.) perché la Corte territoriale aveva aumentato la pena per la recidiva attingendo a una precedente condanna ottenuta con patteggiamento ormai estinta ex art. 445, comma 2, c.p.p.; in sostanza la doglianza è che l'estinzione automatica del precedente reato rendeva illegittimo l'aumento per recidiva deciso in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'estinzione del reato derivante da patteggiamento ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. opera ipso iure e non richiede pronuncia dell'autorità di esecuzione, pertanto non può rilevare ai fini della contestazione della recidiva. Avendo la recidiva venuto meno, il reato principale (bancarotta) è risultato estinto per prescrizione (reato consumato il 7/5/2009; prescrizione perfettasi in base al termine applicabile), concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. Non è stata pronunciata l'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., perché mancano atti che consentano un proscioglimento per manifesta infondatezza dei fatti; la sentenza è dunque annullata per estinzione della responsabilità penale per prescrizione.
Norme richiamate
art. 445 c.p.p.
Il comma 2 (estinzione del reato in conseguenza del decorso del termine quinquennale dopo patteggiamento) opera ipso iure: l'estinzione del reato non richiede pronuncia dell'autorità di esecuzione e, una volta verificatasi, il reato non può essere computato ai fini della recidiva.
art. 444 c.p.p.
Norma richiamata a corollario delle disposizioni sul patteggiamento; contestazione impugnatoria aveva richiamato l'istituto del patteggiamento e le sue conseguenze.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito solo quando la manifesta infondatezza dei fatti o l'inesistenza del fatto emergano dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; tale condizione non sussisteva, per cui la Corte ha annullato per estinzione senza pronunciare l'assoluzione nel merito.
art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. n.150/2022)
Consente il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; applicata nella trattazione del ricorso.
art. 219 l. fall.
Richiamata in relazione all'aumento di pena per pluralità di fatti di bancarotta; la Corte d'appello aveva escluso l'aumento in ragione dell'estinzione di uno dei capi, principio confermato in sede di Cassazione nel contesto complessivo.
Massime di principio
- L'estinzione del reato derivante da patteggiamento ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. opera automaticamente (ipso iure) e non necessita di pronuncia formale: una condanna patteggiata estinta non può essere computata per la contestazione della recidiva.
- Se la recidiva utilizzata per aumentare la pena viene meno per estinzione del precedente reato, va verificata l'eventuale estinzione per prescrizione del reato oggetto del giudizio e, se sussistente, la sentenza va annullata per estinzione del reato.
- Il giudice di legittimità può annullare una sentenza per estinzione del reato senza rinvio quando emerge che il reato è estinto; tuttavia l'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. può essere pronunciata solo se la manifesta infondatezza o inesistenza del fatto emerge in modo assolutamente incontrovertibile dagli atti.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate eventuali sospensioni del termine (es. astensione dei difensori), ma tali periodi possono comunque non modificare l'esito se il termine complessivo rimane già scaduto.
- Quando in appello si applicano aumenti di pena per recidiva o per pluralità di reati, è necessario verificare preliminarmente la sussistenza effettiva e attuale dei precedenti rilevanti (ossia che non siano estinti), perché l'uso di precedenti estinti rende illegittima la maggiorazione.
- Gli imputati che fondano il proprio ricorso sull'inesistenza della recidiva dovrebbero documentare con chiarezza la decorrenza dei termini di estinzione dei precedenti patteggiati, poiché l'accertamento della estinzione operante ipso iure è decisivo ai fini della imputabilità della recidiva.
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