Sentenza del 09/11/2018 n. 28666 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, che aveva respinto il recupero a tassazione relativo all'anno 2004. Secondo l'Amministrazione, la società aveva intrattenuto rapporti con soggetti coinvolti in frodi carosello IVA e non avrebbe dimostrato di aver adottato le cautele necessarie per escludere la propria consapevolezza o conoscibilità della frode. I motivi riguardavano il vizio di motivazione e la violazione delle norme in materia di detrazione IVA, deducibilità dei costi e ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata. La Commissione aveva riconosciuto i rapporti con soggetti dediti a frodi carosello, ma aveva escluso la consapevolezza della società basandosi soltanto sull'effettivo acquisto delle autovetture, sui prezzi di mercato e sul versamento dell'IVA. Tali elementi, secondo la Corte, non sono sufficienti quando l'Amministrazione abbia indicato ulteriori indizi, tra cui la natura di cartiera del cedente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà inoltre applicare retroattivamente la disciplina più favorevole sulla deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, verificando i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, nonché l'eventuale diretta utilizzazione dei beni o servizi per un delitto non colposo.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ritenuto sussistente una motivazione contraddittoria e insufficiente sulla consapevolezza della società rispetto alla frode carosello.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, 19, 21 e 54
norme in materia di IVA, rivalsa, detrazione e accertamento
In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione può essere negato se l'Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
Art. 17 della direttiva CEE n. 388 del 1977
diritto alla detrazione dell'IVA
Il diritto alla detrazione non tutela il contribuente che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve provare la frode del cedente e gli elementi che rendono conoscibile la frode al cessionario; quest'ultimo deve fornire la prova contraria quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti ... per il solo fatto che siano stati sostenuti
La disciplina, applicabile retroattivamente in bonam partem, consente in linea generale la deduzione dei costi effettivamente sostenuti anche in operazioni soggettivamente inesistenti, persino se l'acquirente era consapevole della frode, salvo il mancato rispetto dei requisiti fiscali sostanziali o l'impiego diretto dei beni o servizi per un delitto non colposo.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello l'Amministrazione deve dimostrare non solo l'esistenza della frode a monte, ma anche che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, di parteciparvi.
- La consapevolezza del cessionario può essere provata mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; tra gli indizi possono rilevare la natura di cartiera del cedente, le modalità anomale dell'operazione e i rapporti con altri soggetti coinvolti.
- Il fatto che la merce sia stata realmente consegnata, che il prezzo sia di mercato e che l'IVA sia stata formalmente versata non esclude automaticamente la frode soggettiva né garantisce il diritto alla detrazione IVA.
- Quando l'Amministrazione fornisce indizi sufficienti sulla conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato verifiche e cautele concretamente adeguate alle circostanze.
- La negazione della detrazione IVA per consapevole partecipazione alla frode non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette: i costi effettivamente sostenuti possono restare deducibili se rispettano effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, salvo le eccezioni previste dalla legge.
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