Prescrizioni del Garante n. 410 del 01/12/2022
Provvedimento del 1° dicembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto che il furto di un plico contenente proposte d'ordine e assegni bancari, con dati personali di quattro interessati, configurasse una violazione suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Per questo ha ingiunto a Vorwerk Italia s.a.s. di comunicare senza ritardo il data breach agli interessati, ai sensi dell'art. 34 GDPR, e di fornire successivamente prova documentata delle comunicazioni effettuate e delle misure adottate per attenuare gli effetti della violazione. Il provvedimento richiama inoltre il rischio di sanzioni in caso di inosservanza dell'ordine e del mancato riscontro all'Autorità.
Vorwerk Italia s.a.s.: omessa comunicazione agli interessati di un data breach da furto di documentazione cartacea e assegni bancari
Vorwerk Italia s.a.s. - data breach da furto di documentazione cartacea e obbligo di comunicazione agli interessati
Il Garante è intervenuto a seguito della notifica di una violazione dei dati personali trasmessa da Vorwerk Italia s.a.s. in relazione al furto di un plico contenente proposte d'ordine e assegni bancari. L'Autorità ha ritenuto che la violazione presentasse un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone coinvolte e ha ingiunto al titolare di effettuare la comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.
Fatti e origine della violazione
Secondo la notifica del 23 settembre 2022, la violazione si è verificata il 19 settembre 2022 ed è stata scoperta dal titolare il 22 settembre 2022. L'evento è stato qualificato come perdita di riservatezza e disponibilità dei dati, derivante da un'azione intenzionale esterna consistente nel furto, da parte di ignoti, di un plico contenente n. 4 proposte d'ordine relative a prodotti Vorwerk, di cui due corredate da assegni rilasciati dai clienti. La documentazione cartacea era temporaneamente custodita da un incaricato alle vendite.
Dati personali coinvolti
La violazione ha riguardato circa 68 registrazioni riferite a quattro interessati. I dati esposti comprendevano, tra gli altri:
- dati anagrafici e di contatto;
- dati di accesso e di identificazione;
- dati di pagamento;
- dati relativi a documenti di riconoscimento;
- informazioni inerenti al prodotto acquistato, alle modalità di pagamento e di consegna;
- firma;
- titoli di credito, in particolare n. 2 assegni bancari.
Nel dettaglio, i documenti sottratti potevano contenere nome e cognome, telefono, indirizzo email, status di cliente, codice fiscale, codice destinatario, partita IVA, PEC, sesso, data e luogo di nascita, riferimento del documento identificativo, luogo e data di consegna del prodotto, descrizione del prodotto acquistato, modalità di pagamento e firma.
Valutazione del rischio
Nella notifica il titolare aveva considerato il potenziale impatto come di livello medio, sostenendo che le informazioni oggetto di data breach non consentissero di compiere direttamente azioni dispositive sui rapporti bancari né di desumere lo stato patrimoniale degli interessati, e che la sottrazione degli assegni non avrebbe comportato un maggiore esborso per i clienti.
Il Garante ha però richiamato i considerando 75 e 76 del GDPR e le Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali, sottolineando che nella valutazione occorre considerare natura, quantità e gravità dei dati violati. Alla luce di tali parametri, l'Autorità ha ritenuto che la violazione esponesse gli interessati a rischi elevati, tra cui furto o usurpazione di identità e possibili tentativi di truffa.
Valutazioni sul mancato avviso agli interessati
Poiché il titolare aveva escluso la comunicazione agli interessati, il Garante ha verificato la disciplina dell'art. 34 GDPR e ha escluso la sussistenza delle condizioni di esonero previste dal par. 3. Di conseguenza, ha affermato che, trattandosi di una violazione suscettibile di presentare un rischio elevato, la comunicazione agli interessati era dovuta senza ingiustificato ritardo.
Provvedimento ingiuntivo adottato
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. e), GDPR, il Garante ha ingiunto a Vorwerk Italia s.a.s. di comunicare la violazione agli interessati coinvolti senza ulteriore ritardo e comunque entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento. La comunicazione deve contenere almeno le informazioni previste dall'art. 34, par. 2, GDPR.
Inoltre, ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a), GDPR e 157 Codice privacy, il Garante ha ordinato al titolare di trasmettere entro 10 giorni dal completamento delle comunicazioni un riscontro adeguatamente documentato sulle iniziative intraprese e sulle eventuali ulteriori misure adottate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione.
Profili sanzionatori richiamati
Il provvedimento richiama l'art. 83, par. 6, GDPR, secondo cui l'inosservanza di un ordine dell'autorità di controllo adottato ai sensi dell'art. 58, par. 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. Viene inoltre ricordato che il mancato riscontro alla richiesta dell'Autorità è punito ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, par. 5, lett. e), GDPR e 166 Codice privacy.
Tutela giurisdizionale
Il provvedimento indica la possibilità di proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, dell'art. 152, comma 1-bis, del Codice e dell'art. 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine della violazione e dati coinvolti
La violazione è stata notificata il 23 settembre 2022 dal titolare, a seguito di un furto avvenuto il 19 settembre 2022 e scoperto il 22 settembre 2022. L'evento ha riguardato un plico contenente quattro proposte d'ordine relative a prodotti Vorwerk, due delle quali corredate da assegni bancari dei clienti. I dati esposti comprendevano circa 68 registrazioni riferite a quattro interessati, tra cui dati anagrafici, di contatto, di identificazione e accesso, dati di pagamento, documenti di riconoscimento, firma e informazioni sugli ordini e sulle modalità di consegna e pagamento.
Valutazione del rischio e obbligo di comunicazione
Il titolare aveva stimato il rischio come medio e aveva deciso di non comunicare la violazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR. Il Garante ha invece ritenuto, alla luce della natura e numerosità dei dati violati, che la violazione fosse suscettibile di presentare un rischio elevato, anche per i possibili danni di furto o usurpazione di identità e tentativi di truffa. È stata quindi affermata l'insussistenza delle condizioni esimenti previste dall'art. 34, par. 3, GDPR e la conseguente necessità della comunicazione agli interessati.
Ordine del Garante e adempimenti richiesti
Avvalendosi del potere di cui all'art. 58, par. 2, lett. e), GDPR, l'Autorità ha ingiunto a Vorwerk Italia s.a.s. di comunicare la violazione agli interessati senza ulteriore ritardo e comunque entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento, fornendo almeno le informazioni previste dall'art. 34, par. 2, GDPR. Inoltre, ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a), GDPR e 157 Codice privacy, ha imposto di trasmettere entro 10 giorni dal completamento delle comunicazioni un riscontro documentato sulle iniziative intraprese e sulle ulteriori misure adottate per attenuare i possibili effetti negativi della violazione.
Regime sanzionatorio richiamato
Il provvedimento richiama l'art. 83, par. 6, GDPR, che prevede per l'inosservanza di un ordine dell'autorità di controllo sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo se superiore. Viene inoltre ricordato che il mancato riscontro alla richiesta documentale dell'Autorità è punito ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, par. 5, lett. e), GDPR e 166 Codice privacy.
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