Cassazione Penale, Sentenza n. 01581/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/09/2025 con cui la Corte d'appello di Milano ha sospeso il processo a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 721 cod. proc. pen. in funzione dell'eventuale estensione dell'estradizione concessa dagli Emirati Arabi Uniti per altro reato. Il ricorrente deduceva mancanza di motivazione (la Corte non avrebbe spiegato perché la sospensione fosse necessaria e giustificata, nonostante le deduzioni difensive) e, in subordine, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 721, comma 2, cod. proc. pen. per presunto contrasto con gli artt. 3, 24, 11, 117 Cost. e con l'art. 6 CEDU, lamentando irragionevole incertezza, pregiudizio nella difesa e possibilità di sospensioni indefinite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il processo alla Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio. La Cassazione ha affermato che il principio di specialità (art. 10 del Trattato con gli Emirati Arabi Uniti, conforme all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione) impedisce, in assenza di estensione dell'estradizione, la prosecuzione del procedimento per reato anteriore alla consegna; l'art. 721 cod. proc. pen. prevede la sospensione del processo in tali ipotesi, ma la sospensione non può essere disposta in modo generico o indeterminato. L'ordinanza impugnata è stata censurata per insufficiente motivazione: la Corte di appello non ha dato conto se la richiesta di estensione fosse stata effettivamente presentata, ricevuta dalla controparte straniera o quali fossero i tempi ragionevoli di definizione della procedura. La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata assorbita, essendo sufficiente la rinnovazione della decisione conforme ai principi richiamati dalla Cassazione.
Norme richiamate
Art. 10 Trattato di estradizione tra Italia e Emirati Arabi Uniti (16/09/2015)
La persona estradata "non puo' essere perseguita, processata, detenuta per l'esecuzione di una condanna nella Parte richiedente, ne' puo' essere sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della liberta' personale per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione" (ferme le eccezioni previste dal trattato).
La Corte ha interpretato il principio di specialità come causa di preclusione alla prosecuzione e al processo per reati anteriori alla consegna, salvo estensione dell'estradizione; ciò giustifica la sospensione del processo ma non una sospensione generica e indefinita.
Art. 14 Convenzione europea di estradizione (13/12/1957)
Citata come norma analogica alla disciplina del principio di specialità; la formulazione è ritenuta sostanzialmente sovrapponibile e fornisce il parametro interpretativo del principio richiamato.
"quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere".
La norma consente la sospensione del processo in presenza del principio di specialità, ma richiede motivazione e non autorizza sospensioni indeterminate; la sospensione deve essere collegata a presupposti concreti e a prospettive temporali ragionevoli.
Prevede la possibilità di adottare misura cautelare in funzione della richiesta di estensione dell'estradizione, con esecuzione sospesa; la Corte ha richiamato questa disciplina per precisare i limiti delle misure accessorie alla procedura di estensione.
Art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione di violazione del principio di ragionevolezza/uguaglianza; la Corte non ha deciso la questione di costituzionalità, avendola ritenuta assorbita dalla censura di motivazione.
Art. 24, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione al pregiudizio per la difesa del soggetto in situazione di incertezza; la Corte ha ritenuto la questione assorbita e non si è pronunciata sulla presunta incompatibilità costituzionale.
Art. 11 Cost.
Invocato dal ricorrente in via di contrasto con l'art. 721 comma 2; la Corte ha assorbito la questione senza decidere.
Art. 117 Cost.
Richiamato nel quadro di compatibilità con obblighi internazionali e CEDU; la questione di legittimità costituzionale è però stata assorbita dalla decisione di merito sulla motivazione.
Art. 6 CEDU (diritto a un equo processo)
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai tempi e garanzie del processo; la Corte ha ritenuto la questione assorbita e non ha esaminato la presunta violazione in via diretta.
Massime di principio
- Il principio di specialità (trattati o convenzioni) impedisce di perseguire o processare la persona estradata per reati anteriori alla consegna, salvo che la Parte richieste acconsenta all'estensione dell'estradizione; ciò può dar luogo a improcedibilità se non è concessa l'estensione.
- L'art. 721 cod. proc. pen. legittima la sospensione del processo quando operi la specialità, ma la sospensione non può essere disposta in modo generico: deve risultare da motivazione adeguata e da presupposti concreti (ad es. richiesta di estensione effettivamente presentata o in corso di ricezione dall'autorità straniera).
- La sospensione deve essere correlata a prospettive temporali ragionevoli: provvedimenti che non indicano elementi utili a prevedere tempi di definizione della procedura possono essere annullati per carenza di motivazione e per rischio di sospensioni indeterminate.
- In presenza di misure cautelari disposte per finalità di estensione dell'estradizione (art. 721-bis), l'esecuzione di tali misure può restare sospesa, ma ciò non esime il giudice dall'obbligo di motivare e di garantire limiti e ragionevolezza temporale.
- Se la difesa dichiara l'esistenza di posizioni difensive basate sulla specialità (es. istanza di improcedibilità), il giudice deve confrontarsi e motivare espressamente il rifiuto della strada cautelare o dell'eccezione, pena l'annullamento del provvedimento per insufficienza di motivazione.
- Prima di disporre una sospensione protratta, è opportuno attivare interlocuzioni e acquisire riscontri (es. prova della presentazione della domanda di estensione, ricevuta della controparte straniera, stime sui tempi) in modo da giustificare la durata della sospensione.
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