L.R. Abruzzo 37/2010
Nuova legge organica in materia di Confidi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola in Abruzzo i contributi regionali ai Confidi per fondi rischi e abbattimento interessi, i requisiti dei beneficiari, un fondo regionale di cogaranzia/controgaranzia, i controlli e i limiti “de minimis”. Prevede una fase transitoria fino al 2013 e si applica in modo pieno dal 1° gennaio 2013; contiene norme abrogative di precedenti discipline settoriali.
Disciplina dei contributi e delle garanzie ai Confidi in Abruzzo
Disciplina dei Confidi e degli interventi regionali in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 37/2010 definisce una disciplina organica per il sostegno ai Confidi operanti nel territorio regionale, con finalità di facilitare l’accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti. Il testo vigente regola contributi in conto interessi, incrementi dei fondi rischi, un fondo regionale di garanzia e specifici requisiti per l’accesso ai benefici.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione sostiene l’attività dei Confidi per favorire il credito di micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane e agricole, nonché dei liberi professionisti, purché operanti in Abruzzo. I contributi regionali sono destinati all’incremento dei fondi rischi indisponibili e alla gestione di fondi per l’abbattimento dei tassi di interesse.
Definizione dei Confidi e casi particolari per il settore agricolo
Sono considerati Confidi i soggetti di cui all’art. 13 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, con sede legale e operativa in Abruzzo e attività a favore dei soggetti agevolati.
Possono accedere ai contributi, limitatamente al sostegno del credito agricolo, anche Confidi con sede legale fuori Abruzzo ma con sede operativa in una o più province abruzzesi, purché incorporino entro il 31 dicembre 2011 cooperative di garanzia con sede legale e operativa in Abruzzo. Tali Confidi possono rilasciare garanzie solo per imprese agricole abruzzesi; l’uso dei contributi in violazione di tale vincolo comporta revoca.
Obblighi dei Confidi beneficiari
Ai Confidi che ricevono interventi regionali è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate o socie. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo non può essere ripartito tra i consorziati o soci, salvo le quote di partecipazione al fondo consortile e al capitale sociale; il residuo è destinato all’incremento del fondo regionale previsto dalla legge.
Requisiti per l’accesso alle agevolazioni
Possono beneficiare delle agevolazioni i Confidi che, oltre a rientrare nelle definizioni sopra richiamate, possiedano specifici requisiti minimi, tra cui:
- operatività al 31 dicembre 2005 oppure derivazione da fusione di Confidi esistenti a tale data;
- almeno 250 imprese socie o consorziate al momento della domanda;
- iscrizione nel registro delle imprese di una o più Province abruzzesi in cui hanno sede legale e/o operativa;
- patrimonio netto non inferiore a 5.000.000 euro, comprensivo dei fondi rischi indisponibili;
- oggetto sociale coerente con il rilascio di garanzie alle categorie economiche interessate, oppure, per i Confidi agricoli speciali, esclusivamente alle imprese agricole;
- erogazione di garanzie da almeno tre anni, computando anche l’attività dei soggetti partecipanti a eventuali fusioni o incorporazioni;
- volume minimo di operazioni di credito garantite pari a 10.000.000 euro, nell’esercizio precedente o come media degli ultimi tre esercizi, con attestazione bancaria;
- operatività territoriale regionale;
- prestazione di garanzie alle categorie di imprese indicate dalla legge, con l’esclusione, per i Confidi agricoli speciali, di qualsiasi garanzia diversa da quella per imprese agricole.
Programmazione annuale dei contributi
La Giunta regionale approva ogni anno, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico, un programma di riparto dei fondi di bilancio destinati ai contributi in conto interessi e per l’incremento dei fondi rischi. La comunicazione va trasmessa alla Commissione consiliare competente dopo l’approvazione.
La Giunta può inoltre stabilire annualmente che una quota pari al 5% dei contributi per fondi rischi sia destinata a garanzie per imprese non profit con sede legale e operativa in Abruzzo. Può anche individuare settori prioritari per i contributi in conto interessi e fissarne le quote di riparto.
Criteri operativi, domande, revoche e vigilanza
Con proprio atto la Giunta disciplina:
- termini e modalità di presentazione delle domande;
- importo e durata dei prestiti;
- concessione ed erogazione dei contributi;
- casi di revoca totale o parziale;
- rendicontazione;
- ridistribuzione delle risorse non utilizzate;
- vigilanza.
La struttura regionale competente pubblica un avviso pubblico con le determinazioni assunte e con termini e modalità per la presentazione delle domande.
Contributi in conto interessi
I contributi in conto interessi sono corrisposti annualmente e parametrati agli importi delle operazioni di credito erogate nell’esercizio precedente a favore delle imprese consorziate o socie, compresi i liberi professionisti, garantite dai Confidi e certificate dalle banche. L’importo non può comunque superare gli interessi posti a carico delle imprese per i mutui garantiti.
