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Legge

L.R. Abruzzo 32/2010

Soppressione dell'Azienda Regionale per l'Edilizia e il Territorio (ARET).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 32/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo sopprime l’Azienda Regionale per l’Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendone attività, rapporti e personale alle ATER. Nomina inoltre un commissario liquidatore per la chiusura dell’ente e disciplina la proroga di alcuni incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2010 o alla conclusione delle procedure concorsuali.

Soppressione dell'ARET e trasferimento di funzioni, personale e rapporti alle ATER abruzzesi

Soppressione dell’ARET e riordino delle funzioni

La legge regionale Abruzzo dispone la soppressione dell’Azienda Regionale per l’Edilizia e il Territorio (ARET), nel quadro dei principi di economicità, efficacia ed efficienza e della normativa regionale sul riordino degli enti regionali. Le funzioni già svolte dall’ARET vengono attribuite alle ATER della Regione Abruzzo, che subentrano nei rapporti attivi e passivi dell’azienda soppressa.

Trasferimento di attività e rapporti giuridici

Le ATER regionali assumono le attività di competenza dell’ARET ai sensi della disciplina sul riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica. Il subentro riguarda tutti i rapporti attivi e passivi, con conseguente continuità nella gestione dei rapporti giuridici facenti capo all’ente soppresso.

Indirizzi regionali per l’attuazione

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire gli indirizzi generali e gli obiettivi assegnati alle ATER per l’attuazione del riordino derivante dalla soppressione dell’ARET.

Personale dell’ARET

Il personale dell’ARET con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge transita per mobilità nei ruoli organici delle ATER della Regione Abruzzo. Il trasferimento avviene conservando la posizione giuridica ed economica maturata presso l’ARET.

Liquidazione dell’ente soppresso

Il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto da adottarsi entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge, un commissario liquidatore dell’ARET. Il commissario, sentito il Presidente del Consiglio regionale, provvede alla liquidazione dell’azienda, nonché agli atti relativi al passaggio dei beni e al trasferimento del personale alle ATER.

Durata dell’incarico del commissario

Il commissario esercita le proprie funzioni per tre mesi dalla notifica del decreto di nomina e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2010. Decorso tale termine, l’incarico cessa automaticamente.

Incarichi dirigenziali temporanei

Gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della L.R. n. 35 del 2006 e in essere al 30 luglio 2010 sono prorogati fino alla definizione delle procedure concorsuali già avviate e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Abrogazioni ed efficacia temporale

La legge abroga ogni disposizione incompatibile con essa. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi il 31 luglio 2010. Il provvedimento ha natura essenzialmente transitoria e legata alla liquidazione dell’ARET e al riassetto organizzativo conseguente; le previsioni operative risultano temporalmente circoscritte al 2010.

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