Cassazione Civile, Ordinanza n. 05681/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attori)
La controversia
La controversia nasce dal furto, avvenuto nel dicembre 2012, di alcuni gioielli di proprietà di due soggetti privati. Dopo l’acquisto dei beni da parte di un negozio "compro-oro" dal ricorrente, il giudice di merito ha ritenuto provata la ricettazione e ha condannato il medesimo al risarcimento dei danni in favore dei proprietari. Il ricorrente ha proposto cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul contraddittorio e sull’istruzione probatoria, assumendo che il giudice civile avesse fondato l’accertamento della proprietà dei gioielli su atti di indagine penale e verbali privi di efficacia probatoria e acquisiti senza contraddittorio, con conseguente violazione dell’onere della prova; (2) violazione dell’obbligo di motivazione, lamentando che il tribunale non si fosse confrontato con la sentenza penale assolutoria di primo grado e avesse travisato le prove sulla proprietà dei gioielli, con motivazione apparente o contraddittoria; (3) violazione dell’art. 1226 c.c., deducendo che la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale fosse avvenuta senza criteri obiettivi o elementi concreti, in modo apodittico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice civile può utilizzare, come elementi di convincimento, anche prove atipiche e risultanze di atti delle indagini penali, purché acquisite ritualmente nel processo civile, idonee a fornire elementi di giudizio e non smentite dalle altre risultanze; non vi è violazione del contraddittorio se le parti possono discutere tali documenti nel giudizio civile. Ha ritenuto infondato/in parte inammissibile il secondo motivo, affermando che la censura sulla motivazione non può risolversi in un confronto esterno tra la decisione impugnata e gli atti, né in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito; la motivazione del tribunale è stata invece ritenuta logicamente coerente e comprensibile, mentre il dedotto travisamento delle prove si è tradotto in una mera rilettura del compendio istruttorio, non consentita in cassazione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il danno patrimoniale era stato quantificato con riferimento a dati obiettivi (quantità di oro e prezzo di mercato dell’oro usato) e che il danno non patrimoniale era stato liquidato equitativamente in modo non manifestamente incongruo, valorizzando il valore affettivo dei beni sottratti. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata difesa degli intimati in cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 5, Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità della motivazione, ma non ritenuto violato
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di decisione secondo diritto
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove
artt. 251, 252, comma 1, 253, 254 c.p.c.
richiamati dal ricorrente in relazione all’assunzione e utilizzazione degli atti istruttori
art. 101 c.p.c.
la Corte esclude la sua violazione perché il contraddittorio si instaura con la produzione formale degli atti nel processo civile
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere il mancato assolvimento dell’onere della prova, ma la Corte rileva che la prova della proprietà risultava raggiunta
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio di motivazione apparente o mancante non può essere dedotto mediante confronto esterno con gli atti, ma solo guardando al testo della motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente, ma non rilevante ai fini della decisione
art. 230 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, senza incidenza sulla decisione
art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norme sul sindacato di legittimità invocate per i motivi di ricorso
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa del danno è ritenuta legittima perché ancorata a dati obiettivi e non manifestamente incongrua
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio civile il giudice può fondare il proprio convincimento anche su prove atipiche e su risultanze di atti delle indagini penali, purché tali elementi siano ritualmente acquisiti nel processo civile, idonei a offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentiti dal complesso istruttorio.
- Non vi è violazione del principio del contraddittorio se gli atti istruttori, compresi quelli provenienti da procedimento penale, sono formalmente prodotti nel giudizio civile e le parti hanno la possibilità di discuterli criticamente.
- La denuncia di violazione dell’art. 132 c.p.c. non può tradursi in una rivalutazione esterna della congruità della motivazione mediante il confronto con gli atti di causa: il controllo di legittimità sulla motivazione resta interno al testo della sentenza.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando vi sia una svista sul fatto probatorio in sé; non è invece deducibile in cassazione una diversa ricostruzione del materiale istruttorio, che richieda un nuovo apprezzamento del merito.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è legittima quando il giudice individui parametri obiettivi e controllabili, anche valorizzando il valore economico e quello affettivo dei beni perduti, purché la stima non sia manifestamente incongrua.
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