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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16926/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni del testimone Napoletano Marco (addetto alla sicurezza) e la conseguente individuazione dell'autore della condotta violenta, con l'affermazione che non fosse chiaro se l'imputato o il correo avesse posto in essere la violenza; (2) carenza di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità) e alla statuizione della recidiva, laddove la difesa aveva rilevato il modico valore della refurtiva (euro 104,92 per 26 confezioni di tonno) e la minima violenza esercitata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo congrua e attendibile la valutazione probatoria della Corte territoriale basata sulle dichiarazioni concordanti di due addetti alla sicurezza e sulla logica dell'azione di contenimento. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'Appello non si è sufficientemente confrontata con le censure della difesa in ordine al valore effettivo della merce sottratta e non ha motivato adeguatamente né il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4) né la conferma della recidiva. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante e alla mancata esclusione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. L'affermazione di responsabilità (art. 624, comma 2, cod. proc. pen.) è dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4) cod. pen.

    circostanza attenuante per avere cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità

    La Corte ritiene che per valutare l'attenuante occorra un concreto esame del valore complessivo della merce e delle condizioni del fatto; il solo riferimento al numero di confezioni (26) non è di per sé decisivo e non consente di escludere l'attenuante senza confronto con i rilievi difensivi sul valore (euro 104,92) e sulle condizioni del soggetto offeso

  • recidiva (giurisprudenza e norme in materia di recidiva)

    La Corte richiede una motivazione specifica e non generica quando si afferma la recidiva o la "spiccata capacità a delinquere": il richiamo ai precedenti deve essere valutato alla luce del disvalore concreto del fatto (es. modico valore della refurtiva e minima violenza) e deve essere adeguatamente argomentato

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    La conferma dell'affermazione di responsabilità pronunciata nei precedenti gradi è stata giudicata irrevocabile dalla Corte di Cassazione per la parte non investita dall'annullamento

Massime di principio

  • Quando si contesta la valutazione delle dichiarazioni di testimoni occorre che l'appello (e la cassazione, se rilevante) verifichi la coerenza tra versioni concordanti e la congruità rispetto alla dinamica dei fatti: dichiarazioni rese concordemente da più testimoni, congrue con il contesto operativo, rafforzano l'attendibilità.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. è necessario un esame motivato del valore complessivo del bene sottratto e, ove rilevante, delle condizioni economiche della persona offesa; il mero conteggio dei pezzi non sostituisce la valutazione economica e sociale della tenuità del danno.
  • La statuizione di recidiva richiede una motivazione specifica che colleghi i precedenti al concreto pericolo sociale e al disvalore dell'episodio; non è sufficiente un generico richiamo alla "gravità dell'episodio" o alla "spiccata capacità a delinquere".
  • La cassazione può annullare parzialmente una sentenza con rinvio quando gli errori di motivazione riguardano profili limitati (es. riconoscimento di attenuanti o recidiva), lasciando invece irrevocabili le affermazioni di responsabilità ben fondate.
  • In difesa di imputati per piccoli furti o tentate rapine con valore modesto della refurtiva, è strategico fornire al giudice elementi concreti sul valore economico e sulle condizioni della vittima per sostenere la tenuità del danno e contrastare la valutazione della recidiva.

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