Sono considerati finanziamenti agevolabili i prestiti di esercizio, mutui e finanziamenti di qualsiasi forma, inclusi i prestiti per spese di investimento fino a 84 mesi. Sono esclusi dalle agevolazioni i finanziamenti a breve termine, fino a 18 mesi, comunque denominati, come scoperto di conto corrente, anticipo, factoring e s.b.f.
Contributi per l’incremento dei fondi rischi
I contributi destinati ai fondi rischi sono vincolati a garantire le operazioni effettuate in applicazione della legge e sono ripartiti secondo percentuali stabilite dalla Giunta, sulla base di uno o più indici quali:
- numero dei soci o consorziati operanti in Abruzzo;
- patrimonio netto comprensivo dei fondi rischi indisponibili;
- entità del fondo consortile o del capitale sociale;
- volume delle operazioni di credito garantite;
- importo del monte garanzie in essere;
- eventuale certificazione del bilancio;
- eventuale certificazione di qualità;
- percentuale di escussioni;
- anni di attività;
- indice di onerosità delle garanzie.
La Giunta può individuare anche ulteriori indici.
Obblighi documentali e contabili
Le richieste di garanzia delle imprese associate devono essere motivate e corredate da idonea documentazione. Il tasso complessivo dei prestiti garantiti deve essere rapportato alle migliori condizioni di mercato.
I Confidi devono tenere una contabilità separata per l’attività finanziata con i contributi regionali. I Confidi destinatari dei contributi in conto interessi devono inoltre tenere una contabilità separata per i fondi ricevuti, suddivisa per categoria agevolata, presentare un rendiconto a fine esercizio alla Giunta e rimettere alla Regione le somme non impegnate. Tutti i documenti contabili devono essere certificati da soggetti o società abilitati secondo la normativa vigente.
La Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo - Contabile” verifica il corretto utilizzo dei fondi regionali.
Fondo regionale di garanzia, cogaranzia e controgaranzia
Presso l’Assessorato allo Sviluppo economico può essere istituito un fondo regionale per concedere cogaranzie o controgaranzie ai Confidi, in coerenza con gli indirizzi programmatici della Giunta. Le garanzie regionali intervengono a fronte di garanzie dirette prestate dai Confidi.
La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti strumentali regionali dotati dei requisiti tecnici e organizzativi necessari. Alla gestione sovrintende un Comitato nominato dal Presidente della Regione.
Il Comitato è presieduto dall’Assessore allo Sviluppo economico e comprende rappresentanti della Commissione consiliare competente, dirigenti regionali, un rappresentante del soggetto gestore, un esperto ABI e quattro esperti delle categorie economiche; può essere integrato da componenti tecnici consultivi in rappresentanza di banche, Confidi e associazioni di categoria, fino a un massimo di cinque, e opera anche senza tali designazioni.
La cogaranzia può coprire al massimo il 40% dell’importo complessivo da garantire e, comunque, la somma tra quota regionale e quota del Confidi non può superare il 90% dell’importo complessivo. La controgaranzia non può superare il 90% dell’importo garantito dai Confidi. Le operazioni operano nei limiti delle risorse disponibili. La Giunta può inoltre deliberare la partecipazione al fondo di garanzia presso Mediocredito Centrale.
Regime de minimis
Gli aiuti rientrano nel regime “de minimis” del regolamento (CE) n. 1998/2006. Il massimale complessivo concedibile a una medesima impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; per le imprese attive nel trasporto su strada il limite è 100.000 euro nello stesso periodo.
Regime transitorio e decorrenza dell’applicazione
Fino all’approvazione da parte della Giunta dei criteri e delle modalità di cui all’art. 3, comma 3, continuano ad applicarsi le norme previgenti. Per i Confidi in possesso dei requisiti minimi dell’art. 2, la legge si applica integralmente dall’esercizio finanziario 2011. I Confidi privi di tali requisiti possono fruire, per gli esercizi 2011 e 2012, solo dei contributi in conto interessi.
Le agevolazioni entrano a regime dal 1° gennaio 2013.
Copertura finanziaria
Gli interventi previsti sono finanziati annualmente nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale, nell’ambito della U.P.B. 007, capitolo 232460, ridenominato “Interventi a favore dei confidi”.
Abrogazioni e disposizioni di coordinamento
Sono abrogate o restano abrogate varie precedenti discipline regionali in materia di consorzi fidi, cooperative di garanzia e interventi a sostegno dei Confidi, nonché altre disposizioni incompatibili. Per il solo esercizio finanziario 2010 è prevista una interpretazione autentica riferita ai Confidi risultanti da fusione, ai fini della verifica di alcuni requisiti previsti dalla normativa artigianale previgente.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